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accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori

ROMA – Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni nella seduta del 22 febbraio l’accordo concernente “l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni”.

Il testo richiama le indicazioni dell’articolo 73 del Testo unico sulla sicurezza che cita: “Art. 73. (Informazione, formazione e addestramento).

L’accordo regola la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21 del Testo unico. Si tratta di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori.

Tabella riepilogativa delle attrezzature per le quali è prevista formazione specifica e durata dei moduli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Attrezzatura modulo teorico (ore)   modulo pratico (ore)  
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)   4 4 (PLE con stabilizzatori)

4 (PLE senza stabilizzatori)

6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche   4  8
Gru a Torre   8 4 (gru a rotazione in basso)

4 (gru a rotazione in alto)

6 (gru a rotazione in basse e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo  8  4 (carrelli industriali semoventi)

4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)

4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)

8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)

Conduzione gru mobili (corso base) 

Conduzione gru mobili

(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)
Trattori agricoli o forestali   3 5 per trattori a ruote

5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli   4 6 per escavatori idraulici

6 per escavatori a fune

6 per caricatori frontali

6 per terne

6 per autoribaltabili a cingoli

12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
Pompe per calcestruzzo   7  7
 

Requisiti minimi dei corsi:

-          responsabile,

-          registro di presenza,

-          numero massimo di allievi per ogni corso non superiore alle 24 unità,

-          rapporto istruttore allievi nella pratica in aree idonee non superiore di 1 a 6.

 

Tre generalmente le tipologie di modulo formativo: teorico, tecnico, pratico. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione. Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l’uso di modalità formative in e-learning. Il modulo giuridico qualora si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido.

Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter sono previste prove di valutazione. Al termine delle prove di valutazione sono rilasciati attestati di abilitazione. L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino (art.2 comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.  Al contempo il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.

 

FORMAZIONE PREGRESSA: saranno riconosciuti attestati di

1.      corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi;

2.       corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo;

3.      corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.

 

AGRICOLTURA: i lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.

 

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accorso sono già incaricati all’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi.

 

L’accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione in G.U.

 

Scarica l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.

 



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