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Aggiornamento protocollo misure di contrasto al virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, le nuove disposizioni saranno valide dal 01 luglio 2022 fino al 31 ottobre 2022, salvo eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate dagli enti competenti prima di tale data.


COSA CAMBIA:

  • Decade l’obbligo di utilizzare le mascherine negli ambienti di lavoro: sarà il Datore di Lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente a stabilire la necessità dell’uso della mascherina in base agli specifici contesti.
  • Non viene più richiamata la mascherina chirurgica ma per dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie si citano esclusivamente le FFP2.
  • Il datore di lavoro avrà l’obbligo di garantire la disponibilità di mascherine FFP2 ai propri lavoratori.
  • Si raccomanda fortemente l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile garantire il distanziamento minimo di 1 metro.
  • Si ribadisce l’attenzione particolare da porre per i soggetti fragili e l’importanza di ricorrere, ove possibile, al lavoro agile.

LA SINTESI DEL PROTOCOLLO:

  • Informazione del rischio di contagio: il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, nonché fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi (con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale) al fine di contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
  • Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro: il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore a 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
  • La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
  • Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili.
  • Per i lavoratori fragili il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali ed organizzative.
  • Pulizia e sanificazione in azienda: il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021.
  • Ricambio d’aria: in tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
  • DPI vie respiratorie: viene raccomandato l'uso della mascherina FFP2, che resta «un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio» soprattutto nelle fabbriche e negli uffici al chiuso condividi da più lavoratori e magari aperti al pubblico o dove comunque «non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative». Il datore di lavoro deve assicurare «la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.
  • Gestione degli spazi comuni: l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
  • Lavoro agile: pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

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