Conservazione Digitale dei Documenti RENTRI: Scadenze e Obblighi Normativi

Premessa

L’entrata a regime del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) ha introdotto l’obbligo di gestire digitalmente i registri cronologici di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Questo passaggio comporta il rigoroso rispetto delle procedure di conservazione a norma di legge ai sensi del CAD e delle Linee Guida AgID, essenziali per garantire nel tempo l’autenticità, l’integrità e la validità legale dei documenti.


Tabella Riepilogativa Scadenze 2025-2027

La scadenza per la prima conservazione digitale non decorre dalla data di iscrizione al portale RENTRI, bensì dalla data della prima registrazione effettiva sul registro digitale, che può essere successiva all’iscrizione. Il termine di 12 mesi va calcolato da quel momento.

Scaglione / Evento Inizio obbligo registro Scadenza conservazione Da adottare
1° Scaglione 13 feb 2025 1ª registrazione + 12 mesi
già decorsa
già decorsa
2° Scaglione 14 ago 2025 1ª registrazione + 12 mesi
es. 1ª reg. 13/02/2025 -> scad. 12/02/2026
13 ago 2026
3° Scaglione Dal 13 feb 2026 1ª registrazione + 12 mesi
es. 1ª reg. 13/02/2026 -> scad. 12/02/2027
31 gen 2027
FIR Digitale (xFIR) 13 feb 2026 Obbligo uso esclusivo formulario elettronico per tutti gli operatori iscritti.  Proroga del termine in base alla legge 27/02/2026 n. 26 al 15 settembre 2026 con sospensione delle sanzioni. Iscritti con più di 10 addetti.Iscritti con meno di 10 addetti produttori di rifiuti pericolosi

Regole e Tempistiche della Conservazione a Norma

Le imprese devono prestare attenzione a tre parametri fondamentali.

Cadenza annuale

Il processo di conservazione deve essere completato almeno una volta all’anno. Il termine di 12 mesi decorre dalla data della prima registrazione effettiva sul registro digitale RENTRI, non dalla data di iscrizione al portale. Ogni operatore ha quindi una scadenza personalizzata, da confrontare comunque con la scadenza fiscale alternativa, adottando sempre quella più restrittiva.

Durata della conservazione

3 anni dall’ultima registrazione: obbligo minimo ai sensi dell’art. 190, comma 1, D.Lgs. 152/2006, per registri di carico/scarico e FIR cartacei o previgenti.

Requisiti tecnici

I file devono garantire immodificabilità e integrità nel tempo. La conservazione deve essere affidata a un conservatore accreditato AgID oppure effettuata tramite le piattaforme e i servizi ufficiali RENTRI, con l’ausilio di firma elettronica qualificata, SPID, CIE o CNS.


Riferimenti Normativi Principali

  • D.Lgs. 152/2006 – Art. 190, comma 1: obbligo di conservazione triennale di registri di carico/scarico e FIR, norma base derogata in senso più restrittivo dal D.M. 59/2023 per i documenti digitali
  • D.Lgs. 82/2005 – Art. 44 + Linee Guida AgID: requisiti per la validità legale dei documenti informatici e per i processi di conservazione a norma