Circolare INL n. 1 del 23 Febbraio 2026: Guida Operativa alle Novità del Decreto Sicurezza sul Lavoro
Inquadramento e Importanza della Circolare
La Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026 rappresenta il documento interpretativo ufficiale sulle novità introdotte dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (cd. “Decreto Sicurezza sul Lavoro”). Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza pratica, perché traduce le disposizioni legislative in istruzioni operative concrete per gli ispettori del lavoro, i datori di lavoro e i professionisti della sicurezza.
La circolare affronta sistematicamente tutte le principali innovazioni normative introdotte dal decreto, fornendo chiarimenti su aspetti che, nella formulazione legislativa, potevano risultare ambigui o di difficile applicazione immediata.
Badge di Cantiere: Il Nuovo Strumento di Tracciabilità
Cos’è il badge di cantiere
Il badge di cantiere è una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione che deve essere fornita a tutti i lavoratori presenti nei cantieri edili. È uno degli strumenti più innovativi introdotti dal D.L. 159/2025 per contrastare il lavoro nero e migliorare la sicurezza nei cantieri.
Chi deve averlo
La circolare chiarisce che il badge è obbligatorio per:
- Tutte le imprese (non solo quelle edili) che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato
- I lavoratori autonomi che prestano la loro opera nei cantieri
- Le imprese che operano in ambiti di attività a rischio più elevato individuati dalla norma
Caratteristiche tecniche
Il badge deve contenere:
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Codice univoco anticontraffazione | Identificativo unico non replicabile |
| Dati del lavoratore | Nome, cognome, data di nascita, fotografia |
| Dati del datore di lavoro | Ragione sociale, codice fiscale/P.IVA |
| Data di assunzione | È, per i lavoratori autonomi, dati del contratto |
| Cantiere di riferimento | Identificazione del cantiere |
Tempistiche
La circolare precisa che l’obbligo del badge di cantiere diventerà operativo con l’emanazione del decreto ministeriale attuativo, attualmente in fase di redazione. Fino a quel momento, resta in vigore l’obbligo della tessera di riconoscimento prevista dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008.
Novità sulla Formazione
La circolare fornisce importanti chiarimenti sulle disposizioni formative introdotte dal D.L. 159/2025, che si affiancano al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:
Formazione degli RLS nelle aziende fino a 15 dipendenti
Il D.L. 159/2025 ha integrato l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 disciplinando l’aggiornamento obbligatorio degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende con meno di 15 dipendenti. La circolare chiarisce:
- L’aggiornamento è obbligatorio annualmente anche per le micro imprese
- La durata minima dell’aggiornamento resta di 4 ore per le aziende da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per quelle oltre 50
- Per le aziende sotto i 15 dipendenti, l’aggiornamento annuale segue le stesse regole
Formazione del datore di lavoro
In coerenza con il nuovo Accordo Stato-Regioni, la circolare ribadisce l’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro (16 ore base + 6 ore modulo cantieri per chi opera come impresa affidataria).
Vigilanza Rafforzata
Nuovi poteri ispettivi
La circolare dettaglia le modalità operative della vigilanza rafforzata prevista dal D.L. 159/2025:
- Coordinamento ASL-INL: intensificazione delle ispezioni congiunte tra Aziende Sanitarie Locali e Ispettorato del Lavoro
- Accesso alle banche dati: gli ispettori possono accedere a informazioni incrociate (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) per individuare situazioni di irregolarità
- Sospensione dell’attività imprenditoriale: conferma dei poteri di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza o di lavoro nero
Patente a crediti: istruzioni per gli ispettori
La circolare fornisce indicazioni operative specifiche sulla patente a crediti nei cantieri:
- Le decurtazioni sono operative per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026
- La sanzione minima per chi opera senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti è di 12.000 euro
- Gli ispettori devono verificare il possesso della patente e il punteggio residuo durante le ispezioni nei cantieri
- La decurtazione viene comunicata all’impresa e all’INAIL per l’aggiornamento del punteggio
Appalti e Subappalti: Nuovi Obblighi
La circolare chiarisce le novità in materia di appalti e subappalti introdotte dal D.L. 159/2025:
Responsabilità del committente
- Rafforzamento dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
- Obbligo di verificare il possesso della patente a crediti con punteggio sufficiente
- Necessità di documentare le verifiche effettuate
Obblighi dell’impresa affidataria
- L’impresa affidataria deve verificare che tutte le imprese subappaltatrici siano in possesso della patente a crediti
- Obbligo di coordinamento tra le diverse imprese presenti nel cantiere
- Responsabilità solidale per le violazioni in materia di sicurezza
Tessera di riconoscimento
In attesa del badge di cantiere, la circolare conferma l’obbligo della tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori presenti nei cantieri, con fotografia, dati anagrafici e identificazione del datore di lavoro.
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
La circolare fornisce chiarimenti sulle novità relative ai DPI introdotte dal decreto:
Aggiornamento degli obblighi
Il D.L. 159/2025 ha rafforzato gli obblighi in materia di DPI, in particolare:
- Obbligo di fornitura gratuita: il datore di lavoro deve fornire i DPI adeguati ai rischi specifici dell’attività, senza alcun onere per il lavoratore
- Addestramento all’uso: non è sufficiente consegnare il DPI; il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia stato addestrato al corretto utilizzo
- Manutenzione e sostituzione: obbligo di garantire l’efficienza dei DPI attraverso manutenzione periodica e sostituzione tempestiva in caso di usura o danneggiamento
Verifiche ispettive
Gli ispettori verificheranno:
- La presenza e l’adeguatezza dei DPI rispetto ai rischi valutati nel DVR
- L’avvenuto addestramento documentato dei lavoratori
- Lo stato di manutenzione e la data di scadenza dei DPI (ove prevista)
Scale Portatili: Nuove Indicazioni Tecniche
La circolare dedica un’apposita sezione alle scale portatili, fonte di numerosi infortuni nei luoghi di lavoro:
Requisiti tecnici aggiornati
| Parametro | Requisito |
|---|---|
| Distanza pioli-parete | Minimo 15 cm tra i pioli e la parete |
| Distanza pioli-gabbia | Massimo 60 cm tra il piano dei pioli e la parete della gabbia dal lato opposto |
| Gabbia di sicurezza | Maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale verso l’esterno |
| Stabilità | Dispositivi antisdrucciolo alla base e, ove possibile, vincolo alla sommità |
| Conformità | Marcatura CE e rispetto delle norme tecniche UNI EN 131 |
Obblighi del datore di lavoro
- Valutare se l’uso della scala è strettamente necessario o se esistono alternative più sicure (piattaforme elevabili, trabattelli, ponteggi)
- Fornire scale conformi alle norme tecniche e sottoporle a verifiche periodiche
- Formare i lavoratori sul corretto utilizzo delle scale portatili
Sorveglianza Sanitaria: Aggiornamenti
La circolare chiarisce le novità in materia di sorveglianza sanitaria:
Ampliamento delle ipotesi
Il D.L. 159/2025 ha ampliato le situazioni in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, includendo:
- Lavoratori esposti a rischi specifici non precedentemente contemplati
- Lavoratori addetti a lavorazioni particolari individuate dal medico competente
- Lavoratori con esposizione a rischi multipli che, singolarmente sotto soglia, possono avere effetti cumulativi
Ruolo del medico competente
La circolare ribadisce il ruolo centrale del medico competente, che deve:
- Partecipare alla valutazione dei rischi e collaborare alla stesura del DVR
- Definire il protocollo sanitario sulla base dei rischi effettivi
- Effettuare le visite periodiche nei tempi previsti
- Gestire la cartella sanitaria e di rischio nel rispetto della privacy
Rischio Violenza nei Luoghi di Lavoro
Una delle novità più significative del D.L. 159/2025, chiarita dalla circolare, riguarda il rischio violenza:
Cosa prevede la norma
Il decreto ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di valutare e gestire il rischio di atti di violenza nei confronti dei lavoratori, con particolare attenzione ai settori più esposti:
- Sanità: aggressioni a medici, infermieri, operatori sanitari
- Istruzione: episodi di violenza nei confronti del personale scolastico
- Trasporto pubblico: aggressioni a conducenti e personale di bordo
- Commercio al dettaglio: rapine e aggressioni nei negozi
- Servizi sociali: violenza nei confronti degli assistenti sociali
Obblighi del datore di lavoro
- Inserire il rischio violenza nel DVR con valutazione specifica
- Adottare misure di prevenzione (sistemi di allarme, videosorveglianza, procedure di emergenza, layout degli ambienti)
- Formare i lavoratori sulla gestione dei conflitti e sui comportamenti da adottare in caso di aggressione
- Prevedere il supporto psicologico per i lavoratori vittime di episodi di violenza
Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG)
La circolare fornisce chiarimenti anche sui MOG ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008:
- Il D.L. 159/2025 ha rafforzato il valore esimente del MOG per la responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001)
- L’adozione di un MOG conforme ai requisiti dell’art. 30 costituisce elemento premiante sia nella patente a crediti sia nel Bando ISI INAIL
- La circolare invita gli ispettori a verificare l’effettiva attuazione del MOG, non la mera adozione formale
Implicazioni Pratiche: Cosa Fare Subito
Alla luce della Circolare INL 1/2026, i datori di lavoro dovrebbero adottare le seguenti azioni:
Azioni immediate
- Aggiornare il DVR con la valutazione del rischio violenza (se in settori esposti)
- Verificare la conformità dei DPI e la documentazione dell’addestramento
- Controllare le scale portatili in uso: conformità, stato di manutenzione, formazione dei lavoratori
- Verificare la patente a crediti (per imprese edili): punteggio residuo e assenza di decurtazioni
- Aggiornare la tessera di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri
Azioni a breve termine
- Pianificare la formazione del datore di lavoro secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni (16 ore + 6 ore modulo cantieri)
- Aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria con il medico competente
- Prepararsi al badge di cantiere: predisporre i sistemi per la distribuzione e gestione delle tessere elettroniche
- Verificare la conformità degli appalti: documentazione dell’idoneità tecnico-professionale e della patente a crediti dei subappaltatori
Quadro Normativo di Riferimento
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159: Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Legge 29 dicembre 2025, n. 198: Conversione del D.L. 159/2025
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: Istruzioni operative sulle novità del D.L. 159/2025
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: Disciplina della formazione in materia di SSL
- DPR 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati
