Conversione in legge del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159: le nuove misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il 18 dicembre 2025 si è concluso l’iter parlamentare per la conversione in legge del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. La Camera dei Deputati ha approvato il provvedimento con 143 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti, dopo che il Senato aveva già espresso parere positivo il 10 dicembre 2025 con 92 voti a favore, 62 contrari e 2 astenuti.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2025 ed entrato in vigore nella stessa data, rappresenta un intervento normativo organico sul sistema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introducendo modifiche significative al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e ad altre disposizioni correlate.

✅ Pubblicazione definitiva: La legge di conversione è ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle modifiche introdotte durante il dibattito parlamentare.

Il contesto legislativo: dalla prevenzione al rafforzamento dei controlli

Il DL 159/2025 si inserisce nel quadro normativo del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., implementando un cambio di paradigma dalla logica sanzionatoria tradizionale a un approccio integrato basato sulla prevenzione misurabile, tracciabilità digitale e responsabilizzazione gestionale. Il decreto risponde all’esigenza di modernizzare gli strumenti di controllo e vigilanza alla luce del persistente numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali, rafforzando il ruolo degli enti preposti e introducendo meccanismi innovativi di tracciamento e verifica della presenza sui luoghi di lavoro.

Struttura del decreto: 24 articoli per una riforma completa

Il DL 159/2025 si compone di 24 articoli che intervengono su molteplici aspetti della disciplina prevenzionistica. Gli articoli spaziano dalla revisione delle tariffe INAIL, all’introduzione del badge elettronico di cantiere, dalle modifiche alla patente a crediti per il settore edile, fino al potenziamento della sorveglianza sanitaria e della formazione dei lavoratori.

Durante il passaggio parlamentare sono state apportate modifiche significative, in particolare con l’introduzione dell’articolo 1-bis relativo alla formazione nelle imprese turistico-ricettive, e dell’articolo 5 che modifica le soglie di altezza per le scale verticali permanenti.

Articolo 1: revisione delle tariffe INAIL e premialità per le aziende virtuose

L’articolo 1 autorizza l’INAIL, a partire dal 1° gennaio 2026, a rivedere le tariffe per l’oscillazione del premio in base all’andamento infortunistico e ai contributi in agricoltura, con l’obiettivo di premiare le imprese con performance positive in materia di sicurezza. Una disposizione cruciale prevede l’esclusione dal riconoscimento delle tariffe premiali per le aziende con sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni, incentivando comportamenti virtuosi attraverso vantaggi economici tangibili (art. 24 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Articolo 1-bis: formazione differita per le imprese turistico-ricettive

Una delle principali novità introdotte durante la conversione in legge è rappresentata dall’articolo 1-bis, che introduce una disposizione specifica per il settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.

La norma consente alle aziende di somministrazione alimenti e bevande e alle imprese turistico-ricettive di disporre di 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro (o dall’inizio dell’utilizzazione nel caso di lavoro somministrato) per erogare la formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

⚠️ Attenzione: L’obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici dell’attività prevista deve comunque essere adempiuto all’atto dell’avvio al lavoro, come stabilito dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008. Solo la formazione può essere differita nei 30 giorni successivi.

Al termine del periodo di 30 giorni, le aziende che non avranno adempiuto agli obblighi formativi saranno soggette alle sanzioni previste dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per il datore di lavoro e il dirigente.

Questa disposizione risponde alle esigenze di flessibilità del settore turistico-ricettivo, caratterizzato da stagionalità e rapida rotazione del personale, pur mantenendo fermo l’obbligo sostanziale di formazione e informazione dei lavoratori.

Articolo 3: vigilanza prioritaria sugli appalti e responsabilità solidale

L’articolo 3 introduce una disposizione per contrastare lo sfruttamento attraverso le catene di appalto e subappalto, prevedendo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) debba prioritariamente orientare la propria attività di vigilanza verso i datori di lavoro che operano mediante contratti di appalto o subappalto, sia pubblici che privati. La norma si inserisce nel contesto dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 sulla responsabilità solidale, richiedendo alle imprese della filiera di rafforzare i controlli sulla regolarità contrattuale lungo l’intera catena di appalto. Un decreto ministeriale identificherà le aree di attività a maggior rischio secondo la classificazione INAIL, con riferimento alle attività in cui l’utilizzo di lavoro in appalto ha elevata incidenza.

Articolo 4: badge elettronico di cantiere e tracciabilità digitale

Uno degli strumenti più innovativi introdotti dal decreto è il badge elettronico di cantiere, disciplinato dall’articolo 4, che modifica l’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/2008.

Il badge elettronico, integrato con codice QR e microchip RFID, consente di rendere tracciabile in tempo reale la presenza di lavoratori, tecnici e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili. Ogni badge sarà collegato in tempo reale alla banca dati dell’INL, consentendo verifiche automatiche durante le ispezioni.

Decorrenza dell’obbligo

L’obbligo di utilizzo del badge elettronico entrerà in vigore secondo una scansione temporale differenziata:

Tipologia di cantiere Decorrenza
Cantieri pubblici 31 dicembre 2025
Tutti gli altri cantieri 1° marzo 2026

Il sistema di tracciabilità digitale rappresenta un cambio di paradigma nella vigilanza, passando da controlli ex post a un monitoraggio in tempo reale delle presenze, con conseguente deterrenza rispetto al lavoro irregolare e agli impieghi “in nero”.

Articolo 5: modifiche alle scale verticali permanenti e protezione dalle cadute dall’alto

L’articolo 5 del decreto, introdotto durante la fase di conversione parlamentare, interviene sulle disposizioni relative alle scale verticali permanenti e alla protezione dei lavoratori dal rischio di caduta dall’alto, modificando l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

La modifica più rilevante riguarda la soglia di altezza per l’obbligo di protezione individuale contro le cadute: sebbene la versione originale del decreto prevedesse un innalzamento della soglia da 2 a 5 metri, la versione finale approvata in sede di conversione parlamentare mantiene la soglia di 2 metri. Le scale verticali permanenti con altezza superiore a 2 metri e inclinazione superiore a 75 gradi devono quindi essere dotate di sistemi di protezione anticaduta o gabbie di sicurezza.

In particolare, il decreto consente l’utilizzo di sistemi individuali di protezione dalle cadute in alternativa alle gabbie di protezione, sulla base della valutazione dei rischi di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008.

Regime transitorio per le scale esistenti

Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni dell’art. 113, comma 2, acquistano efficacia dal 1° febbraio 2026. Questo regime transitorio consente alle imprese di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni tecniche.

⚠️ Obbligo di valutazione dei rischi: La scelta tra gabbia di protezione e sistema individuale anticaduta deve essere adeguatamente giustificata nella valutazione dei rischi aziendale e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ove applicabile, ai sensi degli artt. 17, 28 e 100 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 6: patente a crediti per l’edilizia – inasprimento delle sanzioni

L’articolo 6 modifica il regime della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri, introdotta dall’art. 27 del D.L. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla L. 56/2024) e disciplinata dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132.

Raddoppio delle sanzioni pecuniarie

Il decreto prevede un raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria minima per chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti: la sanzione passa da un minimo di 6.000 euro a 12.000 euro. Questo inasprimento ha finalità deterrente e si applica sia alle imprese che ai lavoratori autonomi.

Decurtazione uniforme per lavoratori irregolari

A partire dal 1° gennaio 2026, la decurtazione di crediti per l’impiego di lavoratori irregolari diventa uniforme: 5 punti per ogni violazione, indipendentemente dalla durata dell’impiego non dichiarato. Le imprese con punteggio inferiore a 15 crediti non possono operare nei cantieri.

Sospensione cautelare in caso di infortuni gravi

In caso di infortuni con esito mortale o invalidità permanente, l’INL può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi, previo flusso informativo obbligatorio dalle Procure della Repubblica all’Ispettorato.

Il sistema della patente a crediti si conferma uno strumento centrale per qualificare le imprese operanti nel settore edile, settore storicamente caratterizzato da elevata incidenza infortunistica.

Articolo 7: protezione assicurativa INAIL per studenti e borse di studio per superstiti

L’articolo 7 estende la copertura assicurativa INAIL agli infortuni in itinere per gli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro (art. 1, commi 33 e seguenti, L. 13 luglio 2015, n. 107), e istituisce un sistema di borse di studio per i superstiti di coloro deceduti a causa di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con un limite di spesa di 26 milioni di euro annui dal 2026. Gli importi delle borse variano da € 3.000 (scuola primaria e secondaria di I grado) a € 5.000 (secondaria di II grado) fino a € 7.000 (università e AFAM), rappresentando un riconoscimento tangibile della solidarietà collettiva verso le famiglie colpite da eventi tragici.

Articolo 10: aggiornamento standard tecnici per i sistemi di gestione

L’articolo 10 aggiorna i riferimenti normativi per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), sostituendo il British Standard OHSAS 18001:2007 (ormai ritirato) con la norma internazionale UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, che garantisce maggiore integrazione con altri sistemi di gestione aziendali (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001). La conformità allo standard ISO 45001 costituisce uno dei criteri previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 per beneficiare del modello organizzativo idoneo ad escludere o attenuare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 14: SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa

L’articolo 14 stabilisce che dal 1° aprile 2026 il SIISL diventa il canale centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il SIISL, istituito dall’art. 6 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito con L. 3 luglio 2023, n. 85), è la piattaforma digitale nazionale che integra i dati di INPS, INAIL, ANPAL e altri enti. I datori di lavoro devono pubblicare le posizioni lavorative aperte sul SIISL per accedere ai benefici contributivi, e le Agenzie per il Lavoro devono pubblicare tutte le posizioni gestite sulla piattaforma.

Articolo 17: sorveglianza sanitaria e promozione della salute nei luoghi di lavoro

L’articolo 17 rafforza il ruolo del medico competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008), stabilendo che le visite di sorveglianza sanitaria sono computate nel tempo di lavoro (ad eccezione delle visite preassuntive) con rilevanti implicazioni retributive, introducendo campagne di screening oncologico e visite mirate per uso di alcol o sostanze stupefacenti nelle attività ad alto rischio (art. 41, comma 4-bis). Entro 12 mesi dall’entrata in vigore saranno emanati i requisiti per le strutture utilizzate dai medici competenti, garantendo standard qualitativi uniformi su tutto il territorio nazionale.

Articolo 18: formazione avanzata con tecnologie immersive

L’articolo 18 rappresenta una delle disposizioni più innovative del decreto, introducendo un approccio radicalmente nuovo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto prevede che l’INAIL destini annualmente almeno 35 milioni di euro a iniziative di formazione avanzata basate su tecnologie immersive, quali realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e simulazioni interattive.

Fascicolo elettronico del lavoratore e SIISL

Le competenze acquisite attraverso la formazione immersiva saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate nel SIISL, creando un curriculum delle competenze tracciabile e trasportabile lungo tutto il percorso professionale del lavoratore.

Questo approccio rappresenta un cambiamento paradigmatico rispetto alla formazione tradizionale in aula, consentendo esperienze formative più coinvolgenti, efficaci nel trasferimento di competenze operative e nella simulazione di situazioni di rischio in ambiente controllato.

Articolo 15: obbligo di analisi dei near miss per le imprese con oltre 15 dipendenti

L’articolo 15 introduce un obbligo strutturato relativo ai near miss (mancati infortuni o “quasi-infortuni”), strumento fondamentale nella gestione proattiva della sicurezza.

Le aziende con più di 15 dipendenti devono istituire linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei near miss. Entro il 30 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INAIL emetteranno linee guida operative per supportare le imprese nell’adempimento di questo obbligo.

Tutti i dati relativi ai near miss confluiranno nella Banca Dati Nazionale della Sicurezza, gestita dall’INL in collaborazione con INAIL e Regioni, come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008.

L’analisi sistematica dei near miss consente di identificare le condizioni di pericolo prima che si traducano in eventi infortunistici, rappresentando un indicatore predittivo fondamentale per la prevenzione.

Rete Agricola di Qualità: nuovi requisiti per l’accesso

Il decreto modifica i requisiti per l’adesione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116), inserendo tra le condizioni l’assenza di condanne penali e sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. Le aziende virtuose iscritte alla Rete riceveranno una quota riservata delle risorse INAIL, incentivando comportamenti conformi attraverso un “bollino di qualità” che garantisce accesso preferenziale a contributi, agevolazioni e appalti pubblici.

Impatti operativi e adempimenti per le imprese

La conversione in legge del DL 159/2025 comporta una serie di adempimenti concreti per le imprese, che devono ora prepararsi ad implementare le nuove disposizioni entro le scadenze previste.

Scadenze immediate (entro il 1° febbraio 2026)

  • Scale verticali permanenti: Adeguamento delle scale installate entro il 31 ottobre 2025 alle nuove prescrizioni dell’art. 113 del D.Lgs. 81/2008
  • Settore turistico-ricettivo: Completamento della formazione dei lavoratori assunti entro i 30 giorni dalla costituzione del rapporto

Scadenze a medio termine (1° marzo – 30 aprile 2026)

  • Badge elettronico di cantiere: Implementazione obbligatoria per tutti i cantieri (esclusi quelli pubblici già operativi dal 31 dicembre 2025)
  • Near miss: Predisposizione delle linee guida aziendali per imprese con oltre 15 dipendenti (linee guida ministeriali attese entro il 30 aprile 2026)
  • SIISL: Pubblicazione delle posizioni lavorative aperte sulla piattaforma nazionale (obbligo dal 1° aprile 2026)

Scadenze 2026 e successivi

  • Patente a crediti: Applicazione del nuovo sistema di decurtazione uniforme (5 punti per lavoratore irregolare) dal 1° gennaio 2026
  • Tariffe INAIL: Revisione delle tariffe premiali con esclusione delle aziende condannate per gravi violazioni (dal 1° gennaio 2026)
  • Formazione immersiva: Accesso ai programmi formativi con tecnologie AR/VR finanziati da INAIL (35 milioni annui dal 2026)
  • Requisiti strutture sanitarie: Adeguamento ai nuovi standard per medici competenti (entro 12 mesi dall’entrata in vigore)
⚠️ Raccomandazione: Si raccomanda alle imprese di effettuare al più presto una gap analysis rispetto ai nuovi obblighi, coinvolgendo il RSPP, il medico competente, i RLS e gli organi di vigilanza interni. La pianificazione tempestiva degli adempimenti è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la continuità operativa.

Quadro sanzionatorio: un inasprimento complessivo

Il DL 159/2025 introduce un generale inasprimento del quadro sanzionatorio, coerentemente con la strategia di deterrenza rafforzata.

Violazione Sanzione previgente Nuova sanzione DL 159/2025
Operare senza patente a crediti Min. € 6.000 Min. € 12.000
Lavoratore irregolare (patente crediti) Variabile in base alla durata -5 punti per violazione
Mancata formazione lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/2008) Arresto 2-4 mesi o ammenda € 1.474,21 – € 6.388,23 Confermata (applicabile anche settore turistico dopo 30 giorni)

Il regime sanzionatorio si affianca a un sistema di incentivi e premialità, coerentemente con un approccio “carrot and stick” che premia le imprese virtuose e penalizza pesantemente i comportamenti non conformi.

Riferimenti normativi essenziali

Per una corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal DL 159/2025, è fondamentale fare riferimento alle seguenti fonti normative:

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (coordinato con tutte le modifiche introdotte fino al D.L. 159/2025)
  • D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 – Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2025)
  • Legge di conversione – In attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (approvata dalla Camera il 18 dicembre 2025)
  • D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – Regolamento per la disciplina della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi
  • D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito con L. 3 luglio 2023, n. 85) – Istituzione del SIISL
  • Norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Conclusioni: verso un nuovo modello di prevenzione integrata

La conversione in legge del DL 159/2025 segna un punto di svolta nella disciplina della salute e sicurezza sul lavoro in Italia, delineando un nuovo modello di prevenzione basato su tracciabilità digitale (badge elettronici, SIISL, fascicolo elettronico), formazione innovativa (AR/VR con 35 milioni annui), premialità e deterrenza (incentivi per imprese virtuose e inasprimento sanzioni), e prevenzione proattiva (near miss, screening oncologico, sorveglianza sanitaria rafforzata). Le imprese sono chiamate a un adeguamento sostanziale dei propri sistemi di gestione della sicurezza per conformarsi agli obblighi normativi e cogliere le opportunità in termini di finanziamenti, sgravi contributivi e qualificazione professionale, in una logica di collaborazione tra tutti gli attori del sistema per tradurre le previsioni normative in pratiche concrete di tutela della salute nei luoghi di lavoro.