Introduzione
La patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili entra nel 2026 nella sua fase operativa più intensa. Dopo l’istituzione avvenuta con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR 4), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, e la sua operatività dal 1° ottobre 2024, il sistema ha subito un significativo potenziamento con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2025, n. 198.
Dal 1° gennaio 2026 scattano le decurtazioni automatiche dei crediti per le violazioni in materia di lavoro irregolare, la soglia sanzionatoria minima per chi opera senza patente o sotto i 15 crediti viene portata a 12.000 euro, e la Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 fornisce il quadro operativo completo per gli organi di vigilanza e per gli operatori del settore.
Questo articolo offre una guida tecnica e aggiornata all’intero sistema, dalla struttura della patente alle novità introdotte dalla recente legislazione, dalle istruzioni della Circolare INL fino alle procedure per il recupero dei crediti.
Quadro Normativo: Evoluzione dalla L. 56/2024 alla L. 198/2025
La patente a crediti è oggi disciplinata dall’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), come modificato e integrato dalla normativa successiva. Il percorso legislativo che ha portato all’attuale configurazione del sistema si articola nelle seguenti tappe fondamentali:
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 4): istituisce la patente a crediti con decorrenza 1° ottobre 2024, inserendo l’art. 27 nel D.Lgs. 81/2008 e introducendo l’Allegato I-bis con le fattispecie di violazione e le relative decurtazioni.
- Legge 29 aprile 2024, n. 56: converte in legge il D.L. 19/2024 con modificazioni, confermando l’impianto generale del sistema.
- D.M. 18 settembre 2024, n. 132: definisce le modalità di rilascio della patente, il funzionamento del portale telematico e le procedure di gestione.
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159: introduce significative modifiche al sistema, con particolare riferimento alle decurtazioni per lavoro irregolare, all’inasprimento delle sanzioni e all’introduzione del badge di cantiere.
- Legge 19 dicembre 2025, n. 198: converte in legge il D.L. 159/2025 con ulteriori modificazioni, confermando e in alcuni casi rafforzando le misure previste dal decreto.
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dalla L. 198/2025.
- Decreto Direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026: istituisce le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente.
Il riferimento normativo principale rimane l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., integrato dall’Allegato I-bis dello stesso decreto, che elenca le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti e l’entità di ciascuna decurtazione.
Cos’è la Patente a Crediti: Struttura e Funzionamento
Soggetti Obbligati
La patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, ovvero in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X al medesimo decreto.
L’obbligo si applica indipendentemente dalla dimensione dell’impresa e dalla tipologia contrattuale (appalto, subappalto, cottimo), riguardando sia le imprese appaltatrici principali sia i subappaltatori a qualsiasi livello della catena.
Il Punteggio Iniziale: 30 Crediti
Ogni patente viene rilasciata con una dotazione iniziale di 30 crediti. Tale dotazione può variare nel tempo in funzione:
- delle violazioni accertate, che comportano la decurtazione dei crediti secondo le tabelle dell’Allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008;
- dei comportamenti virtuosi documentati, che consentono il recupero dei crediti fino a un massimo di 15 crediti complessivi attraverso la procedura dinanzi alle Commissioni territoriali INL-INAIL;
- dell’incremento premiale, teoricamente previsto dal sistema ma subordinato all’adozione di provvedimenti attuativi.
La Soglia Minima Operativa: 15 Crediti
Per operare legalmente nei cantieri è necessario mantenere un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Il superamento in negativo di tale soglia comporta l’impossibilità giuridica di operare in cantiere e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Come si Ottiene la Patente
Il rilascio avviene esclusivamente per via telematica attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (servizi.ispettorato.gov.it), accessibile tramite SPID personale o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedente.
I requisiti per il rilascio della patente, attestati al momento della domanda, sono i seguenti (art. 27, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per le imprese);
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, inclusa la formazione del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e, ove previsto, del RSPP;
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 (non richiesto per i lavoratori autonomi, per i quali la valutazione dei rischi avviene in forma semplificata);
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi degli artt. 17 e 31 del D.Lgs. 81/2008 (non richiesta per i lavoratori autonomi);
- Nomina del Medico Competente, ove prevista dalla valutazione dei rischi (art. 41 D.Lgs. 81/2008);
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
- Regolarità nei confronti dell’INAIL per i premi assicurativi;
- Adozione di strumenti organizzativi e gestionali idonei, quali i Modelli di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza (MOG) conformi all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.
Le Modifiche Introdotte dal D.L. 159/2025, Convertito in L. 198/2025
Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 ed entrato in vigore nella stessa data, introduce una serie di modifiche organiche al sistema della patente a crediti attraverso il suo art. 6, che modifica l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e l’Allegato I-bis.
Decurtazione Automatica per Lavoro Irregolare dal 1° Gennaio 2026
La modifica più incisiva riguarda il meccanismo di decurtazione per lavoro irregolare (violazione n. 21 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008). Il nuovo comma 7-bis dell’art. 27 stabilisce che:
“Per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS).”
Questo significa che, a differenza delle altre violazioni per cui la decurtazione avviene al momento dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, per il lavoro irregolare la decurtazione opera immediatamente, già con la notifica del verbale di accertamento, senza attendere la fase successiva del procedimento sanzionatorio.
La semplificazione della tabella dell’Allegato I-bis ha comportato anche l’eliminazione dei numeri 22 e 23, che prevedevano decurtazioni differenziate per diverse ipotesi di lavoro irregolare (lettere b) e c) dell’art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12). Dal 1° gennaio 2026 esiste un’unica fattispecie di lavoro irregolare (numero 21), con decurtazione uniforme di 5 crediti per ogni lavoratore, indipendentemente dalla durata dell’impiego non dichiarato.
Eliminazione del Meccanismo Calmieratore
Il D.L. 159/2025, convertito in L. 198/2025, ha eliminato il meccanismo calmieratore che in precedenza limitava l’impatto delle decurtazioni per lavoro irregolare quando i lavoratori venivano impiegati per un numero limitato di giornate. Dal 1° gennaio 2026, anche una sola giornata di lavoro irregolare comporta la decurtazione integrale di 5 crediti per ciascun lavoratore coinvolto.
Inasprimento delle Sanzioni Pecuniarie
L’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 198/2025, prevede il raddoppio della sanzione amministrativa minima per chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti:
- Prima (regime previgente): sanzione minima pari a 6.000 euro
- Dal D.L. 159/2025 (L. 198/2025): sanzione minima pari a 12.000 euro
La sanzione è commisurata al 10% del valore dei lavori affidati nel cantiere, con un minimo comunque non inferiore a 12.000 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, il soggetto sanzionato è escluso dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Sospensione Cautelare Rafforzata
Il nuovo art. 27, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 prevede che in caso di infortuni con esito mortale o che abbiano causato un’inabilità permanente, l’INL possa disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi, previo esame degli elementi forniti dalle Procure della Repubblica competenti. A tal fine, le Procure hanno ora l’obbligo di trasmettere tempestivamente all’INL tutte le informazioni rilevanti contenute nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro.
Notifica Preliminare e Subappalti
Il D.L. 159/2025 ha modificato l’Allegato XII al D.Lgs. 81/2008, aggiungendo al punto 12 l’obbligo di indicare, nella notifica preliminare di avvio dei lavori, le imprese già selezionate con specifica indicazione di quelle che operano in regime di subappalto. Questo consente all’INL di orientare prioritariamente la propria attività di vigilanza verso i soggetti operanti in subappalto, che storicamente presentano i maggiori profili di rischio sia in materia di sicurezza sia sul fronte del lavoro irregolare.
Decurtazioni Operative dal 1° Gennaio 2026: Tabella Completa
Le decurtazioni dei crediti per le violazioni accertate dagli organi di vigilanza sono disciplinate dall’Allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come modificato dal D.L. 159/2025, convertito in L. 198/2025. Si riporta di seguito la tabella delle principali fattispecie con l’entità delle decurtazioni applicabili.
| N. | Violazione accertata | Crediti decurtati | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | 15 | Art. 17, c. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 |
| 2 | Mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) | 15 | Art. 100, D.Lgs. 81/2008 |
| 3 | Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) | 15 | Art. 89, c. 1, lett. h), D.Lgs. 81/2008 |
| 4 | Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | 10 | Art. 17, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008 |
| 5 | Mancata nomina del Medico Competente (ove prevista) | 10 | Art. 18, c. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 |
| 6 | Mancata formazione e addestramento dei lavoratori | 10 | Art. 37, D.Lgs. 81/2008 |
| 7 | Mancata fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) | 10 | Art. 18, c. 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008 |
| 8 | Mancata installazione di protezioni contro le cadute dall’alto | 15 | Art. 115, D.Lgs. 81/2008 |
| 9 | Mancata installazione di parapetti nei lavori in quota | 10 | Art. 122, D.Lgs. 81/2008 |
| 10 | Mancata installazione di ponteggi a norma | 10 | Art. 131, D.Lgs. 81/2008 |
| 11 | Mancata formazione specifica per lavori in quota | 8 | Art. 116, D.Lgs. 81/2008 |
| 12 | Mancata verifica periodica attrezzature di lavoro | 7 | Art. 71, c. 11, D.Lgs. 81/2008 |
| 13 | Mancata sorveglianza sanitaria | 7 | Art. 41, D.Lgs. 81/2008 |
| 14 | Mancato rispetto delle misure di sicurezza per lavori in ambienti confinati | 8 | D.P.R. 177/2011 |
| 15 | Utilizzo di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza | 6 | Art. 70, D.Lgs. 81/2008 |
| 16 | Mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) | 8 | Art. 91, D.Lgs. 81/2008 |
| 17 | Mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) | 8 | Art. 92, D.Lgs. 81/2008 |
| 18 | Mancata consegna delle schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi | 5 | Art. 227, D.Lgs. 81/2008 |
| 19 | Omessa o irregolare tenuta del registro infortuni | 4 | Art. 18, c. 1, lett. r), D.Lgs. 81/2008 |
| 20 | Omessa formazione lavoratori per attività in ambienti confinati | 1 | Art. 3, D.P.R. 177/2011 |
| 21 | Impiego di lavoratori irregolari (lavoro “in nero”) — dal 1° gennaio 2026: decurtazione immediata alla notifica del verbale, per ogni lavoratore, indipendentemente dalla durata | 5 per lavoratore | Art. 3, c. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 |
| 21-bis | Aggravante: impiego irregolare di minori, lavoratori clandestini o percettori di sussidi pubblici | +1 per lavoratore | Art. 27, c. 7-bis, D.Lgs. 81/2008 |
Sanzione Minima Innalzata a 12.000 Euro
Il D.L. 159/2025, convertito in L. 198/2025, ha modificato l’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 innalzando sensibilmente il livello sanzionatorio per chi opera nei cantieri in violazione delle norme sulla patente a crediti.
Condotte Sanzionate
La sanzione si applica nei seguenti casi:
- Operare nei cantieri senza essere in possesso della patente a crediti (mancata richiesta o mancato ottenimento);
- Operare nei cantieri con un punteggio inferiore a 15 crediti (soglia minima operativa non rispettata).
Entità della Sanzione
La sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 10% del valore dei lavori affidati nel cantiere, con un minimo non inferiore a 12.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro).
Conseguenze Accessorie
Oltre alla sanzione pecuniaria, il soggetto sanzionato:
- è escluso dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi dalla notifica del verbale;
- non può avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. 81/2008, che normalmente consente di estinguere le violazioni senza applicazione della sanzione mediante regolarizzazione spontanea.
Il Badge di Cantiere Obbligatorio: Cos’è, Chi lo Deve Avere, Decreto in Arrivo
La Norma Istitutiva
Il D.L. 159/2025, convertito in L. 198/2025, introduce all’art. 4 una modifica all’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/2008, prevedendo l’obbligo per i datori di lavoro di dotare i lavoratori nei cantieri di un badge elettronico di cantiere con le seguenti caratteristiche:
- Codice univoco anticontraffazione;
- Tecnologia QR code e/o microchip RFID per la verifica elettronica;
- Interoperabilità con le piattaforme digitali istituzionali, incluso il portale INL e il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Finalità del Badge
Il badge consente la tracciabilità in tempo reale della presenza nei cantieri e la verifica istantanea di:
- identità del lavoratore e dati anagrafici;
- contratto di lavoro in essere e regolarità contributiva;
- idoneità sanitaria certificata dal medico competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008);
- formazione completata e relativa validità;
- patente a crediti dell’impresa datrice di lavoro.
Chi Deve Avere il Badge
L’obbligo riguarda tutti i lavoratori dipendenti e, ove previsto dal decreto ministeriale attuativo, anche i lavoratori autonomi e i tecnici (inclusi i coordinatori per la sicurezza) che accedono ai cantieri temporanei o mobili in regime di appalto e subappalto.
Decreto Ministeriale Attuativo: Ancora Atteso
La piena operatività del badge è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale che definisca:
- le modalità tecniche di implementazione;
- le tipologie di dati trattati e le misure di protezione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- le eventuali misure di controllo tecnologico;
- le scansioni temporali di entrata in vigore differenziate per tipologia di cantiere.
Circolare INL n. 1/2026: Chiarimenti su Vigilanza, Formazione, Appalti e Subappalti
La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 rappresenta il primo documento operativo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’applicazione delle novità introdotte dalla L. 198/2025. Il documento si articola in più sezioni tematiche e fornisce istruzioni dettagliate agli ispettori e agli operatori del settore.
Vigilanza Prioritaria sugli Appalti e Subappalti
La circolare chiarisce che l’INL orienterà la propria attività di vigilanza prioritariamente verso i datori di lavoro che conducono attività in regime di appalto e subappalto, sia pubblico sia privato. In particolare, la vigilanza si concentrerà su:
- imprese subappaltatrici a qualsiasi livello della filiera;
- cantieri con elevato indice di frammentazione contrattuale;
- settori e aree geografiche a maggiore incidenza infortunistica, individuati sulla base della classificazione INAIL.
La base documentale per l’orientamento dell’attività ispettiva è costituita dalle notifiche preliminari (art. 99 D.Lgs. 81/2008), che dal 31 ottobre 2025 devono obbligatoriamente indicare i subappaltatori coinvolti.
Formazione dei Lavoratori: Nuovi Obblighi e Chiarimenti
La circolare fornisce chiarimenti sui nuovi obblighi formativi introdotti dal D.L. 159/2025 e dalla L. 198/2025:
- Aggiornamento biennale dei preposti: la norma ha modificato la frequenza dell’aggiornamento formativo per i preposti portandola da quinquennale a biennale. I preposti che non hanno completato l’aggiornamento entro i termini comportano automaticamente la perdita di crediti della patente dell’impresa datrice di lavoro.
- Portfolio delle competenze del lavoratore: viene introdotto il principio della registrazione delle competenze acquisite attraverso il portfolio elettronico del lavoratore, collegato al portale SIISL.
- Settore turistico-ricettivo: per le imprese del settore alberghiero e di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione può essere erogata entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro (art. 1-bis L. 198/2025), fermi restando gli obblighi informativi ex art. 36 D.Lgs. 81/2008 da adempiere all’atto dell’avvio al lavoro.
- Imprese con meno di 15 dipendenti: la circolare precisa che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese di piccola dimensione sono ora tenuti agli stessi obblighi di aggiornamento periodico previsti per le imprese di maggiori dimensioni.
Patente a Crediti: Istruzioni Operative
La Circolare INL n. 1/2026 chiarisce i seguenti aspetti operativi della patente:
- Le decurtazioni per lavoro irregolare (violazione n. 21) operano dal 1° gennaio 2026 con effetto immediato alla notifica del verbale, tramite il Portale Nazionale del Sommerso (PNS);
- Il meccanismo di incrocio automatico tra i flussi contributivi (UNIEMENS) e la banca dati INL della patente consente il rilevamento automatico delle irregolarità;
- La sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravi segue la procedura di cui all’art. 27, comma 8, D.Lgs. 81/2008, con valutazione degli elementi forniti dalle Procure della Repubblica;
- Il DURC irregolare alla data del 1° febbraio di ciascun anno blocca la “vitalità” della patente sul portale INL, con conseguenze sull’operatività.
Sistemi di Gestione della Sicurezza e Modelli Organizzativi
La circolare valorizza l’adozione volontaria di:
- Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) conformi all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
- Sistemi di gestione della sicurezza certificati secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, che rappresenta l’aggiornamento dello standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
L’adozione di tali sistemi è indicata dalla circolare come elemento positivo di valutazione nel contesto delle procedure di recupero crediti e nella valutazione complessiva del profilo di rischio dell’impresa.
FAQ INL Aggiornate: Risposte ai Quesiti Più Frequenti
L’INL ha pubblicato e progressivamente aggiornato un documento di Frequently Asked Questions (FAQ) sulla patente a crediti, attualmente nella versione aggiornata al 25 luglio 2025 (43 domande complessive). Di seguito si riportano le risposte ai quesiti di maggiore rilevanza pratica, aggiornate alla luce della L. 198/2025 e della Circolare INL n. 1/2026.
La patente è obbligatoria anche per i lavoratori autonomi?
Sì. L’obbligo riguarda sia le imprese sia i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008. Per i lavoratori autonomi non è richiesta la redazione del DVR né la designazione dell’RSPP, ma sono necessari tutti gli altri requisiti.
Come avviene la verifica del punteggio durante un’ispezione?
Gli ispettori dell’INL verificano in tempo reale il punteggio della patente mediante accesso al portale telematico dedicato. L’impresa o il lavoratore autonomo possono accedere al proprio profilo sul portale INL per consultare il punteggio aggiornato, lo storico delle decurtazioni e gli eventuali provvedimenti di sospensione in corso.
Cosa succede se il DURC scade durante l’esecuzione dei lavori?
Il DURC irregolare blocca la “vitalità” della patente sul portale INL. Ciò significa che la patente risulta sospesa fino al ripristino della regolarità contributiva. Le imprese devono monitorare costantemente la scadenza del DURC e provvedere al rinnovo tempestivo per evitare interruzioni dell’operatività.
Un’impresa che ha perso crediti per lavoro irregolare prima del 1° gennaio 2026 è soggetta al nuovo regime?
No. Il regime delle decurtazioni immediate si applica esclusivamente alle violazioni accertate a partire dal 1° gennaio 2026. Per le violazioni accertate prima di tale data, continua ad applicarsi il regime previgente, con le distinzioni tra le diverse fattispecie dei numeri 21, 22 e 23 dell’Allegato I-bis.
L’impresa può continuare a lavorare se è stata applicata la sospensione cautelare?
No. La sospensione cautelare della patente a seguito di infortunio grave (art. 27, comma 8, D.Lgs. 81/2008) ha effetto immediato e impedisce all’impresa di operare in qualsiasi cantiere durante il periodo di sospensione, che può durare fino a 12 mesi.
Il committente privato risponde se l’appaltatore non ha la patente?
La normativa prevede che il committente verifichi il possesso della patente da parte delle imprese incaricate. In caso contrario, può essere esposto a responsabilità ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di obblighi del committente negli appalti. La circolare INL n. 1/2026 ha ribadito che la vigilanza si estende alla verifica del rispetto degli obblighi da parte di tutti i soggetti della filiera.
Le imprese con attestazione SOA sono esonerate?
Sì, parzialmente. Le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici) sono esonerate dall’obbligo di possesso della patente a crediti, in quanto l’attestazione SOA certifica già un elevato standard di qualificazione.
Come Recuperare i Crediti Persi
Il sistema prevede la possibilità di recuperare i crediti decurtati attraverso una procedura formale introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e organizzata operativamente dal Decreto Direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, che ha istituito le Commissioni Territoriali competenti.
Le Commissioni Territoriali INL-INAIL
Con il Decreto Direttoriale INL n. 24/2026, sono state costituite presso ogni ambito regionale le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente. Ciascuna Commissione è composta da:
- il Direttore Interregionale dell’INL (o un dirigente da questi delegato);
- un funzionario esperto in materia di sicurezza sul lavoro designato dall’INL;
- il Direttore Regionale dell’INAIL (o un dirigente da questi delegato);
- un funzionario esperto in materia di sicurezza sul lavoro designato dall’INAIL.
Limite Massimo di Recupero
I crediti recuperabili attraverso la procedura dinanzi alle Commissioni territoriali non possono superare il limite complessivo di 15 crediti.
Criteri di Valutazione
La Commissione valuta, ai fini del recupero, due elementi principali:
- Adempimento di obblighi formativi: partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti responsabili delle violazioni accertate e dei lavoratori impiegati nei cantieri. L’aggiornamento formativo deve essere documentato e deve riguardare specificamente le aree di criticità emerse in sede di ispezione.
- Realizzazione di investimenti in sicurezza: adozione di misure preventive aggiuntive, acquisto di attrezzature più sicure, implementazione di sistemi di gestione conformi alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, o adozione di MOG ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008.
Linee Guida in Elaborazione
Le modalità operative dettagliate — contenuti minimi dei corsi ammissibili, tipologie di investimenti riconosciuti, criteri di proporzionalità tra violazione e recupero — saranno definite da Linee Guida congiunte INL-INAIL, attualmente in fase di elaborazione.
Soggetti Esonerati dall’Obbligo
Imprese con Attestazione SOA
L’esonero principale riguarda le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici). L’attestazione SOA, rilasciata da organismi di attestazione accreditati dall’ANAC, certifica la qualificazione dell’impresa per l’esecuzione di lavori pubblici di importo corrispondente alla classifica, implicando già la verifica di requisiti tecnico-organizzativi e di affidabilità analoghi a quelli richiesti dalla patente a crediti.
Società Consortili
Sono altresì esonerate le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto la loro qualificazione avviene attraverso un sistema specifico che assorbe le finalità della patente a crediti.
Professionisti e Tecnici
I professionisti (ingegneri, architetti, geometri) che svolgono attività di coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) o di direzione lavori in cantiere non rientrano nel campo di applicazione della patente a crediti, in quanto non configurano né un’impresa appaltatrice né un lavoratore autonomo che esegua materialmente i lavori edili. La loro presenza in cantiere è regolata dalla disciplina specifica del D.Lgs. 81/2008 (artt. 91-92 per i coordinatori per la sicurezza).
Imprese Manifatturiere che Eseguono Lavori Accessori
Le imprese manifatturiere o di servizi che eseguono occasionalmente lavori edili di manutenzione esclusivamente all’interno dei propri stabilimenti produttivi, senza operare come appaltatori o subappaltatori di cantieri altrui, possono rientrare nelle esenzioni previste dall’INL nelle proprie FAQ, purché tali lavori non abbiano carattere sistematico e non configurino un’attività prevalente nel settore delle costruzioni.
Implicazioni Pratiche per Imprese Edili e Lavoratori Autonomi
Adempimenti Immediati
Alla luce delle novità normative in vigore dal 1° gennaio 2026 e delle istruzioni della Circolare INL n. 1/2026, le imprese edili e i lavoratori autonomi devono prioritariamente:
- Verificare il punteggio attuale della propria patente sul portale INL (servizi.ispettorato.gov.it);
- Controllare la validità del DURC e provvedere al rinnovo tempestivo in caso di scadenza prossima;
- Aggiornare la documentazione caricata sul portale INL, sostituendo le autocertificazioni con le evidenze documentali richieste (attestati formativi, verbali di audit, documenti di acquisto DPI);
- Verificare la formazione dei preposti, assicurandosi che abbiano completato l’aggiornamento biennale previsto dalla nuova normativa;
- Aggiornare le notifiche preliminari dei cantieri in corso, inserendo l’elenco aggiornato dei subappaltatori come richiesto dall’Allegato XII modificato.
Gestione dei Contratti di Appalto e Subappalto
Le novità introdotte dal D.L. 159/2025, convertito in L. 198/2025, impongono un rafforzamento dei controlli nelle filiere di appalto. In particolare:
- il committente (sia pubblico sia privato) deve verificare il possesso e la validità della patente a crediti da parte di tutti i soggetti della catena di appalto prima della consegna del cantiere e periodicamente durante i lavori;
- le imprese appaltatrici principali devono includere nei contratti di subappalto clausole che obblighino i subappaltatori a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del punteggio della patente;
- la notifica preliminare deve essere aggiornata ogni volta che viene coinvolto un nuovo subappaltatore nella filiera.
Prevenzione del Rischio Sanzionatorio
Per minimizzare il rischio di decurtazioni dei crediti e di sanzioni, le imprese devono adottare un approccio sistematico alla prevenzione, che comprenda:
- la redazione e l’aggiornamento periodico del DVR secondo le indicazioni degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008;
- la verifica costante della regolarità contributiva di tutti i lavoratori impiegati in cantiere, mediante riscontro con i flussi UNIEMENS e i dati del PNS;
- la formazione continua di tutti i soggetti coinvolti nella catena preventiva: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, RLS, lavoratori;
- l’implementazione di sistemi di gestione certificati (ISO 45001) o conformi alle linee guida per i MOG di cui all’art. 30 D.Lgs. 81/2008, che costituiscono elemento di valutazione positivo in sede di recupero crediti e nelle procedure ispettive;
- la predisposizione di procedure interne di verifica prima dell’accesso in cantiere di nuovi lavoratori, che includano il controllo dell’avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego.
