La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha riscritto il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), introducendo importanti semplificazioni per il settore agricolo in materia di tracciabilità dei rifiuti.
Chi è Escluso dall’Iscrizione al RENTRI
Le imprese agricole sono ora escluse dall’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), anche quando producono rifiuti pericolosi. L’esclusione riguarda specificamente:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro
- Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi e scelgono modalità alternative di tenuta dei registri, ai sensi dell’art. 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006
Modalità Alternative per la Tracciabilità
Gli imprenditori agricoli esclusi dal RENTRI possono adempiere agli obblighi di tracciabilità attraverso:
- Conservazione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) in formato cartaceo per un periodo di tre anni
- Adesione a un circuito organizzato di raccolta, conservando per tre anni la documentazione rilasciata dal soggetto che effettua il ritiro
⚠️ Importante: Gli operatori agricoli già iscritti al RENTRI devono richiedere la cancellazione attraverso il portale nella sezione “Area operatori” il prima possibile, comunque prima del 13 febbraio 2026. In assenza di cancellazione, verranno considerati soggetti volontariamente iscritti.
Obiettivi della Norma
La semplificazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 risponde alle richieste delle organizzazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura) di ridurre il carico burocratico-amministrativo per le piccole e medie aziende agricole, consentendo loro di continuare a utilizzare i tradizionali formulari cartacei senza doversi interfacciare con il sistema digitale RENTRI.
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI dovranno comunque registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, validare e gestire i FIR in formato cartaceo conformi al nuovo modello in vigore dal 13 febbraio 2026, come previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
