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Introduzione della patente a punti con la pubblicazione del Decreto Legge n. 19 del 02/03/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

Il D.Lgs. 81/2008 è stato modificato con il Decreto Legge 19, del 2 marzo 2024, in particolare viene sostituito l'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) con l'introduzione della "patente a punti".
La patente è prevista esclusivamente per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (ALLEGATO X dell'81/2008) mentre non sono soggette le aziende in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.


La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Sino a quando l'azienda non riceve la patente, può continuare a lavorare in attesa della validazione dei documenti prodotti, come stabilito al comma 2 "Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV (cantieri temporanei e mobili), salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro".

La patente disporrà inizialmente di 30 punti e consentirà di operare nei cantieri sono a quanto il punteggio non scende sotto i 15 a seguito delle decurtazioni previste nei seguenti casi:
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

L'INL potrà sospendere la patente a fronte di eventi gravi (comma 5), "I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7" (comma 7).
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti. Se l'azienda dovesse operare anche senza la patente, la sanzione è particolarmente significativa.

La norma entrerà in vigore con il 1° ottobre e, comunque, non prima dell'attivazione del portale per l'acquisizione e la verifica dei documenti.

Si segnala che l'art. 29, commi 7- 9 prevede l'iscrizione nella "lista di conformità INL" ed esonero dagli accertamenti per le imprese risultate virtuose: l'Ispettorato, infatti, può rilasciare un attestato agli imprenditori nei cui confronti non siano emerse irregolarità o violazioni a seguito di un un'ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa la sicurezza sul lavoro).
L'attestato comporta l'iscrizione del datore di lavoro, previo assenso, in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato denominato "Lista di conformità INL". Tale iscrizione fa sì che il datore non sia sottoposto per dodici mesi ad ulteriori verifiche ispettive nelle stesse materie oggetto dell'accertamento che ha dato luogo al rilascio (salvo eccezioni). L'iscrizione agli elenchi viene cancellata in caso di iolazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza.



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