Patente a punti per l’edilizia, arrivano circolare e modulistica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato l’attesa circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 che detta le regole per la cosiddetta patente a punti nell’edilizia, introdotta per decreto lo scorso marzo, al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro.
La patente è obbligatoria dall’1° ottobre per tutte le imprese (non solo quelle edili) e gli autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, italiani e stranieri "ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” Per dettagli si rimanda al nostro precedente articolo disponibile QUI
È necessario fare richiesta inoltrando la domanda sul portale dell’INL (https://servizi.ispettorato.gov.it/), al quale si accede tramite SPID personale o CIE, le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione da parte del INL. Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v. Una volta effettuata la richiesta è comunque consentito lo svolgimento delle attività.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Qualora non vogliate provvedere autonomamente alla richiesta di rilascio nel portale INL vi consigliamo di appoggiarvi al vostro consulente del lavoro, Ecos valuterà l'attivazione del servizio di supporto ai propri clienti non appena la procedura sarà pienamente operativa con l'attivazione del portale.
In attesa del rilascio, si potrà comunque continuare a lavorare fino al 31 ottobre 2024 con un’autocertificazione inviata a mezzo PEC, di seguito viene riportato il testo contenuto nella circolare.
“In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.”
SI ricorda che il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
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