Ondata Caldo, Ordinanza Fvg 2026 e Worklimate

Il Friuli Venezia Giulia si conferma tra le regioni italiane più attive nella tutela dei lavoratori esposti alle ondate di calore estivo. Con la nuova ordinanza contingibile e urgente firmata dal Presidente Massimiliano Fedriga il 15 giugno 2026, di concerto con l’assessore alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi, la Regione ha introdotto la sospensione obbligatoria delle attività lavorative all’aperto nelle ore di massima esposizione termica, subordinandola al segnale di rischio “ALTO” emesso dalla piattaforma previsionale Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR. Questo articolo analizza nel dettaglio il contenuto dell’ordinanza, il quadro normativo di riferimento nazionale, gli strumenti di tutela economica per i lavoratori sospesi e il funzionamento della piattaforma Worklimate, diventata il principale strumento tecnico a supporto delle politiche regionali italiane di prevenzione del rischio da caldo.

Il Contesto: Perché il Caldo Estremo è un Rischio Professionale Rilevante

Il cambiamento climatico ha reso le ondate di calore estivo un fenomeno ricorrente e sempre più intenso nel territorio italiano. Secondo i dati INAIL, in media oltre 4.000 infortuni all’anno registrati nel Paese sono attribuibili a temperature estreme, con costi stimati di circa 50 milioni di euro per anno (studio INAIL-CNR, periodo 2014-2019). I lavoratori maggiormente esposti sono quelli che svolgono attività fisicamente intense in ambienti esterni — in particolare i settori edile, agricolo, estrattivo e della logistica — nei quali l’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata può determinare conseguenze gravi, fino al colpo di calore con esito letale.

Il rischio da stress termico non è un rischio nuovo per il legislatore italiano: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) lo include espressamente nell’ambito della valutazione dei rischi. Tuttavia, il progressivo aggravamento delle condizioni climatiche ha spinto molte Regioni italiane a intervenire con strumenti amministrativi specifici — le ordinanze regionali — che integrano il quadro normativo nazionale con misure operative immediate.

Il Friuli Venezia Giulia ha scelto un approccio innovativo: anziché stabilire un divieto rigido e automatico, ha legato l’attivazione dello stop lavorativo all’esito giornaliero della piattaforma Worklimate, garantendo così che la misura si attivi solo nei giorni in cui il rischio è effettivamente “ALTO” per le categorie di lavoratori interessate.

L’Ordinanza Regionale del Friuli Venezia Giulia: Contenuto e Portata

Infografica: regole e restrizioni dello stop al lavoro per il caldo in FVG
Figura 1 – Regole e restrizioni dell’ordinanza regionale FVG sul lavoro all’aperto durante il caldo.

L’Ordinanza Regionale del 15 Giugno 2026

L’ordinanza regionale firmata il 15 giugno 2026 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, di concerto con l’assessore alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi, è un provvedimento nuovo e autonomo rispetto a quello emanato nella stagione 2025. È entrata in vigore il 16 giugno 2026 e ha validità fino al 15 settembre 2026.

L’ordinanza ha natura contingibile e urgente ed è adottata nell’ambito dei poteri riconosciuti ai Presidenti di Regione per la tutela della salute pubblica, con fondamento nell’art. 32 della Costituzione (diritto alla salute), nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e nelle Linee di Indirizzo regionali approvate dalla Conferenza delle Regioni il 19 giugno 2025.

Fasce Orarie e Condizione di Attivazione

Il divieto di svolgimento delle attività lavorative all’aperto si applica nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00, esclusivamente nei giorni e nelle zone in cui la piattaforma Worklimate (www.worklimate.it) segnali un livello di rischio classificato come “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.

Le aziende e i datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare quotidianamente la mappa di rischio pubblicata su Worklimate, con una lettura raccomandata entro le ore 12:00 del giorno in esame. L’esito della verifica deve essere documentato nell’ambito delle procedure aziendali di gestione del rischio termico.

Settori e Categorie Lavorative Interessate

La sospensione si applica alle seguenti categorie di attività:

  • Agricoltura e florovivaismo: tutte le attività condotte all’aperto con esposizione solare prolungata, ivi comprese le lavorazioni nei campi, la raccolta e le operazioni di manutenzione verde;
  • Cantieri edili: costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici con lavorazioni esterne;
  • Cantieri stradali e infrastrutturali: manutenzione e realizzazione di strade, ponti e infrastrutture;
  • Cave e attività estrattive: lavorazioni in cava con esposizione diretta alla radiazione solare.

Esenzioni dal Divieto

L’ordinanza prevede specifiche esenzioni per garantire la continuità dei servizi essenziali. Sono escluse dall’applicazione del divieto, a condizione che vengano adottate adeguate misure di protezione individuale e collettiva:

  • Le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di servizi pubblici e i loro appaltatori, quando gli interventi riguardano finalità di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità;
  • Le attività urgenti indifferibili connesse a emergenze o pericoli imminenti per la sicurezza pubblica.

Deroghe agli Orari di Cantiere

A compensazione delle ore di sospensione obbligatoria e per consentire la riorganizzazione produttiva, l’ordinanza prevede una deroga alle ordinanze comunali sul rumore: nei cantieri edili (con esclusione dei comuni a prevalente vocazione turistica marittima) è consentito anticipare o posticipare di un’ora i lavori rispetto agli orari ordinariamente autorizzati.

Sanzioni in Caso di Violazione

La violazione del divieto previsto dall’ordinanza regionale comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 si applicano in aggiunta, con riferimento agli obblighi di valutazione e gestione del rischio non adempiuti dal datore di lavoro.

⚠️ Attenzione: La mancata consultazione giornaliera di Worklimate e l’omessa sospensione dei lavori nei giorni classificati a rischio “ALTO” costituiscono violazione dell’ordinanza regionale e possono comportare responsabilità penale e civile a carico del datore di lavoro, anche ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile (obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori).
Infografica: processo decisionale del datore di lavoro per il lavoro all'aperto in caso di caldo
Figura 2 – Il processo decisionale che il datore di lavoro deve seguire per stabilire se le attivita all’aperto possono proseguire.

Il Quadro Normativo Nazionale: D.Lgs. 81/2008 e il Rischio da Microclima

Gli Obblighi del Datore di Lavoro in Materia di Rischio Termico

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il riferimento normativo primario per la gestione del rischio da stress termico nei luoghi di lavoro. Gli articoli rilevanti sono i seguenti:

  • Art. 17 — Obblighi non delegabili del datore di lavoro: impone l’effettuazione della valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli di natura microclimatica, e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi: stabilisce che la valutazione deve riguardare “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”, ivi compresi quelli derivanti dall’esposizione a condizioni microclimatiche sfavorevoli e a radiazione solare. Il rischio termico da caldo deve quindi essere espressamente indicato nel DVR.
  • Art. 63 e Allegato IV — Requisiti dei luoghi di lavoro: il Titolo II detta i requisiti generali per temperatura, umidità e ventilazione degli ambienti di lavoro.
  • Artt. 181-186 (Titolo VIII — Agenti Fisici) — Disciplinano la valutazione dei rischi da agenti fisici, che include il microclima; in assenza di un capo specifico dedicato al microclima, si applicano le disposizioni generali degli articoli da 181 a 186.
  • Art. 184 — Informazione e formazione dei lavoratori: il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, incluso il rischio termico, e sui risultati della valutazione effettuata.

La norma tecnica di riferimento per la valutazione dello stress da calore è la UNI EN ISO 7243:2017 (“Ergonomia degli ambienti termici — Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT”), che disciplina l’utilizzo dell’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) come strumento di screening iniziale.

Contenuto Minimo della Valutazione del Rischio Termico nel DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve includere, per il rischio termico, almeno i seguenti elementi:

  • Identificazione delle attività lavorative con potenziale esposizione a caldo;
  • Date e metodologia delle rilevazioni/misurazioni effettuate;
  • Classificazione ambientale degli spazi di lavoro;
  • Parametri tecnici rilevati: temperatura dell’aria, umidità relativa, radiazione solare, velocità dell’aria;
  • Stima del rischio con indicatori termici (WBGT, Heat Index);
  • Fasce di esposizione per categoria di lavoratori;
  • Misure preventive e protettive adottate;
  • Procedure di emergenza in caso di colpo di calore;
  • Programma attuativo con responsabilità e scadenze.

Il Medico Competente deve essere coinvolto nella valutazione del rischio termico, con particolare riguardo ai lavoratori con suscettibilità individuale (ipertensione, patologie cardiovascolari, assunzione di farmaci interferenti con la termoregolazione), per i quali la sorveglianza sanitaria assume carattere prioritario.

Le Misure Preventive Obbligatorie

In presenza di rischio da caldo, il datore di lavoro è tenuto ad adottare — sulla base della valutazione dei rischi — le seguenti tipologie di misure, in ordine di priorità secondo la gerarchia dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (misure di prevenzione e protezione):

Misure organizzative:

  • Pianificazione delle attività più intense nelle ore più fresche della giornata (prime ore del mattino);
  • Rotazione del personale e alternanza tra attività all’aperto e al coperto;
  • Sospensione o riduzione delle attività nelle ore di massima esposizione termica;
  • Acclimatamento graduale dei nuovi assunti e dei lavoratori stagionali nelle prime due settimane di attività.

Misure ambientali e tecniche:

  • Predisposizione di aree di riposo ombreggiate accessibili ai lavoratori;
  • Fornitura di acqua fresca in quantità sufficiente (almeno 0,25 litri ogni 20 minuti per lavoratore esposto);
  • Installazione di schermature solari e sistemi di ventilazione nei cantieri quando tecnicamente possibile.

Dispositivi di Protezione Individuale:

  • Indumenti in fibre naturali (cotone, lino) di colore chiaro e a bassa impermeabilità al vapore;
  • Copricapi idonei per la protezione dalla radiazione solare;
  • Eventuali DPI aggiuntivi valutati caso per caso dal Medico Competente.

Informazione e formazione:

  • Formazione specifica dei lavoratori sul riconoscimento dei sintomi da stress termico (crampi, sincope, colpo di calore);
  • Informazione sulle procedure da seguire in caso di emergenza;
  • Comunicazione dei risultati della valutazione del rischio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 81/2008.
✅ Buona pratica: La consultazione quotidiana della piattaforma Worklimate da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o del datore di lavoro può essere documentata come misura preventiva nell’ambito del DVR e delle procedure operative di cantiere, dimostrando l’adempimento all’obbligo di monitoraggio del rischio termico previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008.

La Cassa Integrazione per Caldo Eccessivo: Tutele Economiche per i Lavoratori Sospesi

Il Quadro Normativo: D.Lgs. 148/2015 e i Messaggi INPS

La sospensione obbligatoria delle attività lavorative disposta dall’ordinanza regionale non comporta la perdita della retribuzione per i lavoratori, grazie agli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.

Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), che disciplina la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e gli altri strumenti di integrazione salariale.

L’INPS ha fornito indicazioni operative specifiche per la gestione degli eventi climatici attraverso il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, che ha aggiornato le istruzioni per la presentazione delle istanze di integrazione salariale in caso di caldo eccessivo. Una disciplina più ampia è poi contenuta nella Circolare INPS n. 121 del 13 agosto 2025, che riguarda principalmente le misure del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (“Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro”), convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2025, n. 133: nell’ambito di tale circolare, una specifica sezione fornisce istruzioni per le tutele riconducibili alle emergenze climatiche, inclusa la gestione della CIGO per eventi meteo da caldo eccessivo.

Causali Applicabili

In caso di sospensione del lavoro per eccesso di calore, le aziende possono accedere agli ammortizzatori sociali attraverso due distinte causali:

  1. “Evento meteo — temperature elevate”: si applica quando la sospensione è determinata da condizioni climatiche con temperature superiori a 35°C, ovvero da condizioni critiche anche con temperature inferiori in presenza di alta umidità relativa, esposizione solare diretta o utilizzo di dispositivi di protezione individuale che riducono la dispersione del calore corporeo;
  2. “Sospensione o riduzione per ordine di pubblica autorità”: si applica quando la sospensione è direttamente imposta da un’ordinanza regionale o di altra autorità competente — come nel caso dell’ordinanza FVG — che vieti esplicitamente lo svolgimento di attività lavorative nelle ore a rischio termico elevato.

Strumenti di Integrazione Salariale Disponibili

A seconda del settore di appartenenza e delle caratteristiche dell’azienda, gli strumenti attivabili sono:

Strumento Soggetti Beneficiari Ente Gestore
CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) Lavoratori dell’industria, edilizia, artigianato INPS
FIS (Fondo di Integrazione Salariale) Lavoratori di aziende non rientranti nella CIGO INPS
CISOA Lavoratori agricoli a tempo indeterminato INPS
Fondi bilaterali di solidarietà Lavoratori di settori con fondi bilaterali attivi Fondi bilaterali

Procedura di Richiesta

Le aziende che intendono accedere all’integrazione salariale per eventi climatici devono:

  1. Presentare domanda all’INPS entro la fine del mese successivo all’evento climatico che ha determinato la sospensione;
  2. Allegare una relazione tecnica contenente: gli orari di sospensione, le condizioni climatiche registrate, i riferimenti alle ordinanze regionali applicabili, le zone geografiche interessate e le categorie di lavoratori sospesi;
  3. Effettuare la comunicazione alle organizzazioni sindacali: non è richiesto il previo accordo con i sindacati né un periodo di preavviso; è sufficiente la comunicazione successiva all’evento.

Non è previsto alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’accesso a questi strumenti in caso di eventi climatici avversi.

⚠️ Importante: L’integrazione salariale copre l’80% della retribuzione ordinaria fino al massimale INPS vigente. I lavoratori in regime di part-time orizzontale, verticale o misto hanno accesso agli stessi strumenti, con calcolo proporzionale alle ore di sospensione.

Worklimate: La Piattaforma Previsionale INAIL-CNR per il Rischio da Caldo

Origini e Governance del Progetto

Worklimate è un progetto di ricerca e sviluppo promosso congiuntamente da INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e dal CNR-IBE (Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto per la Bioeconomia) nell’ambito del programma di ricerca sull’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e sulla produttività dei lavoratori.

Il coordinamento scientifico è affidato a:

  • Marco Morabito (CNR-IBE) — responsabile scientifico del progetto;
  • Alessandro Marinaccio (INAIL — Laboratorio di Epidemiologia Occupazionale e Ambientale, DIMEILA) — responsabile dell’unità operativa interna INAIL;
  • Michela Bonafede (INAIL — Laboratorio di Epidemiologia Occupazionale e Ambientale, DIMEILA) — coordinatrice del gruppo epidemiologico.

Il progetto ha attraversato tre fasi evolutive: Worklimate 1.0 (fase prototipale di ricerca), Worklimate 2.0 (fase operativa, con piattaforma a risoluzione spaziale migliorata e integrazione multi-settoriale), e la versione attualmente in fase di rilascio Worklimate 3.0, che amplia ulteriormente le capacità previsionali della piattaforma. Il partenariato scientifico del progetto include sei partner istituzionali specializzati in epidemiologia, sanità pubblica, agenti fisici, climatologia e scienze agroalimentari (CNR-IBE, INAIL, Azienda USL Toscana Centro, Azienda USL Toscana Sud Est, Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio, Consorzio LaMMA), a conferma della natura multidisciplinare dello strumento.

Schermata della piattaforma Worklimate 3.0 — Sezione Scelta Mappa
La homepage della piattaforma Worklimate (worklimate.it), che si autodefinisce “prototipo di piattaforma previsionale di allerta per un primo screening dei rischi legati allo stress da caldo per i lavoratori”. Fonte: worklimate.it (acquisizione giugno 2026).

Obiettivi e Finalità della Piattaforma

La piattaforma Worklimate è stata sviluppata per rispondere a una duplice esigenza:

  • Supporto operativo per le autorità: fornire ai decisori pubblici (Regioni, Prefetture, Ispettorati del Lavoro) uno strumento oggettivo e standardizzato per l’attivazione di misure di tutela dei lavoratori, evitando decisioni basate su percezioni soggettive del rischio climatico;
  • Supporto per i professionisti HSE e i datori di lavoro: mettere a disposizione delle figure della prevenzione (RSPP, Medico Competente, RLS, datori di lavoro) uno strumento previsionale quotidiano per pianificare le attività lavorative in sicurezza.

La piattaforma è accessibile gratuitamente all’indirizzo www.worklimate.it e dispone di un’applicazione dedicata alle ordinanze regionali raggiungibile all’URL app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.

Il Modello Previsionale: MOLOCH e la Risoluzione Spaziale

Il cuore della piattaforma è il modello meteorologico MOLOCH, sviluppato dal CNR, che fornisce previsioni meteorologiche ad alta risoluzione spaziale di circa 2,5 km, con copertura dell’intero territorio nazionale italiano.

Le previsioni sono disponibili con un anticipo di 3 giorni rispetto alla data di riferimento, consentendo ai datori di lavoro e alle autorità locali di pianificare per tempo le eventuali sospensioni o riorganizzazioni delle attività. Le previsioni vengono aggiornate quotidianamente e articolate su quattro fasce orarie (08:00, 12:00, 16:00, 20:00), permettendo una lettura dettagliata dell’evoluzione del rischio nel corso della giornata.

L’indicatore principale utilizzato è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) — temperatura di globo a bulbo umido — che integra quattro parametri fisici dell’ambiente termico:

  • Temperatura dell’aria;
  • Umidità relativa;
  • Radiazione solare (temperatura radiante media);
  • Velocità del vento.

Il WBGT è l’indice termico riconosciuto a livello internazionale per la valutazione dello stress da calore in ambito occupazionale, come stabilito dalla norma UNI EN ISO 7243:2017 (“Ergonomia degli ambienti termici — Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT”) e raccomandato dall’INAIL per la valutazione del rischio microclimatico ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Tipologie di Mappe Disponibili

La sezione “Scelta Mappa” della piattaforma (worklimate.it/scelta-mappa/) offre diverse visualizzazioni, ciascuna progettata per rispondere a specifiche esigenze operative:

1. Mappe per Profilo del Lavoratore (basate su WBGT)

Sono le mappe principali per la valutazione del rischio occupazionale. Distinguono tra:

  • Lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa;
  • Lavoratori esposti al sole con attività fisica moderata;
  • Lavoratori all’ombra con attività fisica intensa;
  • Lavoratori all’ombra con attività fisica moderata.

I valori di attività fisica intensa e moderata sono determinati in base ai metabolismi energetici definiti dalla norma UNI EN ISO 8996 (Ergonomia dell’ambiente termico — Determinazione del metabolismo energetico). Le previsioni si riferiscono a un lavoratore sano, non acclimatato al calore, senza condizioni individuali di suscettibilità termica e senza indossare DPI aggiuntivi che aumentino il carico termico.

2. Mappe per Ordinanze Regionali

Questa sezione è specificamente dedicata all’applicazione delle ordinanze regionali sul caldo. Le mappe mostrano, per ciascun giorno e comune italiano, se il livello di rischio raggiunge la soglia “ALTO” che attiva il divieto lavorativo nelle ore 12:30-16:00. Si tratta dello strumento che le aziende del FVG e delle altre regioni con ordinanze attive devono consultare quotidianamente. La piattaforma è accessibile all’indirizzo app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.

Schermata della mappa di rischio per ordinanze regionali su Worklimate
La sezione “Ordinanza Caldo Lavoro” della piattaforma Worklimate (app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro): la mappa georiferita mostra la previsione del rischio caldo a 3 giorni per il territorio italiano, con indicazione dei comuni in cui si raggiunge il livello “ALTO” che attiva il divieto lavorativo. Fonte: worklimate.it (acquisizione giugno 2026).

3. Mappe delle Soglie di Temperatura

Mostrano la distribuzione geografica delle aree in cui la temperatura massima giornaliera è prevista superiore a 35°C, soglia di riferimento anche per l’accesso agli ammortizzatori sociali INPS.

4. Archivio Storico

Permette la consultazione dei dati di rischio storici per qualsiasi localizzazione italiana e intervallo di date, utile per ricostruzioni a fini assicurativi, per la documentazione delle sospensioni effettuate e per l’analisi dei pattern di rischio nella pianificazione annuale delle attività.

Come Leggere l’Indice di Rischio

Il rischio calcolato dalla piattaforma è espresso su una scala a quattro livelli:

Livello di Rischio Colore Significato Operativo
BASSO Verde Condizioni termiche accettabili; nessuna misura aggiuntiva
MODERATO Giallo Monitorare i lavoratori; pause frequenti consigliate
ALTO Arancione Stop lavori 12:30-16:00 dove previsto da ordinanze; misure preventive obbligatorie
MOLTO ALTO Rosso Rischio estremo; valutare sospensione delle attività anche al di fuori delle ordinanze

L’attivazione del divieto lavorativo nell’ordinanza FVG e nella maggior parte delle ordinanze regionali è condizionata al raggiungimento del livello “ALTO” nella categoria “lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa”.

Come Utilizzare Worklimate nella Pratica Aziendale

La piattaforma è concepita per essere integrata nel sistema di gestione della sicurezza aziendale. Il percorso operativo raccomandato per RSPP, datori di lavoro e preposti è il seguente:

  1. Consultazione quotidiana preventiva: verificare la mappa di rischio su www.worklimate.it o app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro entro le ore 12:00 del giorno in esame (oppure la sera precedente per la programmazione del giorno successivo, grazie alle previsioni a 3 giorni);
  2. Lettura del profilo corretto: selezionare la mappa corrispondente al profilo lavorativo effettivo delle maestranze (lavoratori al sole/ombra, attività intensa/moderata);
  3. Identificazione delle zone a rischio: verificare se la zona geografica in cui si svolge l’attività ricade nelle aree classificate come rischio “ALTO”;
  4. Adozione delle misure: in caso di rischio “ALTO”, disporre la sospensione delle attività nel rispetto dell’ordinanza regionale e avviare le procedure per l’accesso alla CIG; in caso di rischio “MODERATO”, intensificare le misure preventive senza necessità di sospensione;
  5. Documentazione: registrare l’esito della consultazione e le misure adottate, ai fini della tracciabilità richiesta dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e per la predisposizione della relazione tecnica ai fini INPS.
⚠️ Avvertenza tecnica: La piattaforma Worklimate fornisce previsioni a carattere sperimentale e automatico, non sottoposte a revisione manuale da parte di meteorologi. Le previsioni sono soggette all’incertezza meteorologica intrinseca e devono essere utilizzate come strumento di supporto decisionale, non in sostituzione dell’osservazione diretta delle condizioni meteo sul luogo di lavoro e del giudizio professionale del RSPP e del Medico Competente.

Il Ruolo di Worklimate nel Sistema delle Ordinanze Regionali Italiane

L’integrazione di Worklimate nelle politiche di tutela regionale ha subito una rapida accelerazione nel biennio 2025-2026. Alla data di giugno 2026, la piattaforma ha influenzato direttamente l’emanazione di almeno 13 ordinanze regionali che vietano il lavoro prolungato all’aperto nelle ore più calde in presenza di rischio “ALTO”.

Le principali Regioni che hanno adottato ordinanze con rinvio espresso a Worklimate per l’anno 2026 includono:

Regione Riferimento Ordinanza Periodo di Validità Settori Principali
Friuli Venezia Giulia Ordinanza regionale del 15 giugno 2026 16 giugno – 15 settembre 2026 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave
Lazio Z00001/2026 fino al 15 settembre 2026 Agricoltura, edilizia, cave, logistica, rider
Emilia-Romagna n. 72/2026 fino al 15 settembre 2026 Agricoltura, edilizia, cave, logistica, platform workers
Puglia n. 321/2026 fino al 15 settembre 2026 Agricoltura, silvicoltura, serre, edilizia, cave
Piemonte n. 1/2026 stagione estiva 2026 Agricoltura, edilizia, cave, rider
Toscana Ordinanza regionale fino al 31 agosto 2026 Agricoltura, florovivaismo, edilizia
Liguria Ordinanza regionale fino al 31 agosto 2026 Edilizia, agricoltura, attività all’aperto
Calabria Ordinanza regionale fino al 31 agosto 2026 Agricoltura, edilizia, attività ad alta esposizione solare

Il Veneto ha adottato un approccio differente con la Deliberazione n. 376/2026, che non prevede un divieto automatico ma un protocollo preventivo basato su riorganizzazione oraria, aree ombreggiate, idratazione, formazione e monitoraggio sanitario. Questa scelta è stata oggetto di critiche da parte delle organizzazioni sindacali, che hanno rivendicato l’adozione di misure vincolanti analoghe a quelle delle altre regioni.

Gli Obblighi delle Aziende in Presenza dell’Ordinanza: Un Riepilogo Operativo

Alla luce del quadro normativo illustrato, le aziende operanti in Friuli Venezia Giulia nei settori interessati dall’ordinanza devono strutturare un sistema integrato di gestione del rischio da caldo che comprenda i seguenti adempimenti:

Adempimenti Preventivi (da effettuare prima dell’inizio della stagione estiva)

  • Aggiornamento del DVR con specifica sezione dedicata al rischio da stress termico, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., includendo il riferimento all’ordinanza regionale e alla piattaforma Worklimate come strumento di monitoraggio;
  • Revisione delle procedure operative per includere il protocollo di sospensione nelle ore a rischio “ALTO” e la procedura di comunicazione ai lavoratori;
  • Formazione e informazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 81/2008, sul rischio da caldo, sui sintomi da colpo di calore e sulle procedure di emergenza;
  • Consultazione del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio individuale elevato;
  • Contatto preventivo con l’INPS per la registrazione del codice azienda ai fini dell’eventuale richiesta di integrazione salariale.

Adempimenti Operativi Quotidiani

  • Verifica del livello di rischio su Worklimate entro le ore 12:00 (o la sera precedente);
  • In caso di rischio “ALTO”: comunicazione ai lavoratori della sospensione e predisposizione di aree di riposo idonee;
  • Documentazione dell’avvenuta consultazione di Worklimate e delle misure adottate;
  • Avvio della procedura INPS per la CIG entro la fine del mese successivo all’evento.

Adempimenti Post-Stagione

  • Rendicontazione delle ore di sospensione effettive ai fini INPS;
  • Aggiornamento del DVR con i dati storici della stagione estiva appena conclusa;
  • Analisi dei pattern di rischio per la pianificazione preventiva della stagione successiva.
✅ Strumento utile: Le Linee di Indirizzo Regionali per la Gestione del Caldo nei Luoghi di Lavoro, approvate dalla Conferenza delle Regioni il 19 giugno 2025, costituiscono un documento di supporto non cogente ma di grande utilità operativa per la strutturazione dei protocolli aziendali. Pur non avendo valore normativo vincolante, le Linee di Indirizzo rappresentano lo stato dell’arte delle buone pratiche riconosciute a livello nazionale in materia di prevenzione del rischio termico.

Il Ruolo delle Figure della Prevenzione: RSPP, Medico Competente e RLS

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP, nominato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, ha un ruolo centrale nella gestione del rischio da caldo. Tra i suoi compiti specifici in questo ambito rientrano:

  • La redazione o l’aggiornamento della sezione del DVR relativa al rischio termico;
  • L’istituzione di una procedura operativa per il monitoraggio quotidiano di Worklimate;
  • La formazione dei preposti e dei lavoratori sui protocolli di sospensione;
  • Il coordinamento con il Medico Competente per l’identificazione dei lavoratori a suscettibilità individuale;
  • La tenuta della documentazione delle sospensioni effettuate e delle misure adottate.

Il Medico Competente

Il Medico Competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, deve:

  • Esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica con particolare attenzione ai lavoratori esposti a stress termico;
  • Identificare i lavoratori con condizioni di suscettibilità individuale (cardiopatie, ipertensione, diabete, obesità, assunzione di farmaci diuretici o betabloccanti) che richiedono misure di tutela rafforzate;
  • Collaborare alla stesura della sezione del DVR relativa al rischio microclimatico;
  • Garantire la disponibilità di un protocollo di primo soccorso per il colpo di calore, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il RLS, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, ha il diritto di:

  • Essere consultato preventivamente sull’aggiornamento del DVR relativo al rischio termico;
  • Ricevere informazioni sui livelli di rischio registrati da Worklimate e sulle misure adottate dal datore di lavoro;
  • Proporre misure preventive aggiuntive e accedere ai dati della sorveglianza sanitaria in forma anonima e aggregata.

🔗 Documenti Utili

Di seguito i documenti ufficiali di riferimento citati nell’articolo, disponibili per la consultazione e il download: