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Nuova impresa: i tempi per effettuare la valutazione dei rischi e redigere il documento

Molto spesso giungono ai ns. clienti informazioni poco esatte in merito agli obblighi sanciti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 relativi all'effettuazione della valutazione dei rischi ed all'elaborazione del documento in caso di apertura di una nuova azienda.


Vogliamo precisare in primo luogo che non è corretto affermare che vi siano 90 giorni di tempo per effettuare la valutazione, questa è un'interpretazione che viene spesso data ad una lettura superficiale del comma 3-bis, modificato dal legislatore proprio per evitare che "l'esonero dall'obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi durante le prime settimane induca certi datori di lavoro a omettere di effettuare una valutazione dei rischi o ad effettuarla meno accuratamente di quanto avrebbero fatto se avessero dovuto redigere un documento cartaceo contenente i risultati della valutazione"
Detto ciò bisogna quindi ditinguere il processo di valutazione dei rischi dalla redazione del conseguente documento formale (cartaceo o elettronico), in altri termini  il nuovo datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi per ottemperare agli obblighi di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 dello stesso articolo 28 e quindi per poter:

  • identificare le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • individuare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale;
  • individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del medico competente (MC);
  • individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento.

Quindi se il datore di lavoro ha 90 giorni di tempo per redigere il "documento" di valutazione dei rischi, deve anche essere in grado di poter dimostrare di aver ottemperato agli obblighi che da subito scattano in caso di apertura di una nuova impresa (documentazione che sono tenuti ad esibire in caso di visita ispettica da parte dell’organo di vigilanza anche in questa prima fase dell'attività)



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