Negli ultimi anni l’ordinamento italiano ha definito con maggiore precisione gli obblighi di informazione e formazione nel lavoro agile. La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto il lavoro agile come modalità flessibile di esecuzione della prestazione, confermando in capo al datore di lavoro la responsabilità in materia di salute e sicurezza anche quando l’attività viene svolta fuori dai locali aziendali.
Il Protocollo Nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 ha ribadito che il datore deve consegnare al lavoratore e al RLS, prima dell’avvio e successivamente con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi allo smart working. La Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha rafforzato ulteriormente questo impianto, inserendo nel D.Lgs. 81/2008 il comma 7-bis dell’art. 3 e introducendo una specifica sanzione per il mancato adempimento.
Il fondamento normativo di questa distinzione è chiaro. L’art. 18 della L. 81/2017 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita mediante accordo tra le parti. L’art. 19 precisa poi che tale accordo deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Su questa base, l’art. 22 collega l’obbligo di informativa annuale sui rischi al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Per questo motivo è importante distinguere il vero smart working formalizzato da altre forme di lavoro svolto fuori sede o da remoto.
Cronologia Normativa
L’evoluzione del quadro normativo sul lavoro agile e sulla sicurezza può essere sintetizzata in quattro passaggi chiave:

Normativa di Riferimento sul Lavoro Agile
- Legge 22 maggio 2017, n. 81: introduce il lavoro agile e stabilisce l’obbligo di tutela della salute e sicurezza del lavoratore agile, con consegna dell’informativa sui rischi.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: resta il quadro generale di riferimento in materia di informazione, formazione, organizzazione della prevenzione e responsabilità del datore di lavoro.
- Legge 11 marzo 2026, n. 34: inserisce nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 il comma 7-bis e rafforza formalmente l’obbligo di consegna annuale dell’informativa scritta nel lavoro agile.
- Art. 55 D.Lgs. 81/2008, come modificato: prevede la sanzione penale per l’omessa consegna dell’informativa annuale prevista per il lavoro agile.
Nel sistema ordinario il punto di partenza resta la formale attivazione del lavoro agile. L’art. 18 della L. 81/2017 lo definisce infatti come modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, mentre l’art. 19 prevede che tale accordo sia stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Cosa cambia con la Legge n. 34/2026
La novità principale è la trasposizione nel Testo Unico Sicurezza di un obbligo che nella prassi era già ricavabile dalla L. 81/2017: per il lavoro agile svolto in ambienti non aziendali, il datore di lavoro deve consegnare annualmente al lavoratore e al RLS un’informativa scritta che descriva i rischi generali e specifici della modalità agile.
La stessa legge ha anche chiarito che la formazione sulla sicurezza deve proseguire anche durante eventuali periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, rafforzando il principio di continuità dell’adempimento formativo.
Protocollo Nazionale, Circolari e Prassi
Accanto alle norme primarie, sul lavoro agile incidono linee guida, protocolli e prassi applicative che aiutano a definire i contenuti concreti dell’obbligo datoriale.
| Fonte | Contenuto rilevante |
|---|---|
| Protocollo Nazionale 07/12/2021 | Prevede la consegna preventiva e almeno annuale dell’informativa scritta sui rischi del lavoro agile a lavoratore e RLS. |
| Circolare INAIL n. 48/2017 | Conferma che lo smart working non esclude gli obblighi prevenzionistici e assicurativi e richiama la necessità di informare adeguatamente il lavoratore sui rischi generici e specifici. |
| Direttiva PCM n. 3/2017 | Per la pubblica amministrazione ha valorizzato la formazione preliminare, la corretta gestione delle tecnologie e l’informativa sui rischi. |
| Prassi aziendali e modelli operativi | Università, organismi paritetici e amministrazioni pubbliche hanno predisposto modelli di informativa, schede sintetiche e materiali di supporto per lo smart working. |
Obblighi del Datore di Lavoro
1. Informativa scritta annuale
Il datore di lavoro deve predisporre e consegnare al lavoratore e al RLS un documento scritto, anche in formato digitale, contenente i rischi generali e i rischi specifici connessi alla prestazione resa in modalità agile. La cadenza minima è annuale, ma l’aggiornamento deve essere tempestivo se cambiano mansioni, strumenti, organizzazione o rischi.
L’informativa deve essere concreta, coerente con le attività effettivamente svolte e con gli strumenti utilizzati. Non basta richiamare in modo generico la normativa: occorre un testo aziendale strutturato, da conservare e poter esibire in caso di verifica.
Questo adempimento va riferito ai lavoratori per i quali l’azienda ha attivato formalmente il lavoro agile. In altre parole, se manca un vero accordo individuale di smart working, non è corretto qualificare automaticamente quella prestazione come lavoro agile ai sensi della L. 81/2017, anche se restano applicabili le ordinarie misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008.
In pratica, l’informativa dovrebbe includere almeno:
- uso corretto di videoterminali, notebook e altri dispositivi digitali;
- ergonomia della postazione di lavoro e postura;
- gestione di pause, affaticamento visivo e sovraccarico cognitivo;
- rischi elettrici, ambientali e organizzativi nel luogo di svolgimento dell’attività;
- comportamenti corretti in caso di guasto, emergenza o anomalia.
2. Formazione iniziale e periodica
Non esiste un obbligo separato e autosufficiente di “corso smart working” in tutte le aziende, ma si applica il sistema generale del D.Lgs. 81/2008: il lavoratore agile deve ricevere una formazione coerente con i rischi effettivi della prestazione svolta. Questo comporta moduli dedicati o integrazioni ai corsi già previsti in azienda.
I temi più ricorrenti sono:
- videoterminali e corretto assetto della postazione;
- microclima, illuminazione e organizzazione dell’ambiente di lavoro domestico o esterno;
- stress lavoro-correlato, tempi di disconnessione e gestione dei carichi;
- uso sicuro delle attrezzature fornite dal datore di lavoro;
- obblighi di segnalazione di situazioni pericolose o infortuni.
3. Documentazione dell’adempimento
Il datore deve poter dimostrare di aver assolto agli obblighi. Ciò significa conservare informative firmate o tracciate digitalmente, registri formativi, verbali, attestati, log delle piattaforme e-learning e ogni evidenza utile a dimostrare la corretta trasmissione delle informazioni e l’effettiva fruizione della formazione.
Contenuti Minimi di Informazione e Formazione
| Ambito | Contenuto minimo consigliato |
|---|---|
| Informativa annuale | Rischi generali e specifici, istruzioni operative, uso corretto delle attrezzature, posture, gestione emergenze, comportamento del lavoratore agile. |
| Formazione iniziale | Videoterminali, ergonomia, uso sicuro di pc e dispositivi, organizzazione della giornata lavorativa, sicurezza delle postazioni. |
| Aggiornamento periodico | Ripasso dei rischi, aggiornamenti normativi, nuove procedure interne, nuove attrezzature, incidenti o quasi incidenti rilevati. |
| Supporti operativi | Slide, webinar, schede sintetiche, FAQ, handout, tutorial video, checklist per la postazione da remoto. |
Sanzioni e Responsabilità
Con la modifica introdotta dalla Legge n. 34/2026, la mancata consegna dell’informativa nel lavoro agile assume un rilievo sanzionatorio espresso nel sistema del D.Lgs. 81/2008. Per il datore di lavoro o il dirigente la violazione può comportare arresto da due a quattro mesi o ammenda fino a 7.403,96 euro, oltre alle ulteriori responsabilità connesse alla mancata prevenzione.
Restano inoltre i profili di responsabilità civile e assicurativa: se un lavoratore non adeguatamente informato o formato subisce un infortunio durante la prestazione resa in smart working, il datore può essere chiamato a rispondere per l’insufficienza delle misure organizzative e prevenzionistiche adottate.
Materiali e Modelli Utili
Per tradurre gli obblighi normativi in procedure operative, possono essere utili:
- modelli di informativa annuale predisposti da organismi paritetici e associazioni datoriali;
- schede universitarie o istituzionali sulla sicurezza nel lavoro agile;
- slide formative e webinar dedicati a videoterminali, ergonomia e organizzazione del lavoro da remoto;
- documenti interni adattati al settore, alle mansioni e agli strumenti effettivamente impiegati.
| Risorsa | Utilità pratica |
|---|---|
| Protocollo Nazionale sul lavoro agile | Riferimento operativo per organizzare accordi individuali, informativa e principi di gestione del lavoro agile. |
| Modelli di informativa | Base per predisporre il documento annuale da consegnare a lavoratore e RLS. |
| Slide formative | Supporto per corsi, webinar e aggiornamenti periodici rivolti ai lavoratori agili. |
| Checklist ergonomiche | Strumento semplice per verificare l’idoneità della postazione e sensibilizzare il lavoratore. |
Fonti Principali
- Legge 22 maggio 2017, n. 81: disciplina del lavoro agile.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.
- Legge 11 marzo 2026, n. 34: modifiche al D.Lgs. 81/2008 per il lavoro agile.
- Protocollo Nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021.
- Circolare INAIL n. 48/2017.
