Cantine vinicole e prevenzione incendi: chiarimenti operativi dalla Nota prot. n. 16868/2025

Introduzione al contesto normativo

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, tramite la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, ha emanato in data 14 ottobre 2025 la Nota prot. n. 16868, avente ad oggetto i chiarimenti operativi sull’assoggettabilità ai procedimenti di prevenzione incendi delle cantine che detengono vino in botti di legno ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

La circolare nasce in risposta a quesiti pervenuti circa la ricomprensione di tali cantine tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal regolamento di prevenzione incendi e fornisce orientamenti uniformi per l’istruttoria da parte dei Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco.

Il quadro normativo di riferimento: il D.P.R. 151/2011

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal D.P.R. n. 151/2011, che disciplina le modalità di prevenzione incendi per numerose tipologie di attività, individuate nell’Allegato I in base alla natura e alla quantità dei materiali presenti.

Il D.P.R. 151/2011 costituisce il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, che:

  • Raggruppa e semplifica la precedente normativa antincendio
  • Definisce tre categorie di attività (A, B, C) in base al livello di rischio
  • Stabilisce procedure differenziate in funzione della categoria di appartenenza
  • Individua le attività soggette nel Allegato I, ridotte da 97 a 80 voci tramite consolidamento normativo

Le attività dell’Allegato I

L’Allegato I al D.P.R. 151/2011 comprende tra le altre:

  • Depositi di merci e materiali combustibili (con soglie quantitative)
  • Impianti industriali con rischio di incendio
  • Locali adibiti a stoccaggio di liquidi infiammabili
  • Depositi di legname e materiali similari
  • Attività con serbatoi di combustibile
  • Impianti con gas infiammabili

La normativa stabilisce soglie quantitative per la rilevanza dei materiali combustibili e definisce le procedure autorizzative, comprendenti:

  1. Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per le attività di Categoria A
  2. Redazione del progetto antincendio valutato dai Comandi VV.F. per le Categorie B e C
  3. Visite di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco per le attività di Categoria C
  4. Controlli periodici secondo scadenze stabilite

⚠️ Importante: Le cantine vinicole, in quanto tali, non sono menzionate specificamente nell’Allegato I, rendendo necessaria una valutazione tecnica basata sul rischio effettivo di incendio e sulla natura dei materiali detenuti.

La definizione di “liquido infiammabile” nella normativa antincendio

Per comprendere appieno la portata della Nota prot. 16868/2025, è necessario analizzare come la normativa antincendio definisce e classifica i liquidi infiammabili.

Classificazione dei liquidi infiammabili

Secondo le norme tecniche UNI EN 13501-1 e il D.P.R. 151/2011, i liquidi infiammabili sono classificati in base al:

  • Punto di infiammabilità (la temperatura minima alla quale il liquido emana abbastanza vapore da formare una miscela infiammabile con l’aria)
  • Temperatura di ebollizione
  • Concentrazione alcolica
  • Tensione di vapore

Per quanto concerne alcoli e bevande alcoliche, la classificazione generale prevede:

  • ≥ 60% vol. → liquidi molto infiammabili (Classe 1)
  • 24-60% vol. → liquidi infiammabili (Classe 2-3)
  • < 24% vol. → generalmente non classificati come liquidi infiammabili rilevanti ai fini della prevenzione incendi

Il vino comune, con gradazione alcolica ordinaria intorno al 10-15% vol., rientra quindi nella fascia non soggetta alle specifiche prescrizioni per i liquidi infiammabili.

Cosa chiarisce la Nota prot. 16868/2025 sul vino in botti di legno

La Nota prot. 16868/2025 fornisce chiarimenti fondamentali riguardo la natura del vino detenuto in botti di legno.

Il vino come liquido non infiammabile rilevante

La nota chiarisce che il vino contenuto in botti di legno, con gradazione alcolica ordinaria intorno al 10-15% vol., non può essere considerato un liquido infiammabile rilevante ai fini della normativa antincendio.

Questo significa che:

  • La bassa gradazione alcolica del vino (10-15% vol.) lo colloca al di sotto delle soglie che lo qualificherebbero come liquido infiammabile soggetto alle prescrizioni del D.P.R. 151/2011
  • Il rischio di incendio connesso al vino in botti è limitato e controllabile
  • Non sono richieste le misure di prevenzione specifiche per i depositi di liquidi infiammabili
Infografica - Cantine vinicole e prevenzione incendi

✅ Conferma normativa: La nota esplicita che la presenza di vino in botti di legno non determina, di per sé, l’assoggettabilità della cantina ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011.

Cosa chiarisce la nota sulle botti di legno come materiali combustibili

Un aspetto cruciale affrontato dalla Nota prot. 16868/2025 riguarda la qualificazione delle botti di legno stesse.

Le botti non costituiscono un “deposito di legname”

La nota evidenzia che le botti di legno, pur essendo materiali combustibili, non costituiscono un deposito di legname ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, in quanto:

  • Fanno parte integrante del processo produttivo, ossia l’affinamento e la conservazione del vino
  • Non sono stoccate come merce commerciale in attesa di vendita
  • Sono strumentali all’attività produttiva della cantina vinicola
  • La loro quantità è funzionale alle esigenze di produzione e non supera le soglie quantitative previste dall’Allegato I per i depositi di materiali combustibili

Soglie quantitative non superate

La nota specifica che le cantine vinicole non superano le soglie quantitative di materiali combustibili previste dall’Allegato I, e pertanto:

  • Non rientrano nelle categorie di attività soggette a procedimenti di prevenzione incendi
  • Non è richiesta la presentazione della SCIA antincendio
  • Non sono applicabili le prescrizioni per i depositi di materiali combustibili

⚠️ Distinzione fondamentale: La nota distingue chiaramente tra materiali combustibili presenti in un processo produttivo (botti per affinamento vino) e deposito di materiali combustibili (legname stoccato come merce).

Rischio reale vs rischio normativo

Dal punto di vista tecnico, la nota rappresenta un chiarimento fondamentale per distinguere tra rischio reale e rischio normativo.

Il rischio reale nelle cantine vinicole

Il rischio reale nelle cantine vinicole con vino in botti di legno è contenuto e caratterizzato da:

  • Presenza di legno (botti) che è materiale combustibile ma in quantità limitate e funzionali alla produzione
  • Presenza di alcol a bassa gradazione (10-15% vol.) che non determina significativo pericolo di incendio
  • Assenza di processi che generino calore intenso o scintille
  • Struttura tipica delle cantine che spesso prevede ambienti interrati o seminterrati con temperature controllate

Il rischio normativo

Il rischio normativo riguarda esclusivamente le attività ricomprese nelle voci dell’Allegato I che:

  • Superano le soglie quantitative stabilite per i materiali pericolosi
  • Svolgono attività specificamente elencate nel D.P.R. 151/2011
  • Richiedono procedure autorizzative (SCIA, progetto, visite)

✅ Conferma della nota: La nota prot. 16868/2025 conferma che, nella gestione tipica di una cantina vinicola, le soglie quantitative non sono superate e pertanto:

  • Non è necessaria la presentazione della SCIA antincendio
  • Non sono richieste le misure di prevenzione incendi previste per i depositi soggetti
  • L’attività è esente dai procedimenti di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011

Criteri di valutazione per i Comandi dei Vigili del Fuoco

La Nota prot. 16868/2025 stabilisce criteri chiari di valutazione per i Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco chiamati a istruire pratiche relative a cantine vinicole.

Valutazione basata sulla reale tipologia e quantità dei materiali

La nota specifica che ogni valutazione deve essere condotta tenendo conto della reale tipologia e quantità dei materiali presenti, considerando:

  1. Tipologia di materiale detenuto:
    • Vino in botti di legno con gradazione ordinaria (10-15% vol.)
    • Botti come parte del processo produttivo e non come merce stoccata
    • Eventuale presenza di altri materiali pericolosi
  2. Quantità di materiali:
    • Verifica del superamento o meno delle soglie quantitative dell’Allegato I
    • Valutazione della congruità delle quantità rispetto al ciclo produttivo
    • Analisi della superficie occupata dai materiali combustibili
  3. Presenza di altre attività soggette:
    • Verifica dell’esistenza di depositi di alcol ad elevata gradazione
    • Accertamento della presenza di serbatoi di combustibile
    • Controllo dell’esistenza di macchinari industriali a rischio incendio

Istruttoria separata per attività soggette

Un punto cruciale evidenziato dalla nota riguarda la necessità di istruire separatamente le eventuali attività soggette presenti nello stesso insediamento:

  • Ogni attività soggetta deve essere istruita autonomamente secondo le procedure normative
  • Non deve estendersi l’assoggettabilità all’intero insediamento in modo generico
  • Le diverse attività devono essere valutate singolarmente per determinare la soggezione ai procedimenti di prevenzione incendi

⚠️ Avvertenza: L’eventuale presenza di altre attività soggette (es. deposito di alcool etilico, serbatoi di gasolio, impianti di produzione) non comporta automaticamente l’assoggettabilità anche della cantina con vino in botti, che va valutata autonomamente.

Implicazioni pratiche per le cantine vinicole

La Nota prot. 16868/2025 ha importanti implicazioni pratiche per le aziende vinicole che detengono vino in botti di legno.

Cosa NON è richiesto

In assenza di altre attività soggette presenti nello stesso insediamento, per le cantine che detengono esclusivamente vino in botti di legno:

  • NON è richiesta la presentazione della SCIA antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011
  • NON è necessario redigere e depositare un progetto antincendio valutato dai Comandi VV.F.
  • NON sono obbligatorie le visite di prevenzione incendi periodiche
  • NON si applicano le specifiche prescrizioni per i depositi di liquidi infiammabili o materiali combustibili

✅ Rassicurazione per le aziende: La nota fornisce certezza normativa per gli operatori del settore vinicolo, confermando che l’attività tipica di cantina con vino in botti di legno non rientra tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi.

Cosa rimane valido

L’esclusione dai procedimenti di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011 non esime le cantine vinicole dall’osservanza:

  • Norme generali di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 (es. uscite di sicurezza, estintori, segnalingistica, valutazione rischi)
  • Normative di settore specifiche per le attività enologiche
  • Regolamenti edilizi e urbanistici locali
  • Disposizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare (HACCP, regolamenti CE)

Casi particolari e attività connesse

La nota evidenzia che devono essere valutate autonomamente le eventuali attività soggette presenti nello stesso insediamento:

  • Depositi di alcol ad elevata gradazione (≥ 60% vol.) → attività soggetta
  • Serbatoi di combustibile (gasolio, GPL, metano) → attività soggetta
  • Macchinari industriali con rischio incendio specifico → possibile attività soggetta
  • Linee di imbottigliamento con produzione significativa → da valutare caso per caso
  • Laboratori di analisi con prodotti chimici → possibile attività soggetta

⚠️ Attenzione: La presenza di attività soggette non comporta automaticamente l’estensione degli obblighi antincendio all’intero stabilimento. Ogni attività va valutata singolarmente.

Il valore della Nota prot. 16868/2025

Certezza normativa per le aziende

Per le aziende vinicole, la nota rappresenta:

  • Uno strumento di riferimento tecnico e operativo per distinguere tra attività soggette e non soggette
  • Un chiarimento definitivo che riduce il rischio di interpretazioni estensive
  • Un sostegno alla semplificazione normativa, evitando adempimenti non necessari
  • Una guida professionale per tecnici e consulenti antincendio

Distinzione chiara tra attività soggette e non soggette

Il valore principale della nota risiede nella chiara distinzione che opera tra:

  • Attività soggette: quelle ricomprese nell’Allegato I che superano le soglie quantitative (es. depositi di liquidi infiammabili, depositi di materiali combustibili, impianti a rischio)
  • Attività non soggette: le cantine vinicole con vino in botti di legno, che pur contenendo materiali combustibili e alcol, non superano le soglie e non svolgono attività ricomprese nell’Allegato I

✅ Riferimento ufficiale: La nota prot. 16868/2025 costituisce un riferimento tecnico e operativo ufficiale per professionisti della sicurezza antincendio, Comandi dei Vigili del Fuoco e aziende vinicole, fornendo un quadro oggettivo per l’applicazione del D.P.R. 151/2011.

Riferimenti normativi e fonti

  • Nota prot. 14 ottobre 2025, n. 16868 del Ministero dell’Interno – Assoggettabilità delle cantine che detengono vino in botti di legno ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Chiarimenti operativi
  • D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (testo coordinato con successive modifiche)
  • Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 – Elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi
  • Norme UNI EN 13501-1 – Classificazione dei prodotti e elementi da costruzione in base alla reazione al fuoco

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