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Valutazione sui Campi Elettromagnetici in vigore dal 30 aprile 2012

Entrano in vigore dal 30 aprile 2012 le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici contenute nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Tali disposizioni derivano dal recepimento della Direttiva 2004/40/CE, del 29 aprile 2004, che ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.

Il primo passo da compiere per analizzare il rischio elettromagnetico in azienda è quello di effettuare una valutazione dei rischi di esposizione che affrontano i lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici tratta il Dlgs 81/08 (modificato dal Dlgs 106/09) al Titolo VIII, Capo IV. Tale parte del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro infatti recepisce le disposizioni della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. L’iniziale data di recepimento (30 aprile 2008) della Direttiva 2004/40/CE è stata spostata al 30 aprile 2012.

La scadenza del 2012 è riferita però in particolare alla definizione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione indicati in allegato XXXVI. Bisogna tuttavia considerare che sono immediatamente vigenti, (con efficacia sanzionatoria dal 1 gennaio 2009) le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici, contenute nel Capo I del Titolo VIII del Testo Unico.

In particolare si richiede esplicitamente al datore di lavoro la valutazione dei rischi relativi a tutti gli agenti fisici tra i quali i campi elettromagnetici. In conclusione si può affermare che la valutazione del rischio elettromagnetico va effettuata da subito, i limiti da rispettare si applicano dal 30 aprile 2012.

La parte del Dlgs 81/08 relativa al rischio elettromagnetico si occupa dei rischi per la salute e la sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine (i cosiddetti effetti acuti) conosciuti nel corpo umano e derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto (per i quali è stata dimostrata un’evidenza scientifica di relazione causa-effetto), mentre non riguarda gli effetti a lungo termine.

I campi elettrici e magnetici diretti o indotti possono essere calcolati attraverso le norme CEI (esempio attraverso la serie di norme CEI 211), che consentono anche la valutazione delle combinazioni di più sorgenti a seconda delle frequenze di emissione.

Esempi di campi elettrici e magnetici indotti da correnti 50Hz calcolabili:

Occorre censire l’utilizzo delle seguenti apparecchiature (elenco non esaustivo e solo indicativo), quando previsto dotate di scheda tecnica ed estrapolare alcune caratteristiche fondamentali:

  • -  utilizzo saldatrici elettriche (amperaggio massimo utilizzato, se monofase o trifase) e ubicazione
  • -  utilizzo apparecchiature dotate di motori elettrici di tipo rotativo (esempio elettrocompressori elettropompe, ecc.), con indicazione di amperaggio o watt elettrici, se monofase o trifase  e misure/ingombri degli avvolgimenti interni e loro ubicazione
  • -  utilizzo apparecchiature/macchine elettriche di una certa potenza (macchine utensili da officina, a controllo numerico, ecc.), con indicazione di amperaggio o watt elettrici, se monofase o trifase  e loro ubicazione
  • -  quadri elettrici di notevole amperaggio (ad esempio superiore ai 125A), con indicazione del cablaggio delle tipologie di cavo
  • -  cabine elettriche
  • -  cavidotti/elettrodotti aerei

Esempi di campi elettrici e magnetici diretti provocati da trasmissioni dirette ad alte frequenze:

Occorre censire l’utilizzo delle seguenti apparecchiature (elenco non esaustivo e solo indicativo), quando previsto dotate di scheda tecnica ed estrapolare alcune caratteristiche fondamentali:

  • centraline di trasmissione wi-fi (es. router wireless) con dati relativi a potenza di trasmissione e frequenza e ubicazione
  • centraline dotate di antenna di trasmissione per esempio a istituti di sicurezza (con indicazione di potenza e frequenza di trasmissione) e ubicazione
  • centraline telefoni cordless (possibilmente con indicazione di potenza e frequenza di trasmissione) e ubicazione

In caso i valori calcolati superino il 10% dei limiti di azione indicati dall’allegato XXXVI del TUSL, è opportuno intervenire con l’uso di strumenti di misura.

 

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