Il preposto rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema prevenzionistico aziendale delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). La sua figura, collocata al crocevia tra la direzione aziendale e i lavoratori operativi, svolge una funzione di vigilanza e controllo insostituibile per garantire che le misure di sicurezza vengano concretamente applicate nella quotidianità produttiva. Le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, hanno significativamente rafforzato questo ruolo, introducendo l’obbligo formale di nomina e ampliando il perimetro degli obblighi attribuiti al preposto.
Comprendere con precisione chi è il preposto, quali obblighi gli competono, come deve essere formato e quali responsabilità assume è essenziale non solo per i professionisti della sicurezza, ma per ogni datore di lavoro, dirigente e per gli stessi preposti in carica.
La Definizione Normativa del Preposto
L’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 fornisce la definizione legale di preposto: è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Questa definizione racchiude in poche righe l’essenza del ruolo. Tre elementi la caratterizzano:
- Competenze professionali: il preposto non è semplicemente un lavoratore anziano o di fiducia, ma un soggetto dotato di effettiva preparazione tecnica riguardo alle attività che sovrintende.
- Poteri gerarchici e funzionali nei limiti dell’incarico: la locuzione “nei limiti di poteri” è giuridicamente significativa, poiché circoscrive l’ambito d’azione del preposto al perimetro dell’incarico ricevuto. Il preposto non ha un potere gerarchico generale sull’organizzazione, ma solo quello funzionale all’incarico specifico conferitogli.
- Potere di iniziativa: la norma assegna al preposto la facoltà di agire autonomamente per garantire la sicurezza, anche senza attendere istruzioni specifiche dall’alto in ogni singola circostanza.
La Gerarchia della Sicurezza: Il Posizionamento del Preposto
Il D.Lgs. 81/2008 costruisce un sistema di responsabilità a cascata che coinvolge i diversi livelli della struttura organizzativa aziendale. Comprendere questa gerarchia è essenziale per delimitare con precisione il perimetro d’azione e di responsabilità di ciascun soggetto.
Il Datore di Lavoro (art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008)
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva. Gli competono gli obblighi non delegabili per eccellenza: la valutazione di tutti i rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Tali obblighi sono previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008.
Il Dirigente (art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2008)
Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Risponde degli obblighi di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008.
Il Preposto (art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008)
Il preposto riceve le direttive dal datore di lavoro o dal dirigente e le traduce in azioni concrete sul campo, vigilando direttamente sull’operato dei lavoratori. È il primo interlocutore dei lavoratori in materia di sicurezza e il primo a dover rilevare e affrontare le situazioni di rischio nella loro quotidianità operativa.
Il Lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008)
Il lavoratore è destinatario finale delle direttive e delle misure preventive. Ha anch’egli specifici obblighi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008.
| Soggetto | Riferimento normativo | Ruolo principale nella sicurezza |
|---|---|---|
| Datore di lavoro | Art. 2, c. 1, lett. b); Art. 17 | Valutazione rischi, organizzazione generale |
| Dirigente | Art. 2, c. 1, lett. d); Art. 18 | Attuazione direttive, organizzazione operativa |
| Preposto | Art. 2, c. 1, lett. e); Art. 19 | Vigilanza diretta e controllo sul campo |
| Lavoratore | Art. 2, c. 1, lett. a); Art. 20 | Rispetto misure, segnalazione rischi |
Le Figure Tipiche di Preposto
La norma non indica un elenco tassativo di qualifiche. La qualità di preposto discende dalla funzione effettivamente esercitata, non dal titolo formale. Nella pratica aziendale, le figure più frequentemente riconosciute come preposti sono:
- Capo squadra (nei cantieri edili, nell’industria manifatturiera, nei servizi)
- Capo produzione o capo linea (negli stabilimenti industriali)
- Capo reparto (nella grande distribuzione, nelle strutture sanitarie, nell’industria)
- Capo turno (nelle attività continuative su cicli di turni)
- Capo cantiere (nel settore delle costruzioni, particolarmente rilevante)
- Responsabile di sala o responsabile di settore (nella ristorazione e nell’ospitalità)
La qualificazione di “preposto” non dipende dalla denominazione contrattuale, ma dalla presenza concreta dei requisiti di legge: supervisione delle attività lavorative, esercizio di poteri direttivi, controllo sull’operato dei lavoratori.
La Nomina Obbligatoria: Le Novità della Legge 215/2021
Prima dell’intervento del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215), l’obbligo del datore di lavoro di individuare formalmente il preposto non era esplicitamente previsto nel testo dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008.
La Legge 215/2021 ha modificato l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 inserendo, al comma 1, la lettera a-bis), che impone al datore di lavoro e al dirigente l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. La norma precisa altresì che “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
⚠️ Attenzione: L’obbligo di nominare formalmente il preposto è ora vincolante per il datore di lavoro e il dirigente. L’assenza di nomina formale non esime dalla responsabilità, ma la nomina esplicita garantisce certezza sui soggetti coinvolti e favorisce la chiarezza organizzativa. Si raccomanda di formalizzare sempre la nomina in forma scritta, con accettazione dell’incaricato.
Gli Obblighi del Preposto: L’Analisi dell’Art. 19 del D.Lgs. 81/2008
L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 costituisce il nucleo normativo centrale per comprendere cosa è concretamente tenuto a fare il preposto. La Legge 215/2021 ha introdotto importanti novità, ampliando e rafforzando il catalogo degli obblighi. Di seguito, un’analisi sistematica di ciascun obbligo.
a) Vigilanza sull’osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori
Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori:
- degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza;
- delle disposizioni aziendali specifiche (procedure, istruzioni operative, piani di sicurezza);
- del corretto utilizzo dei mezzi di protezione collettiva;
- del corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione.
In caso di persistente inosservanza, il preposto ha l’obbligo di intervenire per far cessare il comportamento non conforme e, qualora l’inosservanza persista, di informarne i superiori diretti. Questa disposizione crea un meccanismo di escalation gerarchica che garantisce che il problema non rimanga confinato al livello operativo.
b) Verifica dell’accesso alle zone a rischio grave e specifico
Il preposto deve verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico. Questo obbligo è particolarmente rilevante in contesti come: cantieri edili, ambienti confinati, zone con presenza di sostanze pericolose, aree con macchinari ad alto rischio.
c) Gestione delle emergenze e abbandono del posto di lavoro
Il preposto deve richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza. In caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, deve dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
d) Informazione ai lavoratori esposti a pericolo grave e immediato
Il preposto deve informare i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Questo obbligo di informazione diretta verso i lavoratori è distinto dall’obbligo di segnalazione ai superiori previsto dalla lettera f).
e) Astensione dalla richiesta di riprendere l’attività in pericolo persistente
Il preposto deve astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Questa disposizione attribuisce al preposto una precisa responsabilità nell’impedire che la pressione produttiva prevalga sulla tutela della salute dei lavoratori in situazioni di pericolo non ancora risolto.
f) Segnalazione tempestiva di deficienze e condizioni di pericolo
Il preposto deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente:
- le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro;
- le deficienze dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- ogni condizione di pericolo rilevata durante l’attività di vigilanza;
affinché si possa procedere all’adozione delle misure correttive necessarie.
f-bis) Obbligo di interrompere le attività lavorative (novità Legge 215/2021)
La lettera f-bis) è stata introdotta dalla Legge 215/2021 e rappresenta una delle innovazioni più significative. Il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, nonché in caso di rilevazione di ogni altra condizione di pericolo, anche su segnalazione dei lavoratori. Deve altresì interdire il transito e la sosta in zone o aree nelle quali sussistano condizioni di pericolo.
⚠️ Attenzione: La lettera f-bis) configura un obbligo diretto di intervento immediato a tutela dei lavoratori, anche in assenza di istruzioni preventive. Il preposto non può più limitarsi a segnalare: deve agire.
g) Frequentare i corsi di formazione obbligatori
Il preposto deve frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni di riferimento. L’adempimento dell’obbligo formativo è condizione indispensabile per l’esercizio efficace e consapevole di tutte le altre funzioni di vigilanza.
La Formazione Obbligatoria del Preposto
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo di formazione per il preposto. La norma prevede che il preposto debba ricevere una formazione adeguata e specifica, e che tale formazione sia aggiuntiva e distinta rispetto a quella prevista per i lavoratori.
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, ha ridefinito integralmente i requisiti formativi dei preposti, sostituendo le previsioni dell’Accordo 21 dicembre 2011 (nella parte relativa ai preposti). Le principali novità sono le seguenti.
Durata della Formazione Iniziale
Il corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 12 ore (rispetto alle 8 ore previste dall’Accordo 2011). Il corso per preposti è un percorso autonomo e distinto rispetto alla formazione generale e specifica per lavoratori, che presuppone il completamento di quest’ultima ma si aggiunge ad essa in modo specifico.
I contenuti del corso sono articolati in quattro moduli tematici previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:
- Modulo giuridico normativo: inquadramento del preposto nel sistema prevenzionistico, obblighi di legge, posizione di garanzia, responsabilità civili e penali.
- Gestione e organizzazione della sicurezza: rapporto con datore di lavoro, dirigente e lavoratori, gestione del sistema di prevenzione aziendale, coordinamento con le altre figure della sicurezza.
- Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività: identificazione e valutazione dei rischi specifici, lettura del DVR, verifica dell’applicazione delle misure preventive e protettive nella pratica operativa quotidiana.
- Comunicazione e informazione: tecniche di comunicazione efficace, gestione dei conflitti, metodi per promuovere la cultura della sicurezza tra i lavoratori, informazione ai lavoratori in caso di pericolo.
Aggiornamento Biennale
Una delle novità più rilevanti dell’Accordo 2025 è la riduzione della periodicità dell’aggiornamento: da quinquennale (5 anni, previsto dall’Accordo 2011) a biennale (2 anni). L’aggiornamento ha una durata minima di 6 ore.
✅ Novità importante: L’aggiornamento biennale sostituisce il precedente obbligo quinquennale. I preposti la cui ultima formazione o aggiornamento risale a prima del 24 maggio 2023 devono completare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026.
Modalità di Erogazione
L’Accordo 2025 stabilisce che la formazione e l’aggiornamento dei preposti devono essere erogati esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Non è ammessa la formazione a distanza asincrona (e-learning in autoapprendimento) per i preposti. Ulteriori requisiti:
- Numero massimo di partecipanti per corso: 30 persone.
- Frequenza minima obbligatoria: 90% delle ore del corso.
- Verifica dell’apprendimento obbligatoria, con verbale documentato.
Disposizioni Transitorie e Avvertenza sulle Scadenze
| Situazione | Scadenza aggiornamento |
|---|---|
| Ultima formazione/aggiornamento anteriore al 24 maggio 2023 | Entro il 24 maggio 2026 |
| Ultima formazione/aggiornamento dal 24 maggio 2023 in poi | Entro 2 anni dalla data dell’ultimo corso |
⚠️ Attenzione – Scadenze già decorse: Chi ha completato la formazione nel periodo compreso tra maggio 2023 e febbraio 2024 potrebbe avere la scadenza biennale già decorsa alla data di pubblicazione del presente articolo (febbraio 2026). A titolo di esempio, un preposto che ha completato il corso il 1° luglio 2023 avrebbe dovuto aggiornarsi entro il 1° luglio 2025. Si raccomanda a tutti i preposti di verificare con precisione la propria scadenza personale e di procedere all’aggiornamento senza indugio qualora la scadenza sia già maturata.
Il Preposto di Fatto e il Principio di Effettività: L’Art. 299 del D.Lgs. 81/2008
Uno degli aspetti più delicati del diritto della sicurezza sul lavoro riguarda la figura del preposto di fatto, disciplinata dall’art. 299 del D.Lgs. 81/2008.
L’art. 299 stabilisce che: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”
In altri termini, il principio di effettività sancisce che chi esercita in concreto i poteri tipici del preposto assume automaticamente anche le responsabilità e gli obblighi del preposto, a prescindere dalla presenza o assenza di una nomina formale.
Implicazioni Pratiche
La norma ha conseguenze di rilievo sotto diversi profili.
Profilo penale: in caso di infortunio o malattia professionale, il giudice penale verificherà non chi fosse formalmente nominato preposto, ma chi esercitasse di fatto i poteri direttivi sul lavoratore coinvolto. Il soggetto che impartiva istruzioni, verificava il rispetto delle procedure, decideva le modalità operative risponde come preposto, anche senza nomina.
Profilo organizzativo: l’assenza di nomina formale non protegge il datore di lavoro né l’azienda, anzi può aggravare la posizione del datore di lavoro che non ha adempiuto all’obbligo di individuazione introdotto dalla Legge 215/2021. Al contempo, espone a responsabilità soggetti che potrebbero non aver ricevuto la necessaria formazione.
Giurisprudenza della Cassazione: la Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, ha consolidato nel tempo l’orientamento secondo cui la qualifica di preposto si acquista per effetto concreto dell’esercizio dei poteri direttivi, indipendentemente dall’investitura formale. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la responsabilità del preposto di fatto discende direttamente dall’applicazione del principio di effettività sancito dall’art. 299 del D.Lgs. 81/2008.
⚠️ Attenzione: La nomina formale del preposto, introdotta come obbligo dalla Legge 215/2021, non elimina il rischio di “preposti di fatto”. L’organizzazione aziendale deve essere strutturata in modo che i reali detentori del potere direttivo siano sempre formalmente nominati e adeguatamente formati.
Il Confine tra Dirigente e Preposto
La distinzione pratica tra dirigente e preposto non è sempre agevole. Il criterio discretivo principale è l’ampiezza dei poteri organizzativi: il dirigente organizza e gestisce strutture o settori dell’impresa con ampia autonomia decisionale; il preposto si concentra sulla vigilanza operativa di un gruppo limitato di lavoratori o di specifiche attività, operando in un perimetro definito dalle istruzioni ricevute dall’alto. La Cassazione Penale ha chiarito in più occasioni che la linea di confine è data dall’effettivo potere organizzativo esercitato, non dal titolo o dalla retribuzione.
Responsabilità Civili e Penali: Il Quadro Sanzionatorio
Il D.Lgs. 81/2008 prevede un sistema sanzionatorio specifico per il preposto, distinto da quello previsto per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55) e articolato principalmente nell’art. 56.
Responsabilità Penale
Il preposto risponde a titolo di reato contravvenzionale (non delittuoso, salvo eccezioni) per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 19. Le contravvenzioni sono punite con arresto o ammenda, secondo la gravità della violazione specifica.
Le sanzioni previste dall’art. 56 del D.Lgs. 81/2008 sono articolate in due fasce:
Art. 56, lett. a) – Arresto fino a due mesi o ammenda da € 658,59 a € 1.977,13 per la violazione dell’art. 19, comma 1, lettere a), c), e) e f-bis):
- Lettera a): Omessa vigilanza sui lavoratori; omesso intervento o omessa informazione ai superiori in caso di persistente inosservanza.
- Lettera c): Omessa gestione delle emergenze; mancata impartizione delle istruzioni per l’abbandono della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile.
- Lettera e): Richiesta ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- Lettera f-bis): Omessa interruzione dell’attività lavorativa in caso di pericolo; omessa interdizione del transito e della sosta in zone pericolose.
Art. 56, lett. b) – Arresto fino a un mese o ammenda da € 329,29 a € 1.317,37 per la violazione dell’art. 19, comma 1, lettere b), d) e g):
- Lettera b): Mancata verifica dell’accesso alle zone a rischio grave e specifico.
- Lettera d): Omessa informazione ai lavoratori esposti su rischio grave e immediato e misure di protezione.
- Lettera g): Omessa frequenza dei corsi di formazione obbligatori ai sensi dell’art. 37.
Gli importi delle ammende sono quelli rivalutati con D.M. 20 settembre 2023, che ha applicato un incremento del 15,9% a decorrere dal 1° luglio 2023 rispetto agli importi originari.
Responsabilità Civile
Il preposto può essere chiamato a rispondere civilmente per i danni causati ai lavoratori a seguito di un inadempimento agli obblighi di vigilanza. La responsabilità civile del preposto si affianca — e non si sostituisce — a quella del datore di lavoro, che resta il soggetto principale responsabile nei confronti del lavoratore danneggiato.
La Responsabilità per Omissione
Un aspetto particolarmente rilevante della responsabilità del preposto è che essa sorge non solo da comportamenti attivi illeciti, ma anche e soprattutto da omissioni: il mancato intervento, la mancata segnalazione, la mancata interruzione di attività pericolose sono altrettante fonti di responsabilità giuridica.
Le Novità Introdotte dalla Legge 215/2021: Un Quadro d’Insieme
Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. “Decreto fiscale”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha apportato modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/2008 in diversi punti che riguardano direttamente il preposto. Di seguito, il quadro riassuntivo delle principali novità.
1. Obbligo di Nomina Formale (art. 18, c. 1, lett. a-bis) del D.Lgs. 81/2008)
Come già illustrato, il datore di lavoro e il dirigente hanno ora l’obbligo esplicito di individuare formalmente il preposto o i preposti. La norma prevede anche la possibilità che la contrattazione collettiva stabilisca un emolumento aggiuntivo per l’esercizio delle funzioni di preposto, e garantisce che il preposto non possa subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
2. Ampliamento degli Obblighi (art. 19, lett. f-bis) del D.Lgs. 81/2008)
La Legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa e interdire il transito in zone pericolose, trasformando il preposto da soggetto prevalentemente segnalatore a soggetto con poteri — e obblighi — di intervento diretto.
3. Aggiornamento Biennale della Formazione (art. 37, c. 7, del D.Lgs. 81/2008)
La Legge 215/2021 ha modificato l’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, stabilendo che l’aggiornamento per i preposti deve avere cadenza biennale (in luogo della periodicità precedente). Questa disposizione è poi stata attuata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ne ha definito le modalità operative.
4. Rafforzamento del Potere di Iniziativa
La novella legislativa ha precisato che il preposto esercita un “funzionale potere di iniziativa”, enfatizzando la necessità che il preposto agisca proattivamente e non si limiti a riportare ai superiori senza intervenire direttamente quando necessario.
Obblighi del Datore di Lavoro verso il Preposto
Per completare il quadro normativo, è opportuno ricordare che il datore di lavoro e il dirigente hanno specifici obblighi anche nei confronti del preposto:
- Nominarlo formalmente ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. a-bis) del D.Lgs. 81/2008.
- Fornirgli informazioni e formazione adeguate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
- Non penalizzarlo per lo svolgimento della propria funzione di vigilanza (norma introdotta dalla Legge 215/2021).
- Dotarlo di adeguata autorità gerarchica, così che possa esercitare concretamente le funzioni di vigilanza assegnategli.
- Verificare periodicamente l’efficacia dell’attività di vigilanza da lui svolta, nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale.
✅ Buona prassi: L’INAIL ha elaborato nel tempo linee guida e strumenti pratici per supportare le aziende nell’implementazione efficace del sistema di prevenzione, incluse indicazioni sul ruolo del preposto. Si raccomanda di consultare il portale INAIL (www.inail.it) per le pubblicazioni di settore.
Il Preposto nei Cantieri Temporanei e Mobili
Nei cantieri temporanei e mobili (di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008), la figura del preposto assume una rilevanza ancora maggiore, in considerazione dell’elevata variabilità dei rischi e della complessità organizzativa propria del settore edile.
Il capo cantiere è la figura tipicamente identificata come preposto nell’ambito delle costruzioni. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, deve tenere conto dell’organizzazione prevenzionale del cantiere, inclusa l’individuazione dei preposti delle singole imprese esecutrici.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto da ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, deve indicare il nominativo del preposto della specifica impresa, nonché le sue competenze e il suo ruolo nell’ambito del cantiere. Il contenuto minimo del POS, che include l’indicazione del nominativo del responsabile delle attività di cantiere per l’impresa (nella cui veste opera tipicamente il preposto), è definito dall’Allegato XV, punto 3.2.1 del D.Lgs. 81/2008.
Strumenti di Supporto e Documentazione
Il sistema di prevenzione aziendale può essere supportato da una serie di strumenti documentali che aiutano il preposto a svolgere con maggiore efficacia le proprie funzioni:
- Check-list di vigilanza: strumenti pratici per la verifica sistematica del rispetto delle misure di sicurezza nel reparto o cantiere di competenza.
- Verbali di sopralluogo: registrazione documentata delle attività di vigilanza svolte, utile anche ai fini probatori.
- Registro delle segnalazioni: documento in cui il preposto annota le situazioni di pericolo segnalate ai superiori e l’esito dei relativi interventi.
- Registro della formazione ricevuta: documentazione attestante il completamento dei corsi di formazione e aggiornamento obbligatori.
La tenuta di adeguata documentazione non è solo una buona prassi gestionale, ma può assumere rilevanza concreta in sede di ispezione o procedimento giudiziario, dimostrando che il preposto ha diligentemente adempiuto ai propri obblighi.
