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COVID19: FAQ domande frequenti

COVID19Visti i numerosi quesiti pervenuti in merito alla gestione di problematiche legate al COVID, riteniamo utile fare chiarezza fornendo le informazioni che più frequentemente vengono richieste.


Chi sono i "CONTATTI STRETTI"?
Il Ministero della Salute definisce Il “Contatto stretto” come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Come affrontare in azienda casi POSITIVI o SOSPETTI di colleghi?


schema COVID 11 10 2020

In aggiunta a quanto indicato nei protocolli è utile segnalare un documento dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale "FAQ domane e risposte sull'emergenza COVID-19" al momento aggiornato al 21/09/2020 del quale riportiamo alcune parti (ma che invitiamo vivamente a leggere, link disponibile in fondo). 

Il datore di lavoro può sottoporre a tampone i propri lavoratori (anche a coloro che ne fanno richiesta)?
Il datore di lavoro può sottoporre i propri lavoratori a tampone, tramite prescrizione medica e con il consenso del lavoratore. L’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici per infezione respiratoria acuta e che soddisfino i criteri indicati nella circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 e secondo le priorità identificate dalla circolare del 3 aprile 2020. Tra i criteri rientrano: il contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19, la provenienza da aree con trasmissione locale, il ricovero in ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico. Per quanto attiene alle priorità nell’esecuzione dei tamponi bisogna considerare le persone che presentano sintomi respiratori e febbre o sintomi lievi (“paucisintomatici”), i contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici di un caso confermato di COVID-19, gli operatori sanitari, i pazienti fragili e quelli ospedalizzati.

LAVORATORE CON TEMPERATURA CORPOREA MAGGIORE DI 37.5° C. Un dipendente, dopo controllo della temperatura corporea verificata in 37.9°C, è stato mandato a casa dal MMG che ha dato 7 giorni di malattia. La ditta vuole sapere cosa deve fare, come agire e come comportarsi.
L’allegato 12 al DPCM 07/09/2020 prevede che nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica

LAVORATORE POSITIVO A TEST COVID-19. Cosa fare con gli altri dipendenti? cosa fare con le ditte Italiane e estere visitate dal lavoratore? Come devono essere sanificati il mezzo e i locali aziendali?
Il dipendente risultato positivo al test tampone COVID-19 deve rimanere in isolamento fiduciario, sino all’esito negativo del tampone. I casi positivi vengono presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione, che monitora la situazione clinica e si informa sui contatti. I contatti vengono messi in isolamento fiduciario. L’allegato 12 al DPCM 27 DPCM 07/09/2020 prevede che “l’azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Per il lavoratori che non sono stati contattati dal Dipartimento di Prevenzione come possibili contatti, devono essere applicate le indicazioni di tutela presenti nella check-list https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html Ogni eventuale modificazione della situazione deve essere comunicata, senza indugio, al Dipartimento di Prevenzione. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Dipendente di una ditta la cui congiunta lavora presso un’azienda dove hanno trovato positive 2 colleghe. Alla moglie non hanno fatto ancora il tampone, quindi non si sa se positiva o meno. La ditta che misure adotta nei confronti del dipendente?
Dal momento che, ad oggi, il Suo dipendente non è in quarantena e non è stato sottoposto al tampone per accertarne la sua eventuale positività al virus COVID-19, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, nella fattispecie il DPCM 07/09/2020 art. 2 e Allegati 12-13-14, può continuare l’attività produttiva con tutti i suoi dipendenti, nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, attualmente in vigore.

LAVORATORE (asintomatico, non ancora sottoposto a tampone) IN QUARANTENA IN QUANTO CONTATTO DI UN POSITIVO CONVIVENTE. È necessario sospendere l’attività o solo i lavoratori che sono stati a stretto contatto con il lavoratore messo in quarantena?
In base a quanto previsto dal DPCM 07/09/2020, l’azienda può continuare l’attività produttiva con tutti i suoi dipendenti, nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, attualmente in vigore, pertanto non è prevista la sospensione di tutta l’attività. La sospensione del lavoro per tutti i dipendenti che sono stati a stretto contatto con il lavoratore messo in quarantena è applicabile nel caso in cui lo stesso venga riscontrato positivo al tampone. Pertanto, non è obbligatoria l’applicazione di questa misura; rimane a discrezione dell’azienda l’eventuale sospensione dall’attività dei lavoratori venuti a stretto contatto con il dipendente sottoposto ad isolamento.


Termini e procedure corrette
I contenuti della Circolare del Ministero della Salute di recente emanazione (12/10/2020) ci fornisce infine dettagli su procedure e termini che spesso vengono utilizzati impropriamente.

ISOLAMENTO

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

QUARANTENA
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

CASI POSITIVI ASINTOMATICI
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

CASI POSITIVI SINTOMATICI
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.


La circolare tra le raccomandazioni indica di:
"non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità ". 

CONTATTI AZIENDE SANITARIE FVG COVID-19:
E' importante che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all'Azienda Sanitaria eventuali lavoratori risultati positivi al COVID, fornendo tutte le informazioni utili alla ricostruzione dei contatti ed alla valutazione dello scenario.

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300 
ASU FRIULI CENTRALE - Udine 0432 553264 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pagina web: https://asufc.sanita.fvg.it

ASU GIULIANO ISONTINA - Gorizia 0481 592836 - 0481 592874 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pagine web: https://asugi.sanita.fvg.it/it/schede/box_covid.html e https://asugi.sanita.fvg.it/it

ASU GIULIANO ISONTINA - Trieste 040 3997492 - 040 3997490 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pagina web: vedere riferimenti di Gorizia

AS FRIULI OCCIDENTALE - Pordenone 0434 369952 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pagina web: https://asfo.sanita.fvg.it


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