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Nuove disposizioni per i prodotti contenenti diisocianati

Il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020, definisce l’utilizzo di alcuni prodotti che presentano effetti indesiderati sulla salute dei lavoratori che li utilizzano e modifica l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche [REACH]) per quanto riguarda i diisocianati o le sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori allo 0,1% in peso.


COSA STABILISCE IL REGOLAMENTO:

1. dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere i diisocianati sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il fornitore garantisca che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti e assicuri che sull’imballaggio figuri la dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata»;

2. dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il Regolamento precisa che per "«utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori ed i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti."
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici, pitture, catalizzatori, induritori per colle classe D4. L’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti a schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.
Al fine di verificare la presenza o meno delle sostanze coinvolte nei prodotti da Voi utilizzati si rende necessario chiedere al Vs. fornitore le relative schede di sicurezza aggiornate al Regolamento CE 878/2020.
Di seguito si riporta l’elenco non esaustivo delle sostanze coinvolte (fonte sito ECHA).


Name

EC / List no.

CAS no.

1,5-naphthylene diisocyanate

221-641-4

3173-72-6

4-methyl-m-phenylene diisocyanate

209-544-5

584-84-9

Hexamethylene diisocyanate

212-485-8

822-06-0

4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate

225-863-2

5124-30-1

2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate

227-534-9

5873-54-1

1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene

222-852-4

3634-83-1

m-tolylidene diisocyanate

247-722-4

26471-62-5

2-methyl-m-phenylene diisocyanate

202-039-0

91-08-7

3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate

202-112-7

91-97-4

4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate

202-966-0

101-68-8

2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate

218-485-4

2162-73-4

2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate

219-799-4

2536-05-2

1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene

220-474-4

2778-42-9

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate

223-861-6

4098-71-9


In caso di utilizzo di prodotti la cui concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia pari o superiore allo 0,1 % in peso, a far data dal 24 agosto 2023 il Datore di lavoro è obbligato dal Regolamento (UE) 2020/1149 a garantire “che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele”, a documentare il completamento con esito positivo della formazione ed a provvedere al rinnovo della formazione almeno ogni cinque anni. La formazione “deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.”


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