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Regolamento CLP: nuove regole per classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose

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Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori devono confrontarsi con le nuove classificazioni delle miscele: il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) degli agenti chimici sostituirà completamente e definitivamente la normativa vigente sull'argomento.


Terminerà così la fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi.
Le novità introdotte riguardano i seguenti aspetti:
- Rivisitazione della composizione dell’etichettatura, con introduzione delle frasi H (Indicazione di Pericolo) e frasi P (Consigli di Prudenza)
- Rivisitazione e completamento dei pittogrammi di pericolo con cambiamento del colore dello sfondo e orientamento della cornice
- Variazione dei criteri di valutazione e comunicazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele
- Riclassificazione delle sostanze o miscele, con indicazioni più complete ed esaustive riportate nelle schede di sicurezza (che devono essere conformi al regolamento REACH all II)

Il Datore di Lavoro, alla luce di tali novità, dovrà consolidare valutazioni del rischio chimico. A tal fine sarà utile richiedere, se non già aggiornate, le nuove Schede di Sicurezza conformi a REACH e CLP.
La motivazione è semplice: l'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 prevede come elementi in ingresso essenziali per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I):  
- le proprietà pericolose degli agenti chimici;  
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa Scheda di Sicurezza (SdS).

A seguito dei cambiamenti seguiti dopo l’entrata definitiva in vigore del Regolamento CLP, la valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata nei seguenti casi:  
- se cambia la classificazione della miscela (molte sostanze hanno visto modificata la loro classificazione: ad esempio con il Regolamento Europeo 605/2014). In alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno (Titolo IX, Capo II)
- se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
- più in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.

L’aggiornamento della Valutazione del rischio chimico non ha indicato un intervallo definito (ad esempio quadriennale come per i rischi fisici), tuttavia è assai improbabile che le condizioni di utilizzo di sostanze chimiche rimanga invariato per lungo tempo.
Dal 1 giugno 2015 le valutazioni dei rischi dovranno essere aggiornate sulla base dei pericoli e degli scenari previsti dalla nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS alias MSDS), recependo il cambiamento adeguandosi ai nuovi standard di classificazione delle sostanze e miscele.

I casi in cui la vecchia valutazione del rischio possa essere ritenuta pienamente valida alla luce di tutte queste modifiche sono quindi limitati e richiedono comunque una verifica documentata per accertare che non siano necessarie revisioni della valutazione.

Alla luce di quanto sopra esposto è lecito attendersi nel prossimo periodo una maggiore attenzione da parte degli organi di controllo sulla valutazione del rischio chimico: sarà appropriato prendere in considerazione tutti gli elementi, sia i fattori di pericolo (SdS) che quelli di esposizione (modi d'uso), al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza della vecchia valutazione.


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