Amianto Dlgs 213 2025

D.Lgs. 213/2025: Le Nuove Norme sulla Protezione dei Lavoratori dall’Esposizione all’Amianto

Dalla Direttiva Europea al Recepimento Italiano

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 e in vigore dal 24 gennaio 2026, rappresenta una svolta storica nella protezione dei lavoratori esposti all’amianto in Italia. Il provvedimento, composto da 19 articoli e un allegato, attua la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che ha modificato la precedente Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro.

La necessità di aggiornare il quadro normativo nasce dalla crescente consapevolezza scientifica sulla pericolosità delle fibre di amianto anche a concentrazioni molto basse. Nonostante il divieto di utilizzo dell’amianto in Italia risalga alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, il problema dell’esposizione professionale resta attuale: le operazioni di bonifica, manutenzione e demolizione di edifici contenenti materiali con amianto (MCA) espongono quotidianamente migliaia di lavoratori a rischi significativi.

Il D.Lgs. 213/2025 interviene con modifiche profonde sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), toccando gli articoli dal 246 al 261 e introducendo il nuovo Allegato XLIII-ter.


Riduzione del Limite di Esposizione Professionale: da 0,1 a 0,01 Fibre/cm³

La novità più rilevante del decreto è la riduzione di dieci volte del valore limite di esposizione professionale (VLEP) all’amianto:

Parametro Valore precedente Nuovo valore (D.Lgs. 213/2025)
VLEP 0,1 fibre/cm³ (100 F/L) 0,01 fibre/cm³ (10 F/L)
Riferimento temporale TWA 8 ore TWA 8 ore (invariato)
Articolo TUS Art. 254 D.Lgs. 81/2008 Art. 254 modificato

Questa riduzione ha conseguenze operative immediate per tutte le aziende che svolgono attività con possibile esposizione all’amianto:

  • Aggiornamento obbligatorio del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): le valutazioni dell’esposizione devono essere ricalcolate rispetto al nuovo limite
  • Revisione delle misure di protezione: i DPI e le misure tecniche adottate potrebbero non essere più sufficienti a garantire il rispetto del nuovo VLEP
  • Potenziamento del monitoraggio ambientale: campionamenti più frequenti e accurati per verificare il rispetto del limite più stringente
  • Formazione aggiornata: i lavoratori e i preposti devono essere informati sul nuovo limite e sulle relative implicazioni
⚠️ Attenzione: Il nuovo VLEP di 0,01 fibre/cm³ è già in vigore dal 24 gennaio 2026. I datori di lavoro devono aggiornare immediatamente la valutazione dei rischi e verificare l’adeguatezza delle misure di protezione in essere.

Estensione del Campo di Applicazione

Il D.Lgs. 213/2025 amplia significativamente il campo di applicazione delle norme sulla protezione dall’amianto. La nuova formulazione dell’articolo 246 del D.Lgs. 81/2008 estende la tutela a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti, sia in forma attiva (manipolazione diretta di materiali contenenti amianto) sia in forma passiva (presenza in ambienti contaminati).

Attività interessate

Le disposizioni del Capo III si applicano in particolare a:

  • Lavori di demolizione di edifici e strutture contenenti MCA
  • Lavori di manutenzione e riparazione su impianti, strutture e tetti con materiali in amianto
  • Operazioni di bonifica e rimozione di amianto
  • Attività di trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti contenenti amianto
  • Attività in ambienti confinati dove è presente amianto in matrice friabile
  • Lavori edili in prossimità di materiali contenenti amianto, anche quando non direttamente manipolati

La novità sostanziale è che anche i lavoratori che si trovano passivamente in ambienti dove è presente amianto (ad esempio, lavoratori di un cantiere attiguo a una zona di bonifica) rientrano ora nella tutela normativa.


Nuova Metodologia di Misurazione delle Fibre

Il decreto introduce un cambiamento fondamentale nella metodologia di misurazione delle fibre di amianto, con un periodo transitorio articolato:

Regime attuale (fino al 20 dicembre 2029)

Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro possono continuare a utilizzare la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) per la misurazione delle fibre di amianto. Questo metodo, pur consolidato, presenta limitazioni significative:

    • Rileva solo fibre con diametro superiore a 0,2 micrometri
    • Non distingue le fibre di amianto da altre fibre minerali

>Ha una sensibilità limitata per concentrazioni molto basse

Nuovo obbligo (dal 21 dicembre 2029)

A partire dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto dovrà essere effettuata esclusivamente mediante microscopia elettronica (a scansione SEM o a trasmissione TEM). Questo metodo offre vantaggi decisivi:

  • Rileva fibre con diametro fino a 0,02 micrometri (10 volte più sensibile)
  • Consente l’identificazione mineralogica delle fibre (distingue l’amianto da altre fibre)
  • È coerente con il nuovo VLEP di 0,01 fibre/cm³

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Caratteristica MOCF (attuale) Microscopia elettronica (dal 2029)
Diametro minimo rilevabile 0,2 µm 0,02 µm
Identificazione mineralogica No Si
Coerenza con nuovo VLEP Parziale Piena
Costo analisi
Disponibilità laboratori Ampia In espansione
⚠️ Attenzione: Le aziende devono iniziare fin da ora a programmare la transizione verso la microscopia elettronica, identificando laboratori accreditati e aggiornando i protocolli di campionamento. Il periodo transitorio serve a consentire l’adeguamento delle strutture analitiche, non a rinviare la preparazione.

Il Nuovo Allegato XLIII-ter: Malattie Professionali da Amianto

Il D.Lgs. 213/2025 introduce nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo Allegato XLIII-ter, che elenca le malattie professionali correlate all’esposizione all’amianto riconosciute dalla comunità scientifica. Questo elenco ha una duplice valenza: medico-scientifica (per la diagnosi e la sorveglianza sanitaria) e previdenziale (per il riconoscimento delle malattie professionali).

Elenco delle patologie riconosciute

Secondo le conoscenze attuali, l’esposizione a fibre libere di amianto può causare almeno le seguenti patologie:

Patologia Descrizione Latenza tipica
Asbestosi Fibrosi polmonare interstiziale diffusa 10-20 anni
Mesotelioma Tumore maligno della pleura, del peritoneo o del pericardio 20-50 anni
Cancro polmonare Carcinoma del polmone 15-30 anni
Cancro gastrointestinale Tumori dell’apparato digerente 15-30 anni
Cancro laringeo Carcinoma della laringe 15-30 anni
Cancro ovarico Carcinoma delle ovaie 15-30 anni
Malattie pleuriche non maligne Placche pleuriche, ispessimenti, versamenti 10-30 anni

L’inserimento di questo allegato nel Testo Unico rafforza il collegamento tra diagnosi medica e tutela previdenziale, rendendo più agevole il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL.


Modifiche al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 213/2025 modifica in modo estensivo gli articoli del Capo III del Titolo IX del Testo Unico. Di seguito le principali modifiche articolo per articolo:

Art. 246 – Campo di applicazione
Ampliamento del campo di applicazione a tutte le attività lavorative con esposizione attiva o passiva all’amianto.

Art. 247 – Definizioni
Aggiornamento delle definizioni tecniche in linea con la terminologia europea.

Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto
Rafforzamento dell’obbligo di individuazione preventiva della presenza di amianto prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.

Art. 249 – Valutazione del rischio
La valutazione deve ora tenere conto del nuovo VLEP di 0,01 fibre/cm³. Il datore di lavoro deve verificare che le misure di prevenzione siano adeguate al limite più stringente.

Art. 250 – Notifica e documentazione
Novità significative sulla conservazione della documentazione: l’elenco dei lavoratori esposti, i certificati di formazione e la data dell’ultima visita medica devono essere conservati per 40 anni (in precedenza il termine non era così esplicitamente definito).

Art. 251 – Misure di prevenzione e protezione
Rafforzamento delle misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione al di sotto del nuovo limite. Introduzione di nuove procedure obbligatorie di decontaminazione per i lavoratori e le attrezzature.

Art. 252 – Misure igieniche
Nuove e più stringenti misure igieniche obbligatorie, con particolare attenzione a:

    • Procedure di decontaminazione personale al termine di ogni turno di lavoro
    • Aree di decontaminazione dedicate con percorsi separati “sporco/pulito”

Art. 253 – Controllo dell’esposizione
Aggiornamento dei metodi di controllo dell’esposizione in coerenza con il nuovo VLEP e la transizione alla microscopia elettronica.

Art. 254 – Valore limite
Fissazione del nuovo valore limite di esposizione professionale a 0,01 fibre/cm³ misurate come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore (TWA).

Art. 255 – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Aggiornamento delle procedure per i lavori ad alto rischio, con requisiti più stringenti per il piano di lavoro.

Art. 256 – Lavori di manutenzione
Revisione delle disposizioni per i lavori di manutenzione su materiali contenenti amianto.

Artt. 258-260 – Informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
Rafforzamento degli obblighi informativi e formativi, con aggiornamento dei contenuti della formazione alla luce delle nuove disposizioni. Potenziamento della sorveglianza sanitaria.


Implicazioni Operative per i Datori di Lavoro

L’entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025 richiede ai datori di lavoro una serie di azioni concrete e immediate:

Azioni immediate (entro il 2026)

  1. Aggiornamento del DVR: Ricalcolare i livelli di esposizione rispetto al nuovo VLEP di 0,01 fibre/cm³ e verificare l’adeguatezza delle misure di protezione
  2. Revisione dei piani di lavoro: Aggiornare i piani di lavoro per demolizione e rimozione amianto con i nuovi parametri
  3. Aggiornamento della formazione: Integrare la formazione dei lavoratori esposti con le novità normative (nuovo VLEP, nuove patologie riconosciute, nuove misure igieniche)
  4. Verifica delle procedure di decontaminazione: Controllare e adeguare le procedure di decontaminazione personale e delle attrezzature
  5. Aggiornamento della sorveglianza sanitaria: Coordinare con il medico competente l’aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria

Azioni a medio termine (entro il 2029)

  1. Transizione alla microscopia elettronica: Identificare laboratori accreditati per le analisi con microscopia elettronica
  2. Aggiornamento dei protocolli di campionamento: Adeguare le procedure di campionamento ambientale ai nuovi requisiti analitici
  3. Pianificazione dei costi: La microscopia elettronica ha costi significativamente superiori rispetto alla MOCF; le aziende devono includere questa voce nel budget per la sicurezza

Documentazione da conservare per 40 anni

Il nuovo art. 250 prevede che debbano essere conservati per almeno 40 anni dalla data dell’ultima registrazione:

  • L’elenco dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto
  • I certificati di formazione e le relative date
  • La data dell’ultima visita medica periodica
  • I risultati dei campionamenti ambientali
✅ Nota pratica: Si consiglia di digitalizzare tutta la documentazione e di predisporre un sistema di archiviazione a lungo termine che garantisca la conservazione per l’intero periodo di 40 anni, considerando anche i possibili cambiamenti tecnologici nei supporti di memorizzazione.

Regime Transitorio e Scadenze

Il D.Lgs. 213/2025 prevede un regime transitorio per consentire l’adeguamento graduale:

Scadenza Obbligo
24 gennaio 2026 Entrata in vigore del decreto. Nuovo VLEP di 0,01 fibre/cm³ immediatamente applicabile
24 gennaio 2026 Obbligo di aggiornamento del DVR per le aziende con lavoratori esposti
24 gennaio 2026 Applicazione delle nuove misure igieniche e di decontaminazione
20 dicembre 2029 Ultimo giorno di utilizzo della MOCF per la misurazione delle fibre
21 dicembre 2029 Obbligo di utilizzo della microscopia elettronica per tutte le misurazioni

Quadro Normativo di Riferimento

Per una corretta comprensione del contesto normativo, si riportano i principali riferimenti legislativi:

  • Legge 27 marzo 1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (Titolo IX, Capo III)
  • Direttiva 2009/148/CE: Direttiva europea sulla protezione dei lavoratori dall’amianto
  • Direttiva (UE) 2023/2668: Modifica della Direttiva 2009/148/CE (nuovi limiti e metodologie)
  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213: Recepimento italiano della Direttiva (UE) 2023/2668
  • D.M. 6 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio amianto

Conclusioni Operative

Il D.Lgs. 213/2025 segna un passaggio fondamentale nella tutela dei lavoratori esposti all’amianto in Italia. La riduzione di dieci volte del limite di esposizione professionale, l’introduzione della microscopia elettronica come metodo obbligatorio di misurazione e l’ampliamento dell’elenco delle malattie professionali riconosciute impongono a tutte le aziende coinvolte un significativo sforzo di adeguamento.

I datori di lavoro che operano in settori con possibile esposizione all’amianto (edilizia, bonifica, manutenzione, smaltimento rifiuti) devono agire con tempestività per aggiornare le valutazioni dei rischi, le misure di protezione e la formazione dei lavoratori, nel rispetto dei nuovi e più stringenti requisiti normativi.

✅ In sintesi: Il D.Lgs. 213/2025 abbassa il VLEP da 0,1 a 0,01 fibre/cm³, introduce la microscopia elettronica obbligatoria dal 2029, aggiunge l’Allegato XLIII-ter con l’elenco delle malattie professionali da amianto e rafforza le misure igieniche e di decontaminazione. L’adeguamento è immediato per il VLEP e le misure di protezione; la transizione metodologica ha un periodo transitorio fino al 21 dicembre 2029.