Legge 11 marzo 2026, n. 34: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le PMI

Legge 11 marzo 2026, n. 34: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le PMI

In sintesi

  • La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (GU n. 68 del 23/03/2026), in vigore dal 07/04/2026, modifica in più punti il D.Lgs. 81/2008.
  • Lavoro agile (art. 3, c. 7-bis): informativa scritta sui rischi almeno annuale a lavoratore e RLS; omissione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
  • Formazione in cassa integrazione (art. 37, c. 4, lett. b-bis): la formazione sulla sicurezza deve avvenire anche nei periodi di CIG, per sospensione o riduzione d’orario.
  • Addestramento (art. 37, c. 5): da persona esperta, con prove pratiche, anche tramite simulazione reale o virtuale, e tracciato in un registro anche informatizzato.
  • PLE e piattaforme fuori strada per frutteti: nuova voce nell’Allegato VII con verifica periodica triennale (art. 12 della legge).
  • INAIL deve elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione per micro e PMI (art. 30, c. 5-ter); prime indicazioni nella nota INL n. 780 del 15/04/2026.

Cosa fare

  • Predisporre e consegnare a lavoratori in smart working e RLS l’informativa annuale sui rischi, conservando prova della consegna.
  • Programmare la formazione sulla sicurezza anche per i lavoratori in cassa integrazione.
  • Registrare ogni sessione di addestramento, comprese quelle con simulatori, in un registro anche informatizzato.
  • Aggiornare lo scadenzario delle verifiche periodiche delle PLE alla nuova cadenza triennale.
Infografica con le cinque modifiche al D.Lgs. 81/2008 introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34: modelli semplificati, lavoro agile, formazione in CIG, addestramento con simulazione, verifica triennale delle PLE
Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 07/04/2026. Fonte: Legge 11 marzo 2026, n. 34 (GU n. 68 del 23/03/2026); nota INL n. 780 del 15/04/2026.

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23/03/2026 ed è entrata in vigore il 07/04/2026. Si tratta del primo provvedimento organico di sistema dedicato interamente alle PMI a introdurre modifiche dirette e puntuali al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, di seguito TUSL), intervenendo su cinque fronti distinti: i modelli di organizzazione e gestione semplificati, la disciplina del lavoro agile, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la formazione durante la cassa integrazione guadagni e l’impiego di tecnologie di simulazione nella formazione dei lavoratori.

Inquadramento normativo: la natura di “legge annuale PMI”

Le “leggi annuali per le piccole e medie imprese” sono strumenti normativi previsti dall’ordinamento per aggiornare periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, la disciplina applicabile alle micro, piccole e medie imprese in diversi ambiti (fiscale, amministrativo, del lavoro, della sicurezza). La Legge 34/2026 si inserisce in questo filone e, per la prima volta con tale intensità, dedica un blocco di articoli specificamente alla salute e sicurezza sul lavoro, muovendosi lungo la direttrice della proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione aziendale, senza tuttavia ridurre il livello di tutela sostanziale dei lavoratori.

Il provvedimento interviene, in particolare, con gli articoli 9, 10, 11 e 12, rispettivamente dedicati a: esoneri assicurativi per carrelli e veicoli operanti in aree private (art. 9), modelli di organizzazione e gestione semplificati e formazione durante la CIG (art. 10), lavoro agile e informativa sui rischi (art. 11), aggiornamento dell’Allegato VII del TUSL in materia di verifiche periodiche delle attrezzature (art. 12).

⚠️ Attenzione: la Legge 34/2026 non sostituisce né deroga in via generale al TUSL: si tratta di modifiche puntuali che si innestano nel testo vigente del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il quale resta la fonte primaria di riferimento per tutti gli altri obblighi datoriali.

I modelli di organizzazione e gestione semplificati per micro e piccole imprese

Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008

L’art. 10, comma 1, lettera a), della Legge 34/2026 inserisce nell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 un nuovo comma 5-ter, che introduce espressamente il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi e gestionali rispetto alla dimensione, alla struttura organizzativa e alla complessità dell’impresa. La disposizione affida all’INAIL il compito di elaborare, d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, modelli semplificati di organizzazione e gestione specificamente calibrati per le microimprese e le piccole e medie imprese.

Il termine assegnato a INAIL è di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 07/04/2026. Applicando la regola generale di computo dei termini (si esclude il giorno iniziale e si computa quello finale, art. 2963 c.c.), il termine di legge scade il 05/08/2026. Alla data odierna (15/09/2026), il termine risulta pertanto già decorso; non è stato tuttavia possibile reperire, tra le fonti consultate, un comunicato ufficiale INAIL che confermi l’avvenuta pubblicazione dei modelli semplificati e dei relativi parametri applicativi. Le imprese e i consulenti sono quindi invitati a monitorare il sito istituzionale INAIL per la verifica dell’effettiva pubblicazione, che potrebbe essere intervenuta con un provvedimento non ancora intercettato dalle fonti di settore consultate, oppure essere ancora in corso di perfezionamento.

Il nuovo comma 5-ter richiede inoltre che i modelli individuino parametri di riferimento precisi, tali da consentire un’applicazione concreta e non meramente formale nelle realtà aziendali di piccole dimensioni, e impegna l’INAIL a fornire supporto gestionale e applicativo alle imprese che intendano adottarli, sia in fase di prima implementazione sia nel mantenimento nel tempo.

Il rapporto con l’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e l’efficacia esimente ex D.Lgs. 231/2001

L’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 disciplina, nei commi da 1 a 5-bis, i requisiti che un modello di organizzazione e di gestione (MOG) deve possedere per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001). L’intervento della Legge 34/2026 non modifica i requisiti sostanziali dei commi 1-5-bis dell’art. 30 (idoneità a prevenire i reati, articolazione delle funzioni, sistema disciplinare, sistema di verifica e controllo), ma aggiunge il comma 5-ter come norma di semplificazione procedurale per le imprese di minori dimensioni.

Questo significa che, anche adottando un modello semplificato predisposto da INAIL, le micro e piccole imprese potranno beneficiare della medesima efficacia esimente riconosciuta ai modelli “ordinari”, a condizione che il modello sia effettivamente attuato e non rimanga un documento meramente formale, come già previsto in via generale dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

✅ Nota positiva: la norma non introduce un obbligo nuovo di adozione del MOG – l’adozione resta facoltativa, come già previsto dal TUSL – ma riduce sensibilmente la barriera economica e organizzativa che finora ha reso i modelli 231 uno strumento perlopiù riservato alle imprese di maggiori dimensioni.

Lavoro agile: l’informativa scritta annuale sui rischi

Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008

L’art. 11, comma 1, lettera a), della Legge 34/2026 inserisce nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 (Campo di applicazione) un nuovo comma 7-bis, dedicato specificamente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, in ambienti che non sono nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

La norma stabilisce che l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di esecuzione della prestazione – compresi quelli relativi all’uso dei videoterminali – è garantito dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati:

  • i rischi generali connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile;
  • i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ivi compresi i profili legati all’uso dei videoterminali.

L’informativa va consegnata indipendentemente dal numero di giornate di lavoro agile effettivamente svolte nel corso dell’anno, e deve essere trasmessa sia al singolo lavoratore interessato sia, in copia, al RLS aziendale (o, in assenza, al RLS territoriale).

Il rapporto con l’articolo 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81

L’obbligo di fornire un’informativa scritta sui rischi del lavoro agile non è, in sé, una novità assoluta: era già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (la legge che ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina del c.d. “lavoro agile” o smart working), il quale pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile e di consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Tra l’art. 22 della Legge 81/2017 e il nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 non si configura un’abrogazione, bensì una sovrapposizione funzionale: la Legge 34/2026 riproduce, nella sostanza, il contenuto dell’obbligo informativo già previsto dalla disciplina del lavoro agile, ma lo colloca all’interno del sistema prevenzionistico e sanzionatorio del Testo Unico, con l’effetto pratico di renderlo azionabile dagli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL/ATS) secondo gli strumenti tipici del D.Lgs. 81/2008 e di assoggettarlo a una sanzione penale specifica, in precedenza assente.

Il regime sanzionatorio: la modifica dell’articolo 55

L’art. 11, comma 1, lettera b), della Legge 34/2026 integra l’art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, estendendo espressamente la sanzione ivi prevista alla violazione dell’obbligo informativo di cui al nuovo art. 3, comma 7-bis. La sanzione per il datore di lavoro che ometta di consegnare l’informativa scritta annuale è l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

⚠️ Attenzione: gli importi sopra indicati corrispondono all’ultimo adeguamento ISTAT delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 di cui si ha riscontro (in vigore dal luglio 2023) ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis, del TUSL, che prevede una rivalutazione periodica biennale. Non è stato possibile confermare con fonte primaria aggiornata al 15/09/2026 se sia nel frattempo intervenuto un ulteriore adeguamento biennale: prima di ogni utilizzo operativo (verbali, comunicazioni ai clienti, contenziosi) si raccomanda una verifica puntuale sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o su Normattiva.

Si tratta in ogni caso di una sanzione penale, applicabile dall’entrata in vigore della legge (07/04/2026), senza alcun regime transitorio esplicito: le imprese che utilizzano il lavoro agile devono pertanto considerare l’obbligo già pienamente operativo.

Elemento Contenuto
Norma introdotta Art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008 (inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a, L. 34/2026)
Obbligo Informativa scritta annuale su rischi generali e specifici del lavoro agile, incluso l’uso di videoterminali
Destinatari Lavoratore agile e RLS
Periodicità Almeno annuale
Norma previgente collegata Art. 22, Legge 22/05/2017, n. 81
Sanzione per omissione Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (art. 55, comma 5, lett. c, D.Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b, L. 34/2026); importi da riverificare per eventuale adeguamento ISTAT successivo al 2023
Decorrenza 07/04/2026

Allegato VII: la verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili

L’art. 12 della Legge 34/2026 modifica l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, l’elenco delle attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71, comma 11, del TUSL. La novità consiste nell’inserimento, subito dopo la voce “Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale”, di una nuova voce:

“Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – Verifica triennale”

Cosa cambia rispetto al regime precedente

Prima della modifica, l’Allegato VII non conteneva una voce specifica per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), che venivano generalmente ricondotte alla voce “Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato”, soggetta a verifica annuale. La Legge 34/2026 introduce ora una voce dedicata ed espressa per le PLE e per le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, fissandone la periodicità della verifica a tre anni.

L’obbligo di richiedere ed eseguire la verifica periodica resta comunque in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, che deve rivolgersi agli organismi abilitati o alle ASL/ATS territorialmente competenti secondo il decreto ministeriale attuativo dell’Allegato VII. Il regime sanzionatorio per l’omessa richiesta o l’omessa esecuzione della verifica periodica resta quello ordinario dell’art. 87 del D.Lgs. 81/2008, non modificato dalla Legge 34/2026.

⚠️ Attenzione: la nuova cadenza triennale della verifica non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di manutenzione, controllo e verifica di prima installazione/messa in servizio previsti dall’art. 71 del TUSL, né dall’obbligo generale di mantenere le attrezzature in stato di sicurezza per tutto il periodo di utilizzo, secondo le indicazioni del fabbricante.

Formazione durante la cassa integrazione guadagni

La nuova lettera b-bis) del comma 4 dell’articolo 37

L’art. 10, comma 1, lettera b), numero 1), della Legge 34/2026 inserisce nell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 una nuova lettera b-bis): tra le occasioni in cui la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire rientrano ora anche i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro. Non si tratta quindi di una semplice facoltà: la nota INL n. 780 del 15/04/2026 parla espressamente di obbligatorietà della formazione anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni.

La norma si coordina con la disciplina generale della Cassa Integrazione Guadagni, oggi contenuta principalmente nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”), e successive modifiche. Sul versante del lavoratore, l’art. 10, comma 2, della Legge 34/2026 ha integrato l’art. 4, comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92: il lavoratore sospeso che beneficia di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro decade dal trattamento se rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenta regolarmente senza giustificato motivo.

Il nuovo comma 5: addestramento, prove pratiche e tracciabilità

L’art. 10, comma 1, lettera b), numero 2), della Legge 34/2026 sostituisce integralmente il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina l’addestramento. Nella nuova formulazione, l’addestramento deve:

  1. essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro;
  2. comprendere prove pratiche relative all’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, comprese le attrezzature di protezione individuale;
  3. includere esercitazioni applicate relative alle procedure di lavoro in sicurezza;
  4. poter avvalersi di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale;
  5. essere sempre tracciato in apposito registro, anche informatizzato.

Strumenti formativi innovativi: simulazioni in ambiente reale o virtuale

Uno degli elementi di maggiore interesse pratico della Legge 34/2026 è l’apertura esplicita, nel nuovo comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, all’utilizzo di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale – realtà virtuale, realtà aumentata, simulatori – come strumento legittimo per l’erogazione dell’addestramento dei lavoratori.

Questa apertura non trasforma l’addestramento in un’attività meramente “a distanza”: la norma richiede comunque che l’addestramento resti coerente con le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, preveda prove pratiche ed esercitazioni applicate, e sia condotto da personale esperto. L’elemento di innovazione riguarda quindi le modalità tecniche con cui tali prove ed esercitazioni possono essere realizzate (ad esempio mediante visori per la realtà virtuale o simulatori di macchine e attrezzature), non una riduzione dei contenuti sostanziali dell’addestramento previsti dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione, che resta il riferimento per durate, contenuti minimi e aggiornamento.

Resta fermo l’obbligo di tracciabilità: ogni sessione di addestramento, anche se condotta con tecnologie simulative, deve risultare da apposito registro, anche informatizzato, che ne attesti data, contenuti, durata e partecipanti.

Le prime indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la nota prot. n. 780 del 15/04/2026, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative sulla Legge 34/2026, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. n. 3729 dell’08/04/2026). La nota, rivolta agli Ispettorati territoriali e al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, si concentra su tre aree:

  • Modelli semplificati e formazione (art. 10): la nota ricorda che INAIL deve elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni; evidenzia che la nuova lettera b-bis) dell’art. 37, comma 4, stabilisce l’obbligatorietà della formazione anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario; riporta il nuovo comma 5 sull’addestramento, effettuabile anche con tecnologie di simulazione e da tracciare in apposito registro; richiama infine la modifica all’art. 4, comma 40, della L. 92/2012 sulla decadenza dal trattamento di integrazione salariale in caso di rifiuto ingiustificato dei corsi, compresi quelli sulla sicurezza.
  • Lavoro agile (art. 11): riporta il testo del nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 sull’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, da consegnare al lavoratore e al RLS, e la modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c), che punisce datore di lavoro e dirigente con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’obbligo informativo.
  • Attrezzature di lavoro (art. 12): richiama l’inserimento nell’Allegato VII della verifica triennale per le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”.

La semplificazione perseguita dalla Legge 34/2026 non comporta una riduzione del livello di tutela dei lavoratori, ma l’adozione di strumenti più proporzionati, chiari e concretamente applicabili da parte delle imprese di minori dimensioni.

Altre disposizioni della legge di interesse per la sicurezza sul lavoro

L’art. 9 della Legge 34/2026 interviene sulla materia degli esoneri dall’obbligo assicurativo RC auto, modificando l’art. 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). La norma estende l’esonero dall’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile auto ai carrelli elevatori e ai veicoli non immatricolati che operano esclusivamente in aree aziendali, portuali, ferroviarie o aeroportuali non aperte alla circolazione, a condizione che il mezzo sia munito di una copertura di responsabilità civile alternativa equivalente. Una previsione analoga viene introdotta per le macchine agricole che operano esclusivamente in fondi e aree private. La norma chiarisce inoltre che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non è tenuto a risarcire i sinistri verificatisi in tali aree quando la responsabilità civile è già coperta da un’assicurazione volontaria o da altra disposizione specifica, e ammette la sospensione della copertura assicurativa obbligatoria per i periodi di inutilizzo, fino a un massimo di 10 mesi l’anno (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del medesimo Codice).

Pur trattandosi di una disposizione di matrice assicurativa e non di modifica diretta al D.Lgs. 81/2008, essa presenta ricadute organizzative per le imprese che utilizzano tali mezzi nell’ambito delle proprie attività, poiché incide sulla documentazione assicurativa e sulle attestazioni da tenere a disposizione degli organi di vigilanza in caso di controllo. Data la natura specialistica della materia assicurativa, si raccomanda comunque alle imprese interessate un approfondimento con il proprio broker o consulente assicurativo per valutare l’applicabilità concreta dell’esonero al proprio parco mezzi.

Adempimenti operativi per le aziende: checklist

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge 34/2026 e delle indicazioni finora disponibili, le imprese – in particolare le micro, piccole e medie imprese – dovrebbero attivarsi sui seguenti fronti:

  1. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): verificare se la propria organizzazione preveda modalità di lavoro agile e, in caso affermativo, integrare la valutazione dei rischi con i profili specifici richiamati dal nuovo art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008 (rischi da videoterminale, rischi ergonomici, rischi psicosociali connessi al lavoro da remoto).
  2. Predisposizione e consegna dell’informativa scritta annuale sui rischi del lavoro agile a tutti i lavoratori che svolgono, anche parzialmente, la prestazione in tale modalità, indipendentemente dal numero di giornate di lavoro agile effettuate nell’anno.
  3. Trasmissione di copia dell’informativa al RLS aziendale (o al RLS territoriale competente, in assenza di RLS interno), con evidenza documentale della data di consegna.
  4. Programmazione delle verifiche periodiche delle PLE in uso presso l’azienda secondo la nuova cadenza triennale prevista dall’Allegato VII, aggiornando lo scadenzario interno delle verifiche e verificando la corretta qualificazione dell’attrezzatura (PLE ordinaria oppure piattaforma fuori strada per operazioni su frutteto).
  5. Valutazione dell’adozione di un modello di organizzazione e gestione semplificato, verificando preventivamente sul sito INAIL se i modelli previsti dal nuovo comma 5-ter dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 siano stati effettivamente pubblicati, tenendo presente che l’efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 richiede comunque l’effettiva attuazione del modello.
  6. Programmazione della formazione e, ove previsto, dell’addestramento anche nei periodi di CIG, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario, come richiesto dal nuovo art. 37, comma 4, lettera b-bis), del D.Lgs. 81/2008, informando i lavoratori che il rifiuto ingiustificato del corso comporta la decadenza dal trattamento (art. 4, comma 40, L. 92/2012).
  7. Valutazione dell’introduzione di strumenti di simulazione in ambiente reale o virtuale per l’addestramento, garantendo comunque prove pratiche, esercitazioni applicate e la presenza di personale esperto, come richiesto dal nuovo comma 5 dell’art. 37.
  8. Tracciabilità documentale: assicurare che ogni sessione di formazione e di addestramento, comprese quelle condotte durante la CIG o mediante tecnologie di simulazione, sia registrata in apposito registro, anche informatizzato.
  9. Verifica del parco carrelli e mezzi aziendali operanti in aree private (aziendali, portuali, ferroviarie o aeroportuali non aperte alla circolazione) per valutare, con il proprio consulente assicurativo, l’eventuale applicabilità dell’esonero dall’obbligo RC auto introdotto dall’art. 9 della legge sul Codice delle Assicurazioni Private.

Profili sanzionatori: quadro riepilogativo

⚠️ Attenzione: gli importi indicati nella tabella seguente riflettono l’ultimo adeguamento ISTAT delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 di cui è stato possibile avere riscontro (in vigore dal luglio 2023), ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis, del TUSL. Non è stato possibile confermare con fonte primaria aggiornata al 15/09/2026 se sia intervenuto un ulteriore adeguamento biennale; si raccomanda una verifica finale su Normattiva o presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro prima di ogni utilizzo operativo di questi importi.
Violazione Norma di riferimento Sanzione
Omessa consegna dell’informativa scritta annuale sui rischi del lavoro agile Art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008; art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008 (come modificato dall’art. 11, L. 34/2026) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96
Omessa richiesta della verifica periodica delle PLE (verifica triennale) Art. 71, comma 11, e Allegato VII, D.Lgs. 81/2008 (voce modificata dall’art. 12, L. 34/2026); art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91
Omessa esecuzione dei controlli/verifiche sulle attrezzature (fattispecie più gravi ex art. 87, comma 2, lett. c) Art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. 81/2008 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57
Mancata formazione/addestramento dei lavoratori (fattispecie generale, non modificata nell’impianto sanzionatorio dalla L. 34/2026) Art. 37, D.Lgs. 81/2008; art. 55, D.Lgs. 81/2008 Secondo le fattispecie ordinarie previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008
✅ Nota positiva: il regime sanzionatorio relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature (art. 87 del D.Lgs. 81/2008) non è stato modificato dalla Legge 34/2026: la novità riguarda esclusivamente la periodicità della verifica (triennale per le PLE), non l’apparato sanzionatorio applicabile in caso di omissione, che resta quello ordinario già vigente.

Le imprese che utilizzano piattaforme di lavoro mobili elevabili, adottano modalità di lavoro agile o si avvalgono di periodi di cassa integrazione guadagni sono quindi chiamate a un aggiornamento tempestivo delle proprie procedure interne, tenendo conto sia delle modifiche dirette al D.Lgs. 81/2008 sia delle prime indicazioni operative fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 780 del 15/04/2026, in attesa della pubblicazione dei modelli di organizzazione e gestione semplificati da parte di INAIL.


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