
La Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025, ha convertito in legge il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, particolare rilievo assume l’Art. 1-bis, che introduce un termine specifico per l’erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei settori delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Questa disposizione rappresenta una deroga significativa ai principi generali stabiliti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), riconoscendo le peculiarità operative di settori caratterizzati da elevata stagionalità, rapido turnover del personale e modalità di prestazione del servizio con profili di rischio generalmente contenuti.
Il Contesto Normativo: Il D.Lgs. 81/2008 e la Formazione dei Lavoratori
L’Obbligo Formativo Generale ex Art. 37 D.Lgs. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. costituisce il pilastro normativo della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro in Italia. L’articolo 37 del Testo Unico dedica ampio spazio agli obblighi formativi del datore di lavoro, stabilendo che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
Il comma 4 dell’art. 37 specifica con particolare chiarezza il momento temporale in cui tale obbligo deve essere adempiuto, disponendo testualmente che “la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
Questa norma ha sempre richiesto che la formazione fosse erogata anteriormente o, al massimo, contestualmente all’avvio effettivo della prestazione lavorativa, impedendo al datore di lavoro di adibire un lavoratore a mansioni che comportino esposizione a rischi prima che questi abbia ricevuto formazione adeguata.
Il Regime Temporale ante Legge 198/2025
La normativa previgente, confermata dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (successivamente sostituito dall’Accordo del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR) e ribadita dalla Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022, stabiliva che:
- La formazione generale e specifica dovesse concludersi anteriormente all’adibizione del lavoratore alle sue mansioni
- Solo in casi eccezionali e per la formazione specifica, era ammesso un differimento fino a 60 giorni dall’assunzione, purché il lavoratore fosse in ogni caso affiancato e non esposto a rischi specifici non ancora oggetto di formazione
- Il lavoratore neoassunto poteva essere adibito alle sue mansioni solo dopo aver ricevuto adeguata formazione e informazione
Questo regime ha comportato, nella prassi operativa, significative difficoltà organizzative per i settori ad alta rotazione del personale, dove le esigenze produttive richiedono frequentemente assunzioni rapide per periodi brevi o brevissimi.
La Specificità del Settore Turistico-Ricettivo e della Somministrazione
Caratteristiche Strutturali del Settore
Il settore del turismo, dell’ospitalità e della ristorazione presenta caratteristiche operative del tutto peculiari che lo distinguono nettamente dalla maggior parte dei comparti produttivi nazionali:
Elevata stagionalità: Le imprese turistiche, specialmente nelle località balneari, montane e termali, concentrano la propria attività in periodi stagionali limitati (estate, inverno, ponti festivi). Questa dinamica comporta la necessità di assumere rapidamente consistenti volumi di personale in periodi concentrati dell’anno.
Turnover elevato: Il tasso di rotazione del personale in questo comparto è tra i più alti nell’economia italiana, con contratti di lavoro frequentemente di breve o brevissima durata (contratti stagionali, contratti a termine, somministrazione di lavoro).
Livello di rischio contenuto: Le mansioni tipiche del settore (cameriere, barista, receptionist, addetto al ricevimento, cameriere ai piani) sono generalmente classificate in classe di rischio basso ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (repertorio atti n. 59/CSR), comportando un profilo di esposizione a rischi specifici inferiore rispetto a settori industriali, edili o estrattivi.
Imprese di piccole e medie dimensioni: Il tessuto imprenditoriale è composto prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, con limitate strutture organizzative e risorse amministrative.
Ambito di Applicazione: Definizione di Imprese Turistico-Ricettive e Esercizi di Somministrazione
L’Art. 1-bis della Legge 198/2025 fa espresso riferimento a due categorie di attività imprenditoriali:
Imprese turistico-ricettive: Rientrano in questa categoria tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere disciplinate dalle normative regionali di settore, quali: * Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere * Villaggi turistici e camping * Agriturismi * Bed & Breakfast * Case vacanze e appartamenti per locazione turistica * Ostelli e rifugi
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (disciplinati dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287): La Legge 287/1991 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi” classifica gli esercizi pubblici distinguendo tra: * Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e similari * Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie * Pub e birrerie * Enoteche con somministrazione * Mense aziendali e scolastiche (ove applicabile)
L’ambito di applicazione della deroga formativa introdotta dall’Art. 1-bis è quindi settoriale e si riferisce esclusivamente a lavoratori impiegati in queste specifiche tipologie di attività.
La Novità Introdotta dall’Art. 1-bis: Il Termine di 30 Giorni
Contenuto della Disposizione
L’Art. 1-bis della Legge 198/2025 introduce una disposizione di significativa portata pratica, stabilendo testualmente che:
“Nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come definiti dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, la formazione e l’eventuale formazione specifica di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere completate entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o, nel caso di somministrazione di lavoro, dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore.”
Elementi Essenziali della Norma
Termine temporale: 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro (o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione).
Tipologia di formazione interessata: La disposizione si riferisce espressamente alla: * Formazione generale ex art. 37, comma 1, D.Lgs. 81/2008 (4 ore per tutti i settori) * Formazione specifica ex art. 37, comma 4, lettera a), D.Lgs. 81/2008 (4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per il rischio alto)
Trattandosi di settori generalmente classificati come rischio basso, la formazione complessiva richiesta ammonta solitamente a 8 ore complessive (4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica).
Ambito soggettivo: La deroga si applica a tutti i lavoratori neoassunti o utilizzati mediante somministrazione presso imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione.
Decorrenza: La norma, essendo contenuta nella legge di conversione entrata in vigore il 31 dicembre 2025, si applica a tutti i rapporti di lavoro costituiti successivamente a tale data.
Differenza Rispetto alla Disciplina Generale
La differenza sostanziale rispetto alla disciplina previgente consiste nel fatto che il datore di lavoro del settore turistico-ricettivo e della somministrazione può ora legittimamente adibire il lavoratore alle proprie mansioni prima del completamento della formazione obbligatoria, purché questa sia completata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di assunzione o inizio utilizzazione.
Questo rappresenta una deroga significativa al principio generale stabilito dall’art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008, che imponeva l’erogazione della formazione prima o al massimo contestualmente all’inizio del rapporto.
Le Ragioni della Deroga: La Relazione Tecnica e l’Iter Parlamentare
Le Motivazioni del Legislatore
La relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione ha espressamente evidenziato le seguenti motivazioni alla base dell’introduzione dell’Art. 1-bis:
Compatibilità con il livello di rischio: I settori turistico-ricettivi e della somministrazione sono caratterizzati da attività con un livello di rischio generalmente basso, con mansioni che non comportano esposizione significativa a rischi specifici quali movimentazione di carichi pesanti, utilizzo di macchinari complessi, esposizione ad agenti chimici o biologici pericolosi.
Modalità peculiari di prestazione del servizio: L’organizzazione del lavoro in questi settori si caratterizza per: * Impiego di personale con mansioni semplici e standardizzate * Elevata presenza di lavoratori giovani e studenti * Frequente impiego stagionale con contratti di durata limitata * Necessità di risposta rapida a picchi di domanda (eventi, festività, weekend)
Esigenze organizzative delle imprese: Le piccole e medie imprese del settore devono poter rispondere con flessibilità e tempestività a esigenze occupazionali improvvise, specialmente nei periodi di picco stagionale.
Onerosità del regime previgente: L’obbligo di completare la formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa comportava: * Difficoltà organizzative nell’organizzazione di corsi formativi immediati * Costi amministrativi e organizzativi per l’impresa * Ritardi nell’effettivo impiego del personale
Il Bilanciamento tra Esigenze di Flessibilità e Tutela della Salute
Il legislatore ha quindi operato un bilanciamento tra due interessi costituzionalmente rilevanti: * Da un lato, il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 32 e 41, comma 2, Costituzione) * Dall’altro, la libertà di iniziativa economica privata e l’esigenza di non imporre alle imprese oneri sproporzionati rispetto ai rischi effettivi (art. 41, comma 1, Costituzione)
La soluzione normativa individuata consiste nel differimento temporale limitato (30 giorni) dell’obbligo formativo, mantenendo fermo il principio dell’obbligatorietà della formazione ma modulandone le tempistiche in relazione alle specificità settoriali.
Gli Obblighi Residui del Datore di Lavoro Durante i 30 Giorni
L’Informazione Preliminare ex Art. 36 D.Lgs. 81/2008
Pur essendo consentito il differimento della formazione entro 30 giorni, permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire informazione adeguata e immediata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, il quale dispone che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata su:
- I rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale
- Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro
- I nominativi dei lavoratori incaricati dell’applicazione delle misure di prevenzione incendi ed evacuazione, di primo soccorso
- I nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, e del Medico Competente
- I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
L’informazione deve essere immediatamente fornita all’atto dell’assunzione e può essere erogata in forma semplificata (consegna opuscolo informativo, illustrazione verbale, affiancamento iniziale), ma è essenziale per garantire un livello minimo di consapevolezza del lavoratore sui rischi presenti.
L’Addestramento e l’Affiancamento
Nelle more del completamento della formazione obbligatoria, il datore di lavoro deve garantire che il lavoratore neoassunto:
- Sia affiancato da personale esperto durante lo svolgimento delle proprie mansioni, soprattutto nelle fasi iniziali
- Riceva un addestramento pratico sull’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro (art. 37, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Sia dotato di dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, con istruzioni chiare sul loro utilizzo
- Non sia adibito a mansioni a rischio specifico elevato prima di aver ricevuto la formazione specifica pertinente
La Sorveglianza Sanitaria
Qualora il lavoratore sia adibito a mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria (ad esempio, movimentazione manuale carichi, utilizzo di videoterminali per più di 20 ore settimanali, lavoro notturno), il datore di lavoro deve comunque garantire l’effettuazione della visita medica preventiva da parte del Medico Competente prima dell’adibizione alla mansione (art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. 81/2008). Questo obbligo non è differibile e resta pienamente applicabile anche ai settori beneficiari della deroga formativa.
Le Sanzioni in Caso di Inadempimento
Il Regime Sanzionatorio ex Art. 55 D.Lgs. 81/2008
L’omessa o insufficiente formazione dei lavoratori costituisce una violazione sanzionata dall’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, il quale prevede:
“La violazione degli obblighi di cui all’articolo 37, comma 1, commi 7, 9 e 10 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.”
La sanzione è a carico del datore di lavoro ed è di natura penale (arresto o ammenda), con possibilità di applicazione delle procedure di prescrizione e diffida di cui al D.Lgs. 124/2004 (disposizioni in materia di ispettività del lavoro).
La Ripartizione degli Obblighi Formativi tra Somministratore e Utilizzatore
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro:
L’Agenzia di somministrazione (somministratore) è tenuta a fornire: * La formazione generale ex art. 37, comma 1, lett. a) (4 ore) al lavoratore * Informazioni sui rischi generali connessi all’attività dell’Agenzia
L’impresa utilizzatrice (utilizzatore) è tenuta a fornire: * La formazione specifica ex art. 37, comma 1, lett. b) (4 ore per rischio basso) in relazione all’effettiva mansione svolta dal lavoratore presso l’utilizzatore * Informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro dell’utilizzatore
In pratica, l’onere formativo è ripartito tra i due soggetti. L’Art. 1-bis, riferendosi all’”inizio dell’utilizzazione”, proroga di 30 giorni il termine entro cui l’utilizzatore deve completare la formazione specifica, ferma restando la necessità che la formazione generale sia stata già erogata dall’Agenzia di somministrazione.
Tabella Riepilogativa degli Obblighi Formativi
| Aspetto | Disciplina Generale (D.Lgs. 81/2008) | Deroga Art. 1-bis (Legge 198/2025) |
|---|---|---|
| Ambito di applicazione | Tutti i settori e tipologie di imprese | Solo imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione (art. 5 L. 287/1991) |
| Termine erogazione formazione | Prima o contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro (art. 37, c. 4, lett. a) | Entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto o dall’inizio utilizzazione |
| Possibilità adibizione mansioni prima della formazione | No, salvo casi eccezionali con differimento max 60 gg e solo per formazione specifica | Sì, purché formazione completata entro 30 giorni |
| Formazione generale (4 ore) | Obbligatoria prima dell’inizio attività | Obbligatoria entro 30 giorni |
| Formazione specifica (4 ore rischio basso) | Obbligatoria prima dell’inizio attività | Obbligatoria entro 30 giorni |
| Informazione ex art. 36 | Obbligatoria immediatamente | Obbligatoria immediatamente (non differibile) |
| Sorveglianza sanitaria | Prima dell’adibizione alla mansione | Prima dell’adibizione alla mansione (non differibile) |
| Sanzione per inadempimento | Art. 55, c. 5, lett. c): arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61-€7.403,96 | Art. 55, c. 5, lett. c): arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61-€7.403,96 |
| Applicabilità e-learning | Formazione generale e specifica rischio basso: integralmente | Formazione generale e specifica rischio basso: integralmente |
