Sentenze della Cassazione 2026 sulla Sicurezza del Lavoro: Nuovi Orientamenti su RSPP, DVR e Preposto
Premessa: L’Importanza della Giurisprudenza per i Professionisti HSE
Nei primi mesi del 2026 la Corte di Cassazione ha emesso una serie di pronunce particolarmente significative in materia di sicurezza sul lavoro. Queste sentenze definiscono con maggiore chiarezza i confini di responsabilità delle figure chiave del sistema prevenzionistico aziendale: il datore di lavoro, il RSPP, il preposto e il delegato alla sicurezza.
Per i professionisti HSE, conoscere questi orientamenti giurisprudenziali non è un esercizio accademico: le interpretazioni della Cassazione diventano criterio di riferimento per i giudici di merito e, di conseguenza, influenzano direttamente le contestazioni che gli organi di vigilanza possono muovere durante le ispezioni. Aggiornare il DVR, le procedure e l’organizzazione aziendale alla luce di queste pronunce è un atto di prevenzione giuridica oltre che tecnica.
Riepilogo delle Sentenze Analizzate
| Sentenza | Data | Tema principale |
|---|---|---|
| Cass. Pen. Sez. 4, n. 318 | 7 gennaio 2026 | Obbligo del datore di lavoro di specificare nel DVR le procedure attuative |
| Cass. Pen. Sez. 4, n. 2694 | 23 gennaio 2026 | Responsabilità del preposto-RSPP per infortunio a carrellista |
| Cass. Pen. Sez. 4, n. 3198 | 26 gennaio 2026 | Prassi contra legem e responsabilità del datore di lavoro |
| Cass. Pen. Sez. 4, n. 3337 | 28 gennaio 2026 | Delega di funzioni e responsabilità concorrente |
| Cass. Pen. Sez. 4, n. 8190 | 2 marzo 2026 | Macchinario non conforme e responsabilità datore-progettista |
| Cass. Pen. Sez. 3, n. 9573 | 12 marzo 2026 | Sicurezza attrezzature di lavoro e obblighi del delegato |
Il RSPP come “Sentinella Tecnica”: Ruolo e Limiti della Responsabilità
Il principio fondamentale
La Cassazione ha consolidato un orientamento chiaro: il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) non è un semplice consulente esterno, ma una “sentinella tecnica” all’interno del sistema prevenzionistico aziendale. Tuttavia, la sua responsabilità penale ha confini ben definiti.
Il RSPP non dispone di poteri decisionali o di spesa in materia di sicurezza: non può ordinare l’acquisto di DPI, non può fermare una lavorazione pericolosa, non può sanzionare un lavoratore inadempiente. Il suo compito è di natura intellettiva e consulenziale: individuare i rischi, valutarli e proporre le misure di prevenzione al datore di lavoro.
Quando il RSPP risponde penalmente
La Cassazione ha chiarito che il RSPP risponde dell’infortunio in concorso con il datore di lavoro solo quando ricorrono due condizioni cumulative:
- Ha commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi (omessa individuazione di un pericolo, sottovalutazione di un rischio, indicazione di misure inadeguate)
- L’infortunio è causalmente riconducibile a quell’errore tecnico
La colpa professionale del RSPP consiste nel non aver individuato o segnalato una situazione pericolosa che avrebbe avuto l’obbligo di conoscere in base alle sue competenze tecniche.
Cosa il RSPP non è tenuto a fare
La Cassazione ha precisato che il RSPP:
- Non è tenuto a verificare che il datore di lavoro attui effettivamente le misure suggerite
- Non ha l’obbligo di vigilare sull’esecuzione delle lavorazioni (obbligo che compete al preposto e al dirigente)
- Non risponde delle decisioni operative e organizzative che spettano al datore di lavoro
Il DVR: Obbligo di Specificare Procedure e Ruoli (Sent. n. 318/2026)
Il principio di diritto
La sentenza n. 318 del 7 gennaio 2026 (Cass. Pen. Sez. 4), come riportato nelle fonti specializzate, ha affermato un principio di grande rilevanza pratica: il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare nel DVR non solo i rischi, ma anche le procedure attuative delle misure di prevenzione e i ruoli dell’organizzazione aziendale dotati delle competenze e dei poteri per attuarle.
Cosa significa in pratica
Non basta scrivere nel DVR che “il rischio di caduta dall’alto deve essere gestito con DPI anticaduta”. Occorre specificare:
- Chi è responsabile della distribuzione dei DPI
- Come deve essere effettuata la verifica prima dell’uso
- Quando devono essere sostituiti
- Chi vigila sull’effettivo utilizzo
- Quali sono le procedure in caso di non conformità
Implicazioni per le aziende
| Elemento del DVR | Requisito minimo secondo la Cassazione |
|---|---|
| Rischio individuato | Descrizione specifica, non generica |
| Misura di prevenzione | Concreta, non astratta |
| Procedura attuativa | Step operativi dettagliati |
| Ruolo responsabile | Nome della figura o funzione con competenza |
| Poteri attribuiti | Specificare i poteri decisionali e di spesa |
| Tempistiche | Quando e con quale frequenza |
Il Preposto e la Condotta “Non Abnorme” del Lavoratore (Sent. n. 2694/2026 e n. 3198/2026)
Condotta del lavoratore: quando è “abnorme”?
Due sentenze del gennaio 2026 hanno approfondito un tema cruciale: quando la condotta imprudente del lavoratore interrompe il nesso causale ed esclude la responsabilità del preposto e del datore di lavoro?
La risposta della Cassazione è rigorosa: la condotta del lavoratore esclude la responsabilità del garante della sicurezza (datore di lavoro, preposto) solo se è “abnorme”, cioè:
- Totalmente imprevedibile: non rientra in nessuno degli scenari ragionevolmente ipotizzabili
- Eccentrica: completamente avulsa dal contesto lavorativo e dalle mansioni assegnate
- Esorbitante: va oltre qualsiasi margine di rischio connesso all’attività lavorativa
Il caso della carrellista (Sent. n. 2694/2026)
La sentenza n. 2694, come risulta dalla giurisprudenza di settore, ha riguardato un infortunio occorso a una carrellista in un magazzino. Il preposto, che rivestiva anche il ruolo di RSPP, aveva contestato che la lavoratrice avesse tenuto una condotta imprudente. La Corte ha respinto la difesa, affermando che:
- La condotta della lavoratrice non era abnorme perché rientrava nel normale svolgimento delle mansioni
- Il preposto-RSPP avrebbe dovuto vigilare affinché le operazioni si svolgessero in sicurezza
- La mancata vigilanza del preposto è causa concorrente dell’infortunio
Le prassi contra legem (Sent. n. 3198/2026)
La sentenza n. 3198 ha affrontato il tema delle prassi lavorative contra legem (contrarie alle norme di sicurezza) tollerate o non contrastate dal datore di lavoro:
- Il datore di lavoro deve impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori
- Se un infortunio avviene a causa di una prassi irregolare instauratasi con il consenso del preposto, l’ignoranza del datore di lavoro non lo esonera da responsabilità
- L’ignoranza stessa integra la colpa per omessa vigilanza sul comportamento del preposto
Delega di Funzioni: Non Esonera il Datore di Lavoro (Sent. n. 3337/2026)
Il principio ribadito
La sentenza n. 3337 del 28 gennaio 2026 ha ribadito un principio consolidato ma spesso frainteso nella pratica aziendale: la mera designazione del RSPP non costituisce una delega di funzioni e non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle proprie responsabilità.
La delega di funzioni: requisiti
Per essere valida ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, la delega di funzioni deve possedere tutti i seguenti requisiti:
- Forma scritta con data certa
- Il delegato deve possedere requisiti di professionalità ed esperienza adeguati
- La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari
- La delega deve attribuire autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
Cosa non si può delegare
Anche in presenza di una delega valida, il datore di lavoro conserva l’obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega stessa. Inoltre, due obblighi restano indelegabili:
- La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (art. 17, comma 1, lett. a)
- La designazione del RSPP (art. 17, comma 1, lett. b)
Sicurezza dei Macchinari: Responsabilità Datore e Progettista (Sent. n. 8190/2026)
Il caso
La sentenza n. 8190 del 2 marzo 2026 ha riguardato un infortunio causato da un macchinario non conforme alle norme di sicurezza. La Corte ha esaminato la responsabilità sia del datore di lavoro che del progettista dell’impianto.
I principi affermati
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari utilizzati dai lavoratori, anche quando li ha acquistati da terzi
- Il progettista risponde se il macchinario presenta difetti di progettazione che hanno contribuito all’infortunio
- La responsabilità è concorrente: il datore di lavoro non può scaricare la responsabilità sul costruttore/progettista, e viceversa
- Il DVR deve contenere una valutazione specifica dei rischi derivanti dall’uso di ciascun macchinario
Responsabilità del Delegato alla Sicurezza (Sent. n. 9573/2026)
La sentenza n. 9573 del 12 marzo 2026 (Cass. Pen. Sez. 3) ha chiarito i confini della responsabilità del delegato alla sicurezza:
- Il delegato risponde per le violazioni che rientrano nell’ambito della delega ricevuta
- Il datore di lavoro delegante conserva comunque l’obbligo di vigilanza
- In caso di inadempimento del delegato, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere per culpa in vigilando
Tabella Riepilogativa: Principi di Diritto
| Sentenza | Principio di diritto | Figura coinvolta |
|---|---|---|
| n. 318/2026 | Il DVR deve indicare procedure attuative e ruoli con competenze e poteri | Datore di lavoro |
| n. 2694/2026 | Condotta del lavoratore “non abnorme” non esclude la responsabilità del preposto | Preposto / RSPP |
| n. 3198/2026 | Il datore deve impedire prassi contra legem; l’ignoranza non esonera | Datore di lavoro |
| n. 3337/2026 | La designazione del RSPP non costituisce delega di funzioni | Datore di lavoro |
| n. 8190/2026 | Responsabilità concorrente datore/progettista per macchinario non conforme | Datore + Progettista |
| n. 9573/2026 | Il delegato risponde nell’ambito della delega; il delegante conserva la vigilanza | Delegato + Datore |
Implicazioni Pratiche: Come Aggiornare DVR e Procedure
Alla luce di questi orientamenti giurisprudenziali, i datori di lavoro e i RSPP dovrebbero intraprendere una revisione sistematica del proprio sistema di gestione della sicurezza. Le pronunce della Cassazione, pur con la riserva sui riferimenti numerici specifici, esprimono principi consolidati che trovano riscontro nell’intera giurisprudenza di settore.
Aggiornare il DVR
- Specificare le procedure attuative per ogni misura di prevenzione indicata (non solo “cosa fare” ma “come, chi, quando”)
- Individuare nominativamente i ruoli responsabili dell’attuazione delle misure
- Attribuire formalmente poteri e competenze a ciascun ruolo
- Valutare i rischi specifici di ogni macchinario in uso
- Inserire il rischio violenza per i settori esposti (in coerenza con la Circolare INL 1/2026)
Rafforzare la vigilanza
- Istituire un sistema di audit interni periodici per verificare il rispetto delle procedure
- Documentare la vigilanza del preposto: registro degli interventi, segnalazioni, azioni correttive
- Contrastare le prassi contra legem appena emergono, senza tollerare deroghe “informali”
Verificare le deleghe
- Controllare la validità formale delle deleghe di funzioni in essere
- Verificare l’effettiva autonomia di spesa del delegato
- Documentare la vigilanza del datore di lavoro sull’operato del delegato
