RENTRI: Dal 15 Dicembre 2025 Via al Terzo e Ultimo Scaglione di Iscrizione

RENTRI: Dal 15 Dicembre 2025 Via al Terzo e Ultimo Scaglione di Iscrizione

Con l’apertura del terzo e ultimo scaglione di registrazione dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026, il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) completa la sua fase di implementazione, coinvolgendo le piccole imprese e i produttori non strutturati di rifiuti pericolosi. Questa tappa finale rappresenta un passaggio cruciale verso la completa digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti in Italia, in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa ambientale nazionale ed europea.

Cos’è il RENTRI e il Quadro Normativo di Riferimento

Il RENTRI costituisce lo strumento attraverso il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attua il sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche e integrazioni. La piattaforma digitale è disciplinata specificamente dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, entrato in vigore il 15 giugno 2023, che ne definisce le modalità operative e i termini di adempimento.

Il sistema prevede la gestione elettronica degli adempimenti relativi alla tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti (come previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e all’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti durante il trasporto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sostituendo progressivamente la documentazione cartacea tradizionale con procedure digitali centralizzate.

Soggetti Obbligati all’Iscrizione nel Terzo Scaglione

Il terzo e ultimo scaglione di iscrizione al RENTRI, che si apre il 15 dicembre 2025, riguarda specificamente due categorie di produttori di rifiuti pericolosi:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 10: questa categoria include le piccole aziende che, nell’ambito delle proprie attività produttive, generano rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  • Produttori di rifiuti pericolosi non strutturati come enti o imprese: rientrano in questa categoria i piccoli operatori economici quali liberi professionisti, artigiani, ditte individuali e altre forme imprenditoriali non costituite come società, che producono rifiuti pericolosi nell’esercizio delle proprie attività.

Questa segmentazione temporale dell’obbligo di iscrizione, definita dall’art. 13 del D.M. 59/2023 e s.m.i., è stata concepita per consentire un approccio graduale alla transizione digitale, permettendo alle imprese di dimensioni minori di avvalersi dell’esperienza già maturata dai soggetti obbligati nelle fasi precedenti.

Scadenze Precedenti: Il Percorso Graduale di Implementazione

Per comprendere la portata del terzo scaglione, è utile ricordare le fasi precedenti di implementazione del sistema RENTRI:

Scaglione Periodo di Iscrizione Soggetti Obbligati
Primo Scaglione 15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025 Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali (es. trasportatori, intermediari, gestori impianti)
Secondo Scaglione 15 giugno 2025 – 14 agosto 2025 Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
Terzo Scaglione 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti e produttori non strutturati

Obblighi e Adempimenti dal 13 Febbraio 2026

A partire dal 13 febbraio 2026, tutti i soggetti iscritti al RENTRI nel terzo scaglione saranno tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità digitali per l’adempimento dei seguenti obblighi:

Registro Cronologico di Carico e Scarico

Secondo quanto disposto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti. Con l’obbligo di iscrizione al RENTRI, tale registro dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma, garantendo la tracciabilità completa del ciclo di vita dei rifiuti dalla loro produzione fino al conferimento.

Formulario di Identificazione dei Rifiuti (xFIR)

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., accompagna il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione fino al luogo di destinazione. A partire dal 13 febbraio 2026, per i soggetti del terzo scaglione, l’emissione del formulario dovrà avvenire obbligatoriamente in formato elettronico attraverso il sistema RENTRI, utilizzando il modello digitale xFIR (formulario elettronico).

Il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 ha definito in dettaglio le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023, fornendo istruzioni operative specifiche per la compilazione del formulario elettronico nelle diverse situazioni operative.

⚠️ Attenzione: Dal 13 febbraio 2026, per i produttori di rifiuti pericolosi iscritti nel terzo scaglione, l’utilizzo del formulario cartaceo non sarà più consentito. Tutti i movimenti di rifiuti pericolosi dovranno essere accompagnati dal formulario elettronico (xFIR) emesso attraverso il portale RENTRI.

Come Effettuare l’Iscrizione al RENTRI

L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale www.rentri.gov.it, utilizzando uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Procedura di Registrazione

Il processo di iscrizione si articola nelle seguenti fasi operative:

  1. Accesso al portale: accedere alla piattaforma RENTRI tramite il sito www.rentri.gov.it utilizzando le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS).
  2. Compilazione dei dati anagrafici: inserire i dati identificativi dell’impresa o dell’operatore economico, compresi codice fiscale, partita IVA, sede legale e unità locali eventualmente interessate.
  3. Classificazione dell’attività: indicare la tipologia di attività svolta e la categoria di appartenenza (produttore iniziale di rifiuti pericolosi), specificando il numero di dipendenti e la natura giuridica del soggetto.
  4. Pagamento del contributo di iscrizione: versare il contributo di iscrizione previsto dall’art. 14 del D.M. 59/2023, il cui importo varia in funzione della tipologia di soggetto e del numero di unità locali.
  5. Conferma dell’iscrizione: completata la procedura e verificati i dati inseriti, il sistema rilascerà la conferma dell’avvenuta iscrizione e consentirà l’accesso alle funzionalità operative del registro elettronico.

Contributo Annuale

Come stabilito dall’art. 14 del Regolamento D.M. 59/2023 e s.m.i., i soggetti iscritti al RENTRI sono tenuti al versamento di un contributo annuale per il funzionamento e la manutenzione del sistema. Il contributo deve essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno, utilizzando la funzione “Pratiche/Contributo annuale” presente nell’area riservata del portale RENTRI.

L’importo del contributo varia in funzione della tipologia di soggetto iscritto (produttore iniziale, trasportatore, gestore impianti, intermediario) e del numero di unità locali dell’impresa. Le tariffe specifiche sono dettagliate nell’Allegato III al D.M. 59/2023.

Materiale Formativo e Supporto

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha predisposto un’ampia gamma di materiali formativi e guide operative per supportare gli operatori nell’utilizzo della piattaforma RENTRI. Tali risorse sono disponibili gratuitamente sul portale ufficiale www.rentri.gov.it e includono:

  • Manuali utente: guide dettagliate che illustrano passo dopo passo le procedure di iscrizione, compilazione dei registri e emissione dei formulari elettronici.
  • Video tutorial: contenuti multimediali che mostrano le principali funzionalità della piattaforma e le modalità operative per gli adempimenti più comuni.
  • FAQ (Domande Frequenti): sezione dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti relativi agli aspetti normativi e tecnici del sistema RENTRI.
  • Webinar e sessioni formative: eventi online organizzati periodicamente per approfondire tematiche specifiche e fornire supporto diretto agli utenti.
✅ Consiglio Pratico: Si raccomanda di consultare il materiale formativo disponibile sul portale RENTRI prima di procedere con l’iscrizione e con l’utilizzo operativo della piattaforma, al fine di familiarizzare con le funzionalità del sistema e minimizzare il rischio di errori nella compilazione dei documenti digitali.

Sanzioni per il Mancato Adempimento

Il rispetto degli obblighi di iscrizione al RENTRI e di utilizzo delle modalità digitali per la gestione dei registri e dei formulari è presidiato da un sistema sanzionatorio specifico, previsto dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzioni per Mancata o Irregolare Iscrizione

Ai sensi dell’art. 258, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie differenziate in base alla tipologia di rifiuti:

  • Per i rifiuti non pericolosi: da 500 euro a 2.000 euro
  • Per i rifiuti pericolosi: da 1.000 euro a 3.000 euro

È prevista una riduzione della sanzione a un terzo del minimo edittale qualora l’iscrizione al RENTRI venga completata entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento.

Sanzioni per Omessa o Incompleta Trasmissione dei Dati

L’omessa o incompleta trasmissione dei dati al sistema RENTRI secondo le modalità e i termini prescritti (ad esempio, l’obbligo di comunicare le variazioni entro 30 giorni) comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi, come previsto dall’art. 258, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tali sanzioni si applicano esclusivamente quando i dati omessi o trasmessi in modo incompleto sono rilevanti ai fini della tracciabilità, escludendo gli errori materiali e le violazioni meramente formali che non pregiudicano la funzione di controllo del sistema.

Decorrenza delle Sanzioni

Secondo le modifiche introdotte dalla Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2025, le sanzioni previste dall’art. 258, comma 10, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si applicano decorsi 180 giorni dalla data indicata nell’art. 13, comma 1, lettera a), del D.M. 59/2023, ovvero dalla scadenza del termine di iscrizione previsto per ciascun scaglione.

Questo differimento temporale è stato previsto per consentire ai soggetti obbligati un periodo di adattamento tecnico-organizzativo e per mitigare l’impatto della transizione al sistema digitale, specialmente per le imprese di minori dimensioni.

⚠️ Importante: Per i soggetti obbligati all’iscrizione nel terzo scaglione (dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026), le sanzioni per mancata iscrizione decorreranno dal 13 agosto 2026, ovvero 180 giorni dopo la scadenza del termine di iscrizione fissata al 13 febbraio 2026.

Raccomandazioni Operative per le Imprese del Terzo Scaglione

Le imprese e gli operatori economici tenuti all’iscrizione nel terzo scaglione dovrebbero adottare un approccio proattivo per prepararsi adeguatamente alla transizione al sistema digitale:

  1. Verificare l’obbligo di iscrizione: accertarsi di rientrare effettivamente tra i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI nel terzo scaglione, consultando l’art. 13 del D.M. 59/2023 e le FAQ disponibili sul portale RENTRI.
  2. Effettuare l’iscrizione nei termini previsti: procedere tempestivamente con la registrazione sulla piattaforma nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026, senza attendere l’ultimo giorno utile.
  3. Formarsi sull’utilizzo della piattaforma: dedicare tempo adeguato alla consultazione del materiale formativo disponibile e, se necessario, partecipare a sessioni di formazione specifiche organizzate da associazioni di categoria o consulenti specializzati.
  4. Aggiornare i processi interni: rivedere le procedure interne di gestione dei rifiuti per integrarle con le funzionalità del sistema RENTRI, individuando responsabilità specifiche e flussi operativi per la compilazione dei registri e dei formulari digitali.
  5. Dotarsi degli strumenti digitali necessari: assicurarsi di disporre degli strumenti di identificazione digitale richiesti (SPID, CIE o CNS) e di una connessione internet stabile per l’accesso alla piattaforma.
  6. Pianificare il versamento del contributo annuale: inserire nel calendario amministrativo la scadenza del 30 aprile 2026 per il versamento del primo contributo annuale al sistema RENTRI.
  7. Coordinarsi con i soggetti della filiera: dialogare con i trasportatori e i gestori degli impianti di destinazione dei rifiuti per assicurare la corretta gestione dei formulari elettronici lungo tutta la catena di custodia.