RENTRI: le scadenze

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 ha adottato la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per:

  • l’iscrizione al Registro elettronico nazionale,
  • l’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR)
  • le date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
  • la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

La tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà obbligatoria a partire dal 15 dicembre 2024, mentre la gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto a decorrere dal 15 dicembre 2025, mentre per l’iscrizione al RENTRI, è prevista un’applicazione graduale in funzione della  categoria e della dimensione aziendale degli operatori.

ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:Data (art. 13, comma 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2.  Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli4   e    5,    sono   applicabili,   a    prescindere
dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a).
a decorrere dal 13 febbraio 2025
3.  Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitaleData per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026dalla data di iscrizione al RENTRI
4.  Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitaleData   per     l’emissione    del     Formulario     diidentificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)a decorrere dal 13 febbraio 2026

COLLEGAMENTI: