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TRATTORI AGRICOLI: il 31/12/2018 scade il termine per l'abilitazione

Scade il 31 Dicembre 2018 il termine entro il quale i lavoratori del settore agricolo devono conseguire l’abilitazione all’utilizzo del trattore agricolo.


DURATA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO
L'aggiornamento per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali gommati ha durata di 4 ore (più prova di test finale di verifica scritto).
Prossimi corsi in programma:

AGGIORNAMENTO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI GOMMATI:
Martedì 04 Dicembre 2018 ore 8.30-13.00. Sede: Bicinicco c/o ECOS COMPANY SRL
Importo: 90,00 euro + IVA

AGGIORNAMENTO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI CINGOLATI:
Giovedì 06 Dicembre 2018 ore 8.30-13.00. Sede: Bicinicco c/o ECOS COMPANY SRL
Importo: 90,00 euro + IVA

Se interessati, vi chiediamo di restituirci il modulo di iscrizione debitamente compilato (scaricabile dal seguente link):

modulo iscrizione singolo | modulo iscrizione multiplo | iscrizione online | catalogo corsi


FORMAZIONE TRATTORI: A CHI INTERESSA?

Il termine del 31/12/2018 interessa esclusivamente i lavoratori del settore agricolo. Gli operatori degli altri settori devono aver già ottemperato alla formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2012.
La formazione per la conduzione di trattori agricoli o forestali è rivolta all' "OPERATORE”, cioè “il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso" (D.Lgs. 81/08 art. 69 comma 1 lettera e).
Rientrano pertanto nella categoria di "operatore":
- Lavoratori dipendenti;
- Lavoratori autonomi (anche coltivatori diretti del fondo);
- Datori di Lavoro;
- Collaboratori familiari.
Il conseguimento dell'abilitazione si rende necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale del trattore agricolo.
Per “uso di una attrezzatura di lavoro” si intende: “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.” (D.Lgs. 81/08 art. 69 comma 1 lettera b).

Con “Lavoratori del settore agricolo” si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all’articolo 2135 del Codice Civile:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228

FORMAZIONE TRATTORI: QUALI LE SCADENZE?
Secondo quanto previsto dal punto 9.4 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti a frequentare il corso di aggiornamento di cui al punto 6 di tale Accordo.
Con il Decreto “Milleproroghe 2016” il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole era stato prorogato al 31 dicembre 2017. Nella tabella successiva vengono riportati tutti i casi possibili e i relativi obblighi formativi.

Condizione al 31/12/2017  Formazione 
 Lavoratori del settore agricolo già addetti alla conduzione di
macchine agricole e in possesso di esperienza biennale
 Aggiornamento entro il 31/12/2018.
Durata:
4 ore per i trattori gommati;
4 ore per i trattori cingolati.

Aggiornamenti successivi:
Entro cinque anni dalla data di conclusione del corso.
Durata:
4 ore per i trattori gommati;
4 ore per i trattori cingolati.
 Lavoratori del settore agricolo già addetti alla conduzione di macchine agricole ma senza esperienza biennale;

Lavoratori del settore agricolo già addetti alla conduzione di macchine
agricole ma senza formazione pregressa.
 Corso di formazione iniziale entro il 31/12/2018.
Durata:
8 ore per i soli trattori gommati;
8 ore per i soli trattori cingolati;
13 ore per trattori gommati e cingolati.

Aggiornamenti successivi:
Entro cinque anni dalla data di conclusione del corso.
Durata:
4 ore per i trattori gommati;
4 ore per i trattori cingolati.
 Lavoratori del settore agricolo già addetti alla conduzione di macchine
agricole ma senza formazione pregressa
 Corso di formazione iniziale entro il 31/12/2018.
Durata:
8 ore per i soli trattori gommati;
8 ore per i soli trattori cingolati;
13 ore per trattori gommati e cingolati.

Aggiornamenti successivi:
Entro cinque anni dalla data di conclusione del corso.
Durata:
4 ore per i trattori gommati;
4 ore per i trattori cingolati.
 Lavoratori del settore agricolo non addetti alla conduzione di macchine
agricole e senza esperienza biennale
 Corso di formazione iniziale prima dell’utilizzo delle macchine agricole.
Durata:
8 ore per i soli trattori gommati;
8 ore per i soli trattori cingolati;
13 ore per trattori gommati e cingolati.

Aggiornamenti successivi:
Entro cinque anni dalla data di conclusione del corso.
Durata:
4 ore per i trattori gommati;
4 ore per i trattori cingolati.
Lavoratori del settore agricolo già addetti alla conduzione di macchine agricole
già in possesso della formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2012
 Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Durata:
4 ore per i trattori gommati;
4 ore per i trattori cingolati.


ESPERIENZA BIENNALE: COS’ E’?
Si intende per “esperienza” il periodo di tempo in cui l’operatore ha acquisito competenze pratiche nell’utilizzo del trattore agricolo.
L’esperienza di 2 anni deve essere posseduta alla data del 31/12/2017 e riferirsi a un periodo di tempo NON antecedente a 10 anni.


TRATTORI AGRICOLI: DEFINIZIONE
Definizione di “trattori agricoli o forestali”: “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinati ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori” (Accordo Stato Regioni 22/02/2012, Allegato A lettera A punto 1.1.f).
Rientrano in questa categoria:
- Trattori agricoli o forestali provvisti di targa o meno;
- Trattori agricoli o forestali utilizzati per lavori in campagna o in ambito forestale;
- Trattori agricoli o forestali utilizzati per il trasporto di merce (con carro rimorchio) su strada.
Non rientrano in questa categoria:
- Trattori stradali (camion);
- Trattorino rasaerba con uomo a bordo.
schema trattrici



NOTE:

1. Le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 73 comma 5, sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo)

2. Al punto 9.4 dell’Accordo si parla di “lavoratori del settore agricolo”: si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle indicate all’art. 2135 del Codice Civile “Imprenditore agricolo: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

3. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 31 Dicembre 2017 (decreto “Milleproroghe”). Definizione di “macchine agricole” tratto dal Codice della Strada:
Art. 57: Macchine agricole “1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.”

4. L’esperienza documentata, almeno pari a 2 anni maturata nell’arco degli ultimi 10 anni nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale, deve essere posseduta alla data del 31 Dicembre 2017. A tal proposito è necessario che il lavoratore subordinato documenti l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso, il Datore di Lavoro è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

5. Riconoscimento della formazione pregressa (punto 9 dell’Accordo):
“9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.
9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.”

6. Qualora non venga eseguito il modulo di aggiornamento della durata di 4 ore entro i termini previsti (punto 9.1 caso c) dell’Accordo, non sarà riconosciuta la formazione già erogata in passato prima dell’entrata in vigore dell’Accordo e l’operatore sarà costretto ad eseguire il corso intero delle durate previste negli Allegati dell’Accordo.

7. L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni.



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