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Lavoratori subordinati ed equiparati ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08

Viste le frequenti richieste di chiarimento in merito alle tipologie contrattuali ed all'obbligo di applicare o meno quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, riportiamo di seguito un elenco dei lavoratori per i quali si rende necessaria l'osservanza della normativa sulla salute e sicurezza:

 

  • Lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 2094, cod. civ.)
  • Lavoratori con contratto di lavoro intermittente (artt. 33 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)
  • Lavoratori con contratto part-time (D.Lgs. n. 61/2000)
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato (D.Lgs. n. 381/2001)
  • Lavoratori in somministrazione (artt. 20 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)
  • Lavoratori con contratto di lavoro ripartito (cosiddetto job sharing, artt. 41 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)
  • Lavoratori distaccati (art. 30, D.Lgs. n. 276/2003)
  • Associati in partecipazione d’opera (art. 2549, cod. civ.)
  • Lavoratori occupati in regime di telelavoro (art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008)
  • Lavoratori socialmente utili (LSU ex legge n. 468/1997)
  • Soci lavoratori di snc, sas, srl ecc.
  • Lavoratori delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 [1]
  • Lavoratori a progetto (artt. 61 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003) [2]
  • Collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.) [2]
  • Apprendisti (D.Lgs. n. 167/2011)
  • Tirocinanti beneficiari delle iniziative di cui all’art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
  • Lavoratori che svolgono normalmente la propria mansione all’esterno dell’azienda come, per esempio, autisti, agenti, letturisti, manutentori ecc.
  • Volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile [1]
  • Prestatori di lavoro occasionale (artt. 70 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)[3]
  • Allievi degli istituti di istruzione e universitari [4]
  • Partecipanti ai corsi di formazione professionale [4]

 


[1] Ai fini applicativi, si veda anche decreto delMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali 13 aprile 2011 e D.C.P.C. 12 gennaio 2012;
[2] Qualora svolgano la prestazione nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008);
[3] Salvo che la prestazione lavorativa abbia per oggetto una delle attività previste dall’art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008.
[4] Qualora si faccia uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.



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